Data: 2017-03-14 10:32:19

Diniego accesso agli atti

In merito alla pronuncia tramite Determinazione Dirigenziale di un DINIEGO all'accesso agli atti , sarebbe possibile avere un modello / fac-simile?

riferimento id:39320

Data: 2017-03-14 12:21:25

Re:Diniego accesso agli atti


In merito alla pronuncia tramite Determinazione Dirigenziale di un DINIEGO all'accesso agli atti , sarebbe possibile avere un modello / fac-simile?
[/quote]

1) non serve che il diniego abbia la FORMA della determina dirigenziale (prevista per i soli impegni di spesa)
2) il diniego si adotta con LETTERA PROTOCOLLATA inviata per PEC il cui contenuto essenziale sta nella motivazione ostativa integralmente o parzialmente al rilascio

Ecco una traccia:

[i]Il Dirigente
Vista l'istanza di accesso agli atti del .... prot. .....
Vista la comunicazione ai controinteressati e le relative osservazioni assunte in data .... prot. ....
Considerato che: ........... (motivare il diniego)
Vista la L. 241/1990
Visto il DPR 184/2006
Vista la vigente normativa comunale in materia
DISPONE
il diniego dell'accesso agli atti richiesti salvo l'accesso ai seguenti documenti:
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In alternativa, entro lo stesso termine, è ammesso ricorso al difensore civico territorialmente competente.[/i]

riferimento id:39320

Data: 2017-03-15 09:33:34

Re:Diniego accesso agli atti

[b]
GRAZIE molte delle informazioni ma il mio è un accesso generalizzato.
Quindi non credo che vada citata la legge 241/1990 [/b]







[i]Il Dirigente
Vista l'istanza di accesso agli atti del .... prot. .....
Vista la comunicazione ai controinteressati e le relative osservazioni assunte in data .... prot. ....
Considerato che: ........... (motivare il diniego)
Vista la L. 241/1990
Visto il DPR 184/2006
Vista la vigente normativa comunale in materia
DISPONE
il diniego dell'accesso agli atti richiesti salvo l'accesso ai seguenti documenti:
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In alternativa, entro lo stesso termine, è ammesso ricorso al difensore civico territorialmente competente.[/i]
[/quote]

riferimento id:39320

Data: 2017-03-15 09:58:24

Re:Diniego accesso agli atti

Il Dirigente
Vista l'istanza di accesso agli atti del .... prot. .....
Vista la comunicazione ai controinteressati e le relative osservazioni assunte in data .... prot. ....
Considerato che: ........... (motivare il diniego)
Visto l'art. 5 bise del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Vista la vigente normativa comunale in materia
DISPONE
il diniego dell'accesso agli atti richiesti salvo l'accesso ai seguenti documenti:
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
Avverso il presente atto è ammesso riesame ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
Avverso il provvedimento di diniego definitivo è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

riferimento id:39320

Data: 2017-03-15 10:08:20

Re:Diniego accesso agli atti


Il Dirigente
Vista l'istanza di accesso agli atti del .... prot. .....

[color=red][b]Vista la comunicazione ai controinteressati e le relative osservazioni assunte in data .... prot. ....[/b][/color]
[b][u]nel mio caso è un accesso a fini statistici...  . questa comunicazione non credo che vada inserita .. o no????[/u][/b]

Considerato che: ........... (motivare il diniego)
Visto l'art. 5 bise del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33
Vista la vigente normativa comunale in materia
DISPONE
il diniego dell'accesso agli atti richiesti salvo l'accesso ai seguenti documenti:
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxx
Avverso il presente atto è ammesso riesame ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.
Avverso il provvedimento di diniego definitivo è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
[/quote]

riferimento id:39320

Data: 2017-03-15 10:53:57

Re:Diniego accesso agli atti

Se è accesso a fini statistici o rendi ANONIMO IL DATO ed allora puoi fornire le informazioni (NON VI E' OBBLIGO) .... o fai diniego senza ovviamente notifica ai controinteressati.

Ricordo tuttavia che il Dlgs 333/2013 ha una norma speciale per i dati del SISTAN


*********************
[b]Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche (16)[/b]
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.
(16) Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

riferimento id:39320

Data: 2017-03-15 11:19:24

Re:Diniego accesso agli atti


OK.  :)
Tutto chiaro.

Però non essendo io "ente nè ufficio del Sistema statistico nazionale " non sono tenuta a fare statistiche su richiesta del cittadino....









Se è accesso a fini statistici o rendi ANONIMO IL DATO ed allora puoi fornire le informazioni (NON VI E' OBBLIGO) .... o fai diniego senza ovviamente notifica ai controinteressati.

Ricordo tuttavia che il Dlgs 333/2013 ha una norma speciale per i dati del SISTAN


*********************
[b]Art. 5-ter Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche (16)[/b]
In vigore dal 23 giugno 2016
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.
(16) Articolo inserito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
[/quote]

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