Data: 2017-03-13 15:56:46

Autorizzazioni per pubblico trattenimento

La tabella allegata al decreto lgs. 222/2016 prevede per le attività di pubblico trattenimento e/o spettacolo il rilascio di autorizzazione. La senentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 1970 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 68 del TULPS nella parte in cui prescrive  che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale necessita la licenza del Questore (Comune). Pertanto a seguito della suddetta sentenza, per l'attività di pubblico trattenimento svolta in forma non imprenditoriale facevamo presentare la Scia. Il Comune non ha deliberato ulteriori livelli di semplificazione, si chiede  pertanto se ad oggi  può essere sempre accettata la Scia per i pubblici trattenimenti svolti in forma non imprenditoriale o se necessita il rilascio di autorizzazione.

riferimento id:39314

Data: 2017-03-14 05:28:11

Re:Autorizzazioni per pubblico trattenimento


La tabella allegata al decreto lgs. 222/2016 prevede per le attività di pubblico trattenimento e/o spettacolo il rilascio di autorizzazione. La senentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 1970 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 68 del TULPS nella parte in cui prescrive  che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale necessita la licenza del Questore (Comune). Pertanto a seguito della suddetta sentenza, per l'attività di pubblico trattenimento svolta in forma non imprenditoriale facevamo presentare la Scia. Il Comune non ha deliberato ulteriori livelli di semplificazione, si chiede  pertanto se ad oggi  può essere sempre accettata la Scia per i pubblici trattenimenti svolti in forma non imprenditoriale o se necessita il rilascio di autorizzazione.
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NESSUNA DELLE DUE.
La SCIA non è "il male minore", ma è titolo abilitativo che trova applicazione laddove previsto dalla normativa in sostituzione del titolo autorizzativo espresso.
Le attività di trattenimento svolte NON nell'ambito di attività imprenditoriali, come precisato dalla Corte Costituzionale, ERANO, SONO e RIMANGONO attività libere non soggette a NESSUN ADEMPIMENTO (nemmeno la SCIA ... figuriamoci l'autorizzazione).

Se i soggetti vogliono presentano una comunicazione facoltativa ... niente di più.
Sul punto il dlgs 222 non ha innovato nè poteva farlo.

P.S.
Restano fermi ovviamente gli adempimenti relativi al SUOLO PUBBLICO, SOMMINISTRAZIONE, NOTIFICA SANITARIA se dovuti.

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