Data: 2017-03-13 06:32:54

l’imposta di bollo sui documenti informatici

Buongiorno si chiede di sapere se corretto assolvere l'imposta di bollo su contratti informatici invocando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 sulla Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005

la mia AdE mi ha indicato che vale solo per fatture e non per contratti.... cosa ne pensate?

riferimento id:39291

Data: 2017-03-13 14:44:42

Re:l’imposta di bollo sui documenti informatici

A nostro avviso non vi sono ostacoli. Il contratto è tale civilisticamente, ma tecnicamente è "documento informatico" e come tale sconta gli obblighi di bollo con le modalità proprie dei documenti informatici.

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/disposizioni-generali/circolare-pg-2015-891068-del-29-12-2015
https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?op=4&chi=1394&cosa=3883&come=251&entroil=02-05-2016


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[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 giugno 2014
Modalita'  di  assolvimento  degli  obblighi  fiscali  relativi  ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n.  82/2005.
(14A04778) [/b]
(GU n.146 del 26-6-2014)



                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in  materia  di
scritture contabili, nonche'  l'art.  2712  dello  stesso  codice  in
materia di validita' probatoria delle riproduzioni meccanografiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre  1972,
n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto  e,
in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano
disposizioni  in  materia  di  fatturazione  delle  operazioni,
disposizioni regolamentari concernenti le  dichiarazioni  di  inizio,
variazione e  cessazione  attivita'  e  tenuta  e  conservazione  dei
registri e dei documenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 12  ottobre  1992,  n.
2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario, e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993,  n.
2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento
CEE del 12 ottobre  1992,  n.  2913/92,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  dell'8  agosto  1994,  n.  489,  recante
«Disposizioni  tributarie  urgenti  per  accelerare  la  ripresa
dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti
a carico del contribuente», e in particolare l'art. 7,  comma  4-ter,
che  fornisce  disposizioni  in  materia  di  semplificazione  di
adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni»;
  Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle  entrate  del
Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e  successive  modificazioni,
concernente «Modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
gennaio  2004  recante  «Modalita'  di  assolvimento  degli  obblighi
fiscali relativi ai documenti informatici ed alla  loro  riproduzione
in diversi tipi di supporto»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale  stabilisce
che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le
tecnologie»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
marzo 2011, recante «Modalita', limiti e tempi di applicazione  delle
disposizioni del  codice  dell'amministrazione  digitale  all'Agenzia
delle entrate»;
  Visti i decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013
e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12  marzo
2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;
  Ritenuta la necessita' di ridefinire  le  modalita'  di  attuazione
degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonche' alla
loro riproduzione su supporti idonei;
  Sentito  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione.

                              Decreta:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti
attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto  decreto
legislativo.
                              Art. 2


Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti  ai  fini
                    delle disposizioni tributarie

  1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la  trasmissione,
la  conservazione,  la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione,
l'esibizione,  la  validazione  temporale  e  la  sottoscrizione  dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle  regole  tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, e dell'art. 21, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  in  materia  di  fatturazione
elettronica.
  2. I documenti informatici rilevanti ai  fini  tributari  hanno  le
caratteristiche      dell'immodificabilita',        dell'integrita',
dell'autenticita'  e  della  leggibilita',  e  utilizzano  i  formati
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dai  decreti
emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione,  il
quale ne motiva la  scelta  nel  manuale  di  conservazione,  atti  a
garantire l'integrita', l'accesso e la  leggibilita'  nel  tempo  del
documento informatico.
                              Art. 3


Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
                              fiscale

  1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
    a) siano rispettate le norme del codice civile,  le  disposizioni
del codice dell'amministrazione  digitale  e  delle  relative  regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la  corretta  tenuta
della contabilita';
    b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione  delle
informazioni  dagli  archivi  informatici  in  relazione  almeno  al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove  tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori  funzioni  e
chiavi  di  ricerca  ed  estrazione  potranno  essere  stabilite  in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.
  2. Il processo di conservazione dei documenti  informatici  termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi  sul
pacchetto di archiviazione.
  3. Il processo di conservazione  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
effettuato entro il termine previsto dall'art. 7,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
                              Art. 4


Obblighi da osservare  per  la  dematerializzazione  di  documenti  e
          scritture analogici rilevanti ai fini tributari

  1. Ai fini tributari il procedimento  di  generazione  delle  copie
informatiche e delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22,  comma
3, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  termina  con
l'apposizione  della  firma  elettronica  qualificata,  della  firma
digitale  ovvero  della  firma  elettronica  basata  sui  certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
  2. Ai  fini  fiscali,  la  conformita'  all'originale  delle  copie
informatiche e delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita'  di
cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e delle relative regole tecniche.
  3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione, e' consentita soltanto  dopo  il  completamento  della
procedura di cui ai precedenti commi.
                              Art. 5


Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
                documenti rilevanti ai fini tributari

  1. Il  contribuente  comunica  che  effettua  la  conservazione  in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  di
riferimento.
  2. In caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  il  documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero  presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto  ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Il documento  conservato  puo'  essere  esibito  anche  per  via
telematica secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimenti  dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.
  4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e  dei
Monopoli, che  saranno  pubblicati  nell'apposita  sezione  del  sito
internet istituzionale secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono  stabilite,  in  relazione  ai
diversi settori d'imposta, specifiche  modalita'  per  l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
                              Art. 6


Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
            altri documenti rilevanti ai fini tributari

  1.  L'imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici  fiscalmente
rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  modalita'
esclusivamente telematica.
  2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli  atti,  ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante  l'anno  avviene
in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali e'  obbligatorio  l'assolvimento
dell'imposta di  bollo  devono  riportare  specifica  annotazione  di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
  3. L'imposta sui libri e sui registri  di  cui  all'art.  16  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse.
                              Art. 7


              Disposizioni finali ed entrata in vigore

  1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23  gennaio
2004.
  3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano  ad
applicarsi ai documenti gia' conservati al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente decreto.
  4. I documenti conservati in osservanza delle  regole  tecniche  di
cui  al  comma  3  possono  essere  riversati  in  un  sistema  di
conservazione elettronico tenuto in  conformita'  delle  disposizioni
del presente decreto.
  5. La sottoscrizione dei documenti informatici  rilevanti  ai  fini
tributari, per i quali  e'  prevista  la  trasmissione  alle  Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione  della  firma  digitale  ovvero
della firma  elettronica  basata  sui  certificati  rilasciati  dalle
Agenzie fiscali.
    Roma, 17 giugno 2014

                                                  Il Ministro: Padoan

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