Buongiorno, per cortesia vorrei sapere se la legge 63/2001 (introduzione del DURC) con la quale si è integrata la 28/2005, prevede, nei casi in cui uno dei due soggetti (venditore - subentrante) non sia in regola con la regolarità contributiva, la possibilità di "ravvedimento", oppure, come previsto dall'art. 40 quinques comma 5, "In caso di subingresso il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati a seguito dell’esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.”.si procede immediatamente alla revoca.
Ho il caso di un soggetto al quale è stato notificato l'avvio del procedimento di cui sopra, che era risultato negativo al momento dell'accertamento, ma ha successivamente regolarizzato la propria posizione. In tal caso, vale quanto era al momento dell'accertamento o esiste la possibilità di ravvedimento?.
Grazie
MINEN
Non ho capito bene che cosa intendi per ravvedimento ma purtroppo la legge prevede che in caso di subingresso (art. 40 quinquies, comma 5 LR 28/05) scatti direttamente la revoca senza passare dalla sospensione.
In caso di subingresso hai tempo 60 gg dalla data della comunicazione (data di ricezione della PEC) per verificare la posizione contributiva. Se al momento della verifica la situazione non è regolare, ed è confermato dalla prova dei fatti anche a seguito della comunicazione di avvio procedimento, allora non resta che la revoca.