Regione Puglia
si chiede se sia possibile effettuare attività di estetista in forma itinerante, ovvero, al domicilio del cliente.
Ciò potrebbe applicarsi anche alle attività di parrucchiera e tautatore?
Regione Puglia
si chiede se sia possibile effettuare attività di estetista in forma itinerante, ovvero, al domicilio del cliente.
Ciò potrebbe applicarsi anche alle attività di parrucchiera e tautatore?
[/quote]
La risposta è nell'art. 4 commi 5 e 6 della legge quadro, vigente in Puglia in mancanza di una legislazione regionale specifica.
[b]La L. 04/01/1990, n. 1
Art. 4 comma
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.[/b]
QUINDI:
- no itinerante
- OK al domicilio del cliente
Lo stesso dicasi per l'attivitòà di [b]ACCONCIATORE[/b]:
Legge 174/2005 art. 2 comma:
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
******************
Per i [b]tatuatori[/b], in mancanza di una disciplina nazionale di settore ed in assenza di una disciplina regionale.
Regione Puglia ha approvato una delibera che riportiamo di sequito:
Vedi anche:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum&aqs=chrome..69i57j69i58j69i65j69i59l3.280j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=site:omniavis.it/web/forum+tatuatore&*
Puglia
Delib.G.R. 06/07/2016, n. 983
Circolare ministeriale 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 e Circolare ministeriale 16 luglio 1998, n. 2.8/633. Approvazione "Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia". Revoca Delib.G.R. n. 1997/2002.
Pubblicata nel B.U. Puglia 20 luglio 2016, n. 85.
Allegato A
Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing
Le pratiche di tatuaggio e piercing, un tempo appannaggio di pochi, oggi sono ampiamente diffuse nella società occidentale. Negli ultimi anni molti adolescenti hanno dimostrato un grande interesse per questi accorgimenti estetici. All'aumento delle richieste, però, ha fatto seguito un incremento di complicanze correlate a tali attività, spesso svolte senza adeguate conoscenze igienico-sanitarie.
La letteratura riferisce numerose malattie a trasmissione parenterale (ad es. HIV, HBV, HCV), infezioni da micobatteri, setticemie, ascessi, endocarditi, dermatiti, emorragie, tetano, allergie, danni al cavo orale. Sono documentati anche casi con esito infausto.
Il panorama normativo italiano è limitato alle Linee guida del Ministero della Salute per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633), mentre a livello comunitario, limitatamente al tatuaggio che comprende il trucco permanente, è stata emanata la Risoluzione Europea ResAP-2008. Il presente documento è rivolto a coloro che intendono svolgere attività di tatuaggio e piercing, compresa la dermopigmentazione, dopo aver assolto l'adempimento degli obblighi di istruzione previsti dal D.M. 22 agosto 2007 n. 139. A tal fine, il documento si propone di stabilire i criteri, le competenze e le condizioni igienico-sanitarie indispensabili per svolgere tali attività in condizioni di sicurezza, revocando tutte le precedenti disposizioni regionali in materia.
TATUAGGI
Principali norme igienico-sanitarie
Per i tatuaggi è obbligatorio che gli spazi in cui si opera siano distinti dalle sale di attesa e da quelli destinati alla pulizia e alla sterilizzazione del materiale. L'operatore, prima di procedere, è tenuto a chiedere se l'utente sia affetto da eventuali patologie (diabete, difetti di coagulazione o di cicatrizzazione, positività per HBV, HCV, HIV, allergie a pigmenti o a metalli, etc.) o sia portatore di stimolatori cardiaci, in quanto le apparecchiature elettriche adoperate per tatuare potrebbero interferire con il funzionamento dello stimolatore. Inoltre, l'operatore deve fornire la scheda informativa corredata di informazione al cliente (Allegato 1) e acquisire il consenso informato opportunamente sottoscritto (Allegato 2). Per i minori di 18 anni occorre il consenso da parte del genitore o del tutore (Allegato 3).
Il rilascio della fattura per la prestazione effettuata (con specifica indicazione della sede di applicazione) quale obbligo di legge da parte dell'esercente e diritto per l'utente, diventa strumento fondamentale in caso di eventuali controversie.
L'operatore deve lavarsi le mani con acqua e sapone neutro all'inizio e al termine di ogni singola pratica, indossare guanti monouso sterili, camice, maschere protettive e accertare che la pelle sulla quale si interverrà sia integra.
Il tempo di cicatrizzazione (circa due settimane) varia a seconda del disegno e della zona interessata.
I prodotti per tatuaggi e trucco permanente devono essere sterili e confezionati in contenitori preferibilmente monodose, al fine di garantirne la sterilità fino al momento dell'applicazione.
L'esecuzione dei tatuaggi in forma ambulante (ad es. in spiaggia), anche di tipo non permanente, è vietata.
PIERCING
Principali norme igienico-sanitarie
L'applicazione di un piercing non è una procedura semplice, richiede condizioni idonee e deve essere effettuata da persone qualificate, al fine di evitare effetti collaterali gravi.
L'operatore, prima di procedere, è tenuto a chiedere se l'utente sia affetto da eventuali patologie (diabete, difetti di coagulazione o di cicatrizzazione, positività per HBV, HCV, HIV, età), al fine di valutare la sua idoneità alla pratica richiesta. Inoltre, analogamente a quanto avviene nella pratica del tatuaggio, deve fornire la scheda informativa corredata di informazione al cliente (Allegato 1) e acquisire il consenso informato opportunamente sottoscritto (Allegato 2). Per i minori di 18 anni occorre il consenso da parte del genitore o del tutore (Allegato 3).
Gli operatori devono lavarsi le mani con acqua e sapone neutro all'inizio e al termine di ogni singola pratica, indossare guanti monouso sterili, camice, maschere protettive (DPI) e accertare che la pelle sulla quale si applicano i piercing sia integra. Il piercing deve essere evitato in presenza di infezioni della pelle, cicatrici in rilievo o malattie debilitanti, in gravidanza e in caso di allergia a metalli.
Anche in questo caso il rilascio della fattura per la prestazione effettuata, con specifica indicazione del tipo e della sede di applicazione del piercing, oltre ad essere un obbligo per l'esercente e un diritto per l'utente, diventa strumento fondamentale in caso di eventuali controversie.
I tempi di cicatrizzazione delle ferite da piercing non sono sempre uguali, variano da 1 a 6 mesi e dipendono dalle reazioni individuali e dal tipo di piercing effettuato. Il piercing deve essere di materiale anallergico (es. acciaio chirurgico, oro, titanio), mantenuto sempre ben pulito durante il periodo di cicatrizzazione.
FORATURA DEL LOBO AURICOLARE
Principali norme igienico-sanitarie
La foratura del lobo auricolare rientra tra le pratiche di piercing, per la cui esecuzione sono necessari gli opportuni accorgimenti igienico-sanitari. Questa pratica, soggetta a comunicazione preventiva al Comune e alla ASL di competenza (SCIA (2) , Allegato 4), deve essere effettuata in locali o spazi dedicati (vano o box) e igienicamente idonei (ad es. pareti lavabili), con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, previa acquisizione del consenso informato da parte del cliente (Allegato 2) o degli esercenti la patria potestà per i minori (Allegato 3).
La postazione di lavoro deve prevedere una sedia con braccioli la cui altezza permetta all'operatore di lavorare comodamente e un piano d'appoggio con superficie lavabile su cui poggiare l'occorrente per la foratura. I dispositivi da utilizzare devono essere sterili, del tipo a cartuccia monouso, con pre-orecchino sterile incapsulato, in materiale atossico, anallergico e con superfici regolari. Prima della foratura, l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. La foratura è consentita solo se la cute è integra e previa sanificazione del lobo con disinfettante.
REQUISITI GENERALI
La Circolare Ministeriale n. 2.9/156 del 5 febbraio 1998 stabilisce che l'attività di tatuaggi e piercing, ad eccezione della foratura del lobo auricolare, è soggetta ai seguenti requisiti minimi:
a. documentali, strutturali e impiantistici
a. 1. segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
a. 2. attestato di frequenza di un Corso di Formazione riconosciuto dalla Regione Puglia; a. 3. certificato di agibilità;
a. 4. uso esclusivo dei locali, con divieto di utilizzo di vani interrati e seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali. L'attività può essere svolta congiuntamente all'attività di estetista, a condizione che sia garantita la completa autonomia dei locali operativi, consentendo la sola condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa e servizi igienici;
a. 5. i locali, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a. 5.1 superficie minima pari a mq 9, altezza minima di m 2,70 fatte salve specifiche deroghe contenute nei regolamenti edilizi locali;
a. 5.2 in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti oppure all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) e non comunicanti tra loro; la superficie minima calpestabile di ciascun box non deve essere inferiore a mq 6 con pareti divisorie di altezza minima di m 2,20;
a. 5.3 sala d'attesa, dotata di servizio igienico e separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto di 1/8 della superficie di calpestio. Qualora l'aerazione naturale sia carente, essa dovrà essere integrata con unità trattamento aria tale da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche UNI 10339 '95, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;
a. 5.4 almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a leva clinica o fotocellula, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
a. 5.6 ambiente o spazio per spogliatoio con armadietto a doppio scomparto;
a. 5.7 ambienti dedicati all'attività con pareti impermeabili fino a m 2 di altezza e facilmente lavabili, dotati di lavabo con acqua calda, separati dalla sala di attesa;
a. 5.8 spazi dedicati alla pulizia, sterilizzazione e disinfezione ad alto livello;
a. 5.9 spazi separati per materiali sporchi e puliti. Lo spazio per materiali sporchi deve essere provvisto di lavello in acciaio inox o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, che sarà seguita dal trattamento di lavaggio e successiva sterilizzazione e/o disinfezione ad alto livello.
b. igienico-sanitari, organizzativi e tecnologici
b. 1. impiego di materiale monouso e monodose (puntali, aghi, tubi, grip, guanti, coloranti);
b.2. procedure di disinfezione ad alto livello e sterilizzazione:
b. 2.1 gli strumenti da sottoporre a processi di sterilizzazione con il calore devono essere trattati in autoclave o stufa a secco;
b. 2.2 nei casi in cui le procedure di sterilizzazione non siano applicabili è possibile procedere alternativamente a disinfezione ad alto livello, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche degli strumenti;
b. 2.3 lavaggio accurato delle mani con antisettico e uso di dispositivi di protezione individuale (DPI);
b. 3. tutto lo strumentario non monouso e non autoclavabile (corpo macchina da tatuaggio, spruzzatore di soluzione detergente, flaconi vari, ecc.) deve essere protetto con appositi involucri monouso;
b. 4. strumentazione conforme alle norme CE;
b. 5. corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
b. 6. ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in presenza di personale dipendente.
CORSI DI FORMAZIONE
La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivarne.
I Corsi di Formazione sono erogati dalla Regione Puglia attraverso il Dipartimento di Prevenzione della ASL e/o attraverso soggetti, Enti e Associazioni dallo stesso autorizzati.
Gli Enti interessati alla Formazione devono presentare istanza al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente per l'attività del corso con la seguente documentazione a corredo:
• programma dettagliato con calendario del corso, numero dei corsisti;
• sede in cui viene previsto lo svolgimento del corso garantendo locali adeguati e sussidi didattici. Le strutture presso le quali verrà svolto il corso predisporranno un registro ove verranno annotate le lezioni svolte, gli argomenti trattati, le presenze dei docenti nelle singole lezioni svolte, gli allievi iscritti, la presenza e l'assenza;.
• disponibilità dei docenti con le previste qualifiche per l'effettuazione del corso.
Le spese del corso sono sostenute dalle quote di iscrizione a carico dei partecipanti. Non sono, pertanto, previsti oneri a carico delle AA.SS.LL. Il costo complessivo dei corsi dovrà essere calcolato in base a quanto stabilito dal tariffario regionale approvato con Delib.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011.
Tatuaggio e piercing
Per le attività di tatuaggio e piercing sono previsti percorsi formativi che garantiscano conoscenze specifiche. Al termine dei percorsi formativi è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza, senza finalità di abilitazione professionale.
Requisito minimo di partecipazione: 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni.
Durata del Corso: 90 ore, ripartite in 5 moduli, distinte in lezioni frontali e parte pratica.
Frequenza minima: almeno l'80% del monte ore complessivo quale condizione per l'ammissione alla verifica finale dell'idoneità per l'esercizio dell'attività.
Gli attestati conseguiti in altra Regione sono equiparati a quelli svolti nella Regione Puglia purché di pari durata (90 ore) e coerenti con il programma didattico previsto dalla Circolare Ministeriale n. 2.9/156 del 5 febbraio 1998.
Articolazione degli argomenti:
Modulo 1
ANATOMIA di CUTE e MUCOSE e SEMEIOTICA DERMATOLOGICA
√ elementi di anatomia della pelle (epidermide, derma, ipoderma) e delle mucose
√ circolazione, innervazione cutanea e termoregolazione
√ cenni di fisiologia della pelle: melanogenesi, processo di cheratizzazione, funzioni protettive della pelle
√ lesioni elementari, primarie e secondarie di cute e mucose
√ l'infiammazione: definizione e segni.
Modulo 2
RISCHI per la SALUTE ASSOCIATI alle PRATICHE di TATUAGGIO e PIERCING
√ rischi infettivi: principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione, con particolare riguardo alla trasmissione per contatto e parenterale ematica
√ cenni di epidemiologia, prevenzione delle principali virosi ematogene (HBV, HCV, HIV) e batteriche (bacillo tetanico)
√ altri rischi: ipersensibilità, allergie ed anafilassi a materiali e sostanze impiegati
Modulo 3
PULIZIA, DISINFEZIONE e STERILIZZAZIONE
√ definizioni, principi e procedure
√ disinfettanti e antisettici: caratteristiche, requisiti e modalità di impiego S sterilizzazione dei materiali impiegati -
√ lavaggio delle mani S disinfezione della cute
Modulo 4
STRUMENTAZIONE e PROCEDURE di SICUREZZA
√ conoscenza degli strumenti
√ conoscenza delle tecniche per l'uso di taglienti ed aghi e loro preparazione
√ uso dell'autoclave
√ uso delle pulitrici ad ultrasuoni e delle sigillatrici
√ sterilizzazione e smaltimento in sicurezza dei rifiuti
√ linee guida per la prevenzione dei rischi per operatori ed utenti: precauzioni standard
√ sistemi di protezione, DPI, comportamenti di sicurezza, vaccinazioni raccomandate
√ adempimenti e procedure di emergenza in caso di incidente/infortunio
√ profilassi post-esposizione
Modulo 5
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ e NORMATIVA di RIFERIMENTO
√ caratteristiche dei locali: requisiti minimi strutturali, impiantistici ed igienico-sanitari dei luoghi dedicati alle pratiche di tatuaggio e piercing
√ tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
√ responsabilità dell'operatore: informativa sui rischi, consenso informato e privacy
Foratura del lobo auricolare
Questa pratica deve essere effettuata esclusivamente da operatori adeguatamente formati e qualificati mediante la frequenza di corsi ad hoc.
Requisito minimo di partecipazione: 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni.
Durata del Corso: 40 ore, ripartite in 3 moduli, distinte in lezioni frontali e parte pratica.
Frequenza minima: almeno l'80% del monte ore complessivo quale condizione per l'ammissione alla verifica finale dell'idoneità per l'esercizio dell'attività.
Gli attestati conseguiti in altra Regione sono equiparati a quelli svolti nella Regione Puglia purché di pari durata (40 ore) e coerenti con il programma didattico di seguito riportato.
Articolazione degli argomenti:
Modulo 1
ANATOMIA di CUTE e SEMEIOTICA DERMATOLOGICA
√ elementi di anatomia della pelle (epidermide, derma, ipoderma)
√ circolazione, innervazione cutanea e termoregolazione
√ cenni di fisiologia della pelle S lesioni elementari, primarie e secondarie di cute
√ l'infiammazione: definizione e segni
Modulo 2
RISCHI per la SALUTE
√ rischi infettivi: principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione
√ conoscenza degli strumenti
√ disinfezione della cute
√ ipersensibilità, allergie ed anafilassi a materiali e sostanze impiegati S disinfezione della cute
√ smaltimento in sicurezza dei rifiuti
√ procedure di emergenza in caso di incidente/infortunio
Modulo 3
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ e NORMATIVA di RIFERIMENTO
√ caratteristiche dei locali: requisiti minimi strutturali, impiantistici ed igienico-sanitari dei luoghi dedicati alle pratiche di foratura del lobo auricolare
√ tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
√ responsabilità dell'operatore: informativa sui rischi, consenso informato e privacy
DOCENZA
Le lezioni saranno impartite da medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva, Dermatologia e Infettivologia e da Tecnici della Prevenzione per gli aspetti di natura tecnica. Le lezioni pratiche saranno tenute da un operatore di riconosciuta esperienza.
La scelta dei docenti è operata dalla struttura organizzatrice.
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Al termine del Corso, una commissione, composta dal Direttore, dai docenti del Corso e dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL, valuterà l'idoneità dei candidati. La commissione rilascerà un attestato di frequenza al percorso formativo.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O CONVENTIONS (Circolare Min. San. del 16 luglio 1998 n. 2.8/633)
Per tali eventi è richiesta l'autorizzazione delle Autorità competenti, previo parere favorevole del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL.
VIGILANZA E CONTROLLO
Le ASL attraverso il Dipartimento di Prevenzione esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previste dalle presente documento.
Le ASL, in mancanza di tali requisiti, daranno indicazioni ai Sindaci per i necessari adeguamenti. In caso di gravi carenze igienico-sanitarie l'attività è sospesa.
In merito all'assenza dei requisiti di cui alle lett. a) e b) contenuti nella parte "Requisiti Generali" del presente documento, l'ASL diffida gli interessati ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, pena la chiusura dell'esercizio da parte del Sindaco.
(2) Lo svolgimento dell'attività di cui alle presenti Linee guida è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:
a. piantina planimetrica dei locali, sottoscritta dal tecnico di parte e dall'interessato per conformità, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e dei rapporti di aero-illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;
b. relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
c. contratto con Ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti;
d. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla frequenza e superamento delle prove di valutazione dello specifico Corso di Formazione.
Il Comune invierà comunicazione dell'avvenuta presentazione della SCIA per gli adempimenti consequenziali al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL
******************
L. 4 gennaio 1990, n. 1 (1)
Disciplina dell'attività di estetista (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1990, n. 4.
(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
1. 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .
3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
2. 1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
(3) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (4).
1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 (5).
(4) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
(5) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
4. 1. [Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443] (6).
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
(6) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
6. 1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame (7).
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e di dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 (8).
5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
(7) Vedi, anche, il D.M. 21 marzo 1994, n. 352.
(8) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come sostituito dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 .
2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
8. 1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ;
b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 , e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
9. 1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività (9).
2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
(9) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 78, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 come sostituito dal comma 2 dell'art. 16, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
10. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate (10).
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 maggio 2011, n. 110.
11. 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 , e 29 ottobre 1984, n. 735 (11), in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
(11) Recante norme di attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/488 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchiere.
Allegato (12)
ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO
Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti
Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
Scaldacera per ceretta
Attrezzi per ginnastica estetica
Attrezzature per manicure e pedicure
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva
Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione
Apparecchi per massaggi subacquei
Apparecchi per presso-massaggio
Elettrostimolatore ad impulsi
Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa
Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
Laser estetico defocalizzato per la depilazione
Saune e bagno di vapore
(12) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 12 maggio 2011, n. 110, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto.
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L. 17 agosto 2005, n. 174 (1)
Disciplina dell'attività di acconciatore (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.
(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
1. Principi generali.
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
2. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3).
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (4).
(3) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 77, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
(4) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
3. Abilitazione professionale.
1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (5).
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (6).
(5) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 77, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
(6) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.
4. Competenze delle regioni.
1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7).
(7) Vedi, anche, l'Acc. 29 marzo 2007, n. 65/CSR.
5. Sanzioni.
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Norme transitorie.
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
7. Termine di applicazione della legislazione vigente.
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.
Quindi, in buona sostanza, potrebbe esercitare la professione a domicilio del cliente in continuazione, senza avere a disposizione dei locali aventi i requisiti di legge, oppure tale attività è da intendersi come saltuaria ed occasionale?
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Quindi, in buona sostanza, potrebbe esercitare la professione a domicilio del cliente in continuazione, senza avere a disposizione dei locali aventi i requisiti di legge, oppure tale attività è da intendersi come saltuaria ed occasionale?
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E' ben possibile esercitare anche l'attività INTEGRALMENTE al domicilio dei clienti, senza avere una propria sede fissa (o magri avere solo un deposito o usare l'abitazione per deposito attrezzatura).
La legge NON IMPONE in alcun modo che debba esistere un "negozio" aperto al pubblico.
Ciò che è vietato è l'ITINERANTE, cioè andare a cercare i clienti per strada e fermarsi a richiesta, mentre non è vietato ricevere appuntamenti telefonici ed andare dal clinete a casa, nella villa dove si sposa ecc....