Buongiorno, nel caso di domanda di un partecipante di una gara ad avere accesso e ottenere copia delle offerte tecniche dei partecipanti (il richiedente si è classificato 15mo) vista anche la sentenza T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 116 è possibile sostenere che ai fini del diniego dell’accesso agli atti è necessario che debbano necessariamente coesistere i presupposti riferiti a:
• [b]specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici, i quali, inoltre, devono già essere indicati in sede di offerta e motivamente evidenziati[/b];
• [b]posizione non qualificata nell’ambito della procedura di gara del richiedente[/b] (es. 2° classificato: “considerato che il ricorrente, quale secondo classificato in graduatoria, riveste un posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara, si osserva che il diritto di accesso dal medesimo esercitato si configura strumentale ad un’eventuale azione giudiziaria, così da dover essere in ogni caso assentito”).
Buongiorno, nel caso di domanda di un partecipante di una gara ad avere accesso e ottenere copia delle offerte tecniche dei partecipanti (il richiedente si è classificato 15mo) vista anche la sentenza T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione III, 15 gennaio 2013, n. 116 è possibile sostenere che ai fini del diniego dell’accesso agli atti è necessario che debbano necessariamente coesistere i presupposti riferiti a:
• [b]specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale, in riferimento a precisi dati tecnici, i quali, inoltre, devono già essere indicati in sede di offerta e motivamente evidenziati[/b];
• [b]posizione non qualificata nell’ambito della procedura di gara del richiedente[/b] (es. 2° classificato: “considerato che il ricorrente, quale secondo classificato in graduatoria, riveste un posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara, si osserva che il diritto di accesso dal medesimo esercitato si configura strumentale ad un’eventuale azione giudiziaria, così da dover essere in ogni caso assentito”).
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Stiamo parlando di gara conclusa ... quindi non vi sono più i vincoli e le limitazioni del dlgs 50/2016.
In questo caso dobbiamo analizzare due aspetti:
1) il DIRITTO DI ACCESSO L. 241/1990
2) l'accesso civico
Solo la presenza di specifiche ragioni inerenti il segreto industriale e commerciale sono OSTATIVE alla richiesta di accesso ... in quanto con l'accesso civico generalizzato l'interessato potrebbe richiedere (anche non quale 15esimo partecipante, ma quale mero cittadino) accesso alla documentazione al fine di verificare il corretto esercizio del potere.
QUINDI in questo caso devi scrivere ai 14 soggetti che è stato chiesto accesso e che hanno 10 giorni per controdeduzioni (in particolare in merito all'esistenza di eventuali segreti o privative) e quindi concedere accesso ove non sussistano dichiarazioni attendibili sull'esistenza di tali limitazioni.
ok dimmi se ho capito bene:
a gara conclusa (aggiudicazione definitiva) nel caso non vi siano segreti comm.li da tutelare:
il 15 classificato o il singolo cittadino può fare istanza di accesso civico generalizzato riferito anche alle offerte e io devo dare
prima dell'aggiudicazione definitiva
il 15 classificato può fare accesso 241/90 ma io posso negare per posizione non qualificata
se segreto commerciale motivato posso sempre negare ma cedo nel caso tutela interessi giuridici del richiedente accesso
esatto???
la formulazione del mio primo post quindi è corretta vero??
grazie