In merito alla disposizioni di cui al DM 28/02/2014 [Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone], a chi spetta il controllo e l’eventuale sanzione.
In altre parole, mi si chiede di attivare come comune il controllo presso i campeggi del rispetto di quanto previsto dal DM 28/02/2014. Inoltre, mi si chiede che in caso sia rilevato “qualcosa” devo procedere alle sanzioni! Ma quali sono i riferimenti in merito al controllo e al sistema sanzionatorio !!!
In merito alla disposizioni di cui al DM 28/02/2014 [Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone], a chi spetta il controllo e l’eventuale sanzione.
In altre parole, mi si chiede di attivare come comune il controllo presso i campeggi del rispetto di quanto previsto dal DM 28/02/2014. Inoltre, mi si chiede che in caso sia rilevato “qualcosa” devo procedere alle sanzioni! Ma quali sono i riferimenti in merito al controllo e al sistema sanzionatorio !!!
[/quote]
La verifica della REGOLA TECNICA spetta a tutti gli organi di vigilanza, ciascuno "per quanto di competenza".
I VIGILI DEL FUOCO hanno ovviamente competenza "piena", la polizia locale ce l'avrà limitata, il SUAP non ha alcuna competenza in linea di principio.
In merito alle "sanzioni" occorre distinguere:
1) alcune violazioni hanno natura penale
2) altre possono portare a provvedimenti contingibili ed urgenti
3) altre a misure cautelari non contingibili
4) raramente a sanzioni pecuniarie
Dipende dal tipo di violazioni ...
SUGGERIMENTO PRATICO:
1) programmare i controlli (e mandare avviso agli altri organi di vigilanza)
2) fare sopralluoghi programmati (anche su più anni)
3) inviare tutti i verbali ai Vigili del fuoco
Saranno loro a proporre eventuali provvedimenti ... a ciascuno il proprio compito!
rammenta anche il discorso proroghe per le attività esistenti.
[b]
DPR 151/2011 - art. 11, comma 4[/b]
[i]4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento (ndr. 22/07/2011), devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.[/i]
Fra le attività non precedentemente comprese vi sono le strutture ricettive all'aria aperta, come i campeggi, con capacità ricettiva superiore a 400 persone (n. 66 dell'allegato)
[b]
DL 69/20013 - Art. 38 Disposizioni in materia di prevenzione incendi[/b]
[i]1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il [b]7 ottobre 2017[/b][/i] (termine aggiornato dalla legge n. 19/2017, di conversione del DL 244/2016)