Data: 2017-03-14 10:56:19

agenzia on line nella propria residenza con dipendente

Il Sig XXX ha una ditta individuale di NCC e vuole aprire un agenzia di viaggi nella propria residenza a Livorno, dove ha già la sede legale dell'attività di noleggio. Quest'ultima diventerebbe "complementare" a quella principale di AdV.
Mi pare di interpretare che ciò sia possibile utilizzando una porzione di abitazione destinata a tale scopo alla luce di quanto previsto dalla lr 64/2014, ed in particolare quanto previsto all’art 99.(quindi non occorre neppure il cambio di destinazione d'uso)
Il titolare però NON HA I REQUISITI PROFESSIONALI PER SVOLGERE anche le funzioni di DIRETTORE TECNICO ed ha pertanto individuato un collaboratore già in possesso della qualifica, che vorrebbe  assumere come dipendente.Vi sarebbe anche la disponibilità da entrambe le parti a formare una società pur di rispettare tutti i requisiti necessari per una regolare attività.

Il mio dubbio è il seguente:
  - in caso di un'attività di agenzia di viaggi on line svolta nella propria abitazione di residenza, da parte di una ditta individuale, in considerazione delle normative sulla sicurezza, igienico sanitarie etc., può operare se deve assumere un dipendente ?
  - nel caso, potrebbero ovviare a eventuali impedimenti in caso formassero una società, e quindi attivare l'agenzia nella residenza di uno dei soci?

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Data: 2017-03-14 17:15:05

Re:agenzia on line nella propria residenza con dipendente

Rilevo molti aspetti dubbi.
La legge 21/92, per quanto anacronistica, dispone, all'art. 7, che ai fini dell'esercizio dell'attività di taxi/NCC sono previste varie figure giuridiche, fra cui:
d)  essere  imprenditori  privati  che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (NDR sarebbe l'NCC).
Va da sé, quindi, che con quel codice fiscale lì, se vuole mantenere l'esercizio dell'NCC, deve esercitare esclusivamente quello.

Sull'utilizzo dell'abitazione posso dirti che non trattandosi di attività aperta al pubblico il problema può anche non porsi. Essendo un'attività essenzialmente intellettuale davanti ad un PC e ad un telefono senza ingresso di utenti. In sintesi, è praticamente incontestabile un uso diverso da quello formalmente previsto per quel fabbricato. E' un po' come accade per il commercio tramite internet quando Tizio fa una SCIA indicando una sede legale e un sito web tramite il quale opera.

Potrebbe però diventare determinante il fatto della presenza di un dipendente. In questo caso l'amministrazione comunale potrebbe imporre (da verificare con il servizio urbanistica/edilizia) una destinazione d'uso "direzionale/servizi" dato che si configura un vero e proprio esercizio d'impresa rilevante dal punto di vista urbanistico.
E' vero che dall'art. 99 della LR 65/2014 si ricava la ratio che un utilizzo di un fabbricato per meno della metà della sup. utile non determina la necessità di un formale cambio di destinazione d'uso ma ciò va messo in relazione con la verifica della generale compatibilità urbanistica: un conto è la destinazione d'uso impressa ad ogni singolo fabbricato e un conto sono le funzioni ammesse una determinata unità territoriale. Ad esempio, non è comunque ammissibile in una zona [b]esclusivamente[/b] agricola la realizzazione di una discoteca o di un esercizio commerciale anche se ciò avvine in meno della metà della superficie utile di un fabbricato rurale. Se fosse urbanisticamente ammissibile allora, a quelle condizioni (meno della metà...), non occorrerebbe un formale cambio d'uso relativamente a quel fabbricato.
In sintesi, la fattispecie è da verificare con l'Amministrazione comunale.

Relativamente al d.lgs. 81/2008 ritengo che non sia rilavante la destinazione d'uso ma le effettive condizioni di sicurezza e ambientali del fabbricato che ospita il dipendente: bagno, areazione, illuminazione, temperatura ecc.

riferimento id:39324

Data: 2017-03-15 08:39:52

Re:agenzia on line nella propria residenza con dipendente

Grazie molte per i chiarimenti. Quindi, se ho capito bene, anche se conducesse le due attività separatamente e in due sedi diverse, non lo potrebbe fare perchè trattandosi in entrambi i casi di ditta individuale -  dovrebbe rinunciare al NCC?.
Volendo optare per l'Agenzia - ammettendo che vi sia la compatibilità urbanistica per esercitare nella propria abitazione - può farlo assumendo il direttore tecnico come dipendente? Trattandosi di attività on-line, credo che il direttore in realtà non lavorerà "fisicamente" in casa del titolare, ma si potrebbero porre problematiche/obblighi - anche se teorici - di sicurezza sui luoghi di lavoro o sanitari nei confronti del dipendente?

riferimento id:39324

Data: 2017-03-16 07:55:25

Re:agenzia on line nella propria residenza con dipendente


Grazie molte per i chiarimenti. Quindi, se ho capito bene, anche se conducesse le due attività separatamente e in due sedi diverse, non lo potrebbe fare perchè trattandosi in entrambi i casi di ditta individuale -  dovrebbe rinunciare al NCC?.
Volendo optare per l'Agenzia - ammettendo che vi sia la compatibilità urbanistica per esercitare nella propria abitazione - può farlo assumendo il direttore tecnico come dipendente? Trattandosi di attività on-line, credo che il direttore in realtà non lavorerà "fisicamente" in casa del titolare, ma si potrebbero porre problematiche/obblighi - anche se teorici - di sicurezza sui luoghi di lavoro o sanitari nei confronti del dipendente?
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riferimento id:39324

Data: 2017-03-18 08:03:40

Re:agenzia on line nella propria residenza con dipendente

In teoria l’amministrazione competente (comune) sull’NCC potrebbe applicare dei provvedimenti ai sensi della legge 21/92 e relativo regolamento comunale. Spesso accade che dopo il rilascio della licenza NCC, l’amministrazione competetene non segua le tracce della vita aziendale dell’esercente e quindi, in pratica, non succede mai o quasi che qualche comune provveda.

Per l’agente di viaggi, i requisiti personali e professionali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
La legge indica che la figura del direttore tecnico possa essere un preposto. Il preposto, come nel caso delle altre attività sottoposte a preposto (ristoranti/bar) deve soprintendere in modo effettivo ma non è legato ad una presenza imprescindibile (come nel caso delle estetiste): se si assenta anche solo poche ore l’esercizio deve essere sospeso.
Il preposto può essere un dipendente ma anche solo un soggetto genericamente vincolato alla soprintendenza.
La verifica della sicurezza va fatto ma sulle effettive condizioni: sono quelle delle uffici e i requisiti vanno verificati a prescindere dalla destinazione d’uso

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