Ero iscritta al corso di cui all'oggetto, ma non ho potuto partecipare causa influenza.
Allora chiedo la cortesia se posso formulare alcuni quesiti che avrei fatto durante il corso.
presupposto = DECISIONE DI NON ANNULLARE IL BANDO!!!
1) visto il nuovo comma 8 dell'art. 6 e il dossier = noi abbiamo provveduto all'approvazione del bando proprio nello stesso giorno in cui è entrato in vigore il DL 244/2016 (o è la legge 19/2017') e cioè il 30.12.2016. Allora cosa dobbiamo fare? potremmo andare avanti e rispettare la scadenza di maggio 2017?
2) il 24/02/17 avevate promesso un video commento sulla situazione ingarbugliata creatasi; dove posso trovarlo?
3) La Regione Lombardia ha emesso chiarimenti?
4) se ho fatto proroga termini di presentazione domande e PER FORZA DEVO spostare il rilascio al 1.1.2019 = quali sono i termini di rilascio per le domande dei posteggi invece liberi - vacanti?
5) se il rilascio avviene PER FORZA dal 1.1.19 come gestisco i subingressi, le cessazioni ecc... intercorsi da 2017 a 2018? cosa vuol dire esattamente "sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti"? se ho uno che vende, quello che acquista dovrà ripresentare la domanda di rinnovo concessione di cui al bando? se rilascerò l'autorizzazione/concessione di subingresso, cosa succederà il 1/1/2019?
6) con queste modifiche (scadenza concessione) deve essere modificato (con delib. del responsabile SUAP) necessariamente il bando o fa fede la norma??
7) ho 2 posti vacanti, se non vengono assegnati, cosa devo fare??
RINGRAZIO VIVAMENTE
Ero iscritta al corso di cui all'oggetto, ma non ho potuto partecipare causa influenza.
[color=red]Mi dispiace...[/color]
Allora chiedo la cortesia se posso formulare alcuni quesiti che avrei fatto durante il corso.
presupposto = DECISIONE DI NON ANNULLARE IL BANDO!!!
1) visto il nuovo comma 8 dell'art. 6 e il dossier = noi abbiamo provveduto all'approvazione del bando proprio nello stesso giorno in cui è entrato in vigore il DL 244/2016 (o è la legge 19/2017') e cioè il 30.12.2016. Allora cosa dobbiamo fare? potremmo andare avanti e rispettare la scadenza di maggio 2017?
[color=red]Se hai ricevuto la dispensa che ho usato durante la docenza puoi vedere che il discorso è stato ben approfondito. Posso dirti che molte amministrazioni non vogliono annullare i bandi.
In sintesi, le ipotesi principali da seguire sono 2 ([u]SECONDO IL MIO PARERE[/u]):
- annullamento di tutta la procedura attuando una sorta di autotutela reputando opportuno provvedere al bando in prossimità della scadenza del 31/12/2018. In questo modo il comune deve rifare il lavoro ma avrà l’opportunità di bandire seguendo un iter ragionevolmente adatto alle nuove scadenze senza pregiudicare diritti di eventuali controinteressati che potrebbero rilevare situazioni svantaggiose nei propri confronti a causa di un bando troppo lontano dalla scadenza delle concessioni che lascia aperti degli interrogativi sull’effettiva decorrenza delle nuove concessioni.
- vedendo la versione definitiva del DL 244/2016 così come convertito con legge 19/2017, si può rilavare che le amministrazioni che hanno già bandito non debbano rifarlo: [i]Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data[/i].
Unitamente a questo, però, va considerato il fatto che il DL 244/2016, anche nella versione definitiva, prevede comunque, senza distinzioni, la proroga delle concessioni in essere (al 01/03/2017) fino al 31/12/2018 (quelle con scadenza anteriore a questa data).
Quindi, sono fatti salvi i bandi già esperiti ma occorre rilasciare concessioni con decorrenza 01/01/2019 – in ogni caso sono salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. In sintesi, viene rilasciato un qualcosa che per il momento è “congelato” ex lege fino al 31/12/2018 e solo dal 01/01/2019 inizieranno a decorrere i termini per la futura scadenza: da 9 a 12 anni.
In questo caso, sempre secondo il mio parere, sarebbe auspicabile e opportuno un allungamento dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori dato che nel periodo che va dal 30/12/2016 alla versione della conversione (01/03/2017) , l’operatore, in virtù della proroga senza condizioni della prima versione, potrebbe vantare la legittima presunzione di non essere stato tenuto alla presentazione della domanda (almeno per quei comuni le cui finestre temporali per la presentazione delle domande cadevano abbondantemente nel periodo 30/12/2016 – 27/02/2017 (la proroga è utile anche per vedere quello che dirà la regione).[/color]
2) il 24/02/17 avevate promesso un video commento sulla situazione ingarbugliata creatasi; dove posso trovarlo?
[color=red]Per adesso non è stato pubblicato[/color]
3) La Regione Lombardia ha emesso chiarimenti?
[color=red]Per adesso no ma credo che presto lo farà. La Lombardia ci ha abituato ad una certa celerità.[/color]
4) se ho fatto proroga termini di presentazione domande e PER FORZA DEVO spostare il rilascio al 1.1.2019 = quali sono i termini di rilascio per le domande dei posteggi invece liberi - vacanti?
[color=red]A parere mio le concessioni saranno rilasciate secondo i tempi del bando ma la decorrenza della nuova durata (da 9 a 12 anni) decorrerà dall’01/01/2019. Per i posteggi vacanti il problema non si pone, lì non c’erano concessioni da prorogare, quindi puoi rilasciare come da bando a prescindere dal “milleproroghe”.
[/color]
5) se il rilascio avviene PER FORZA dal 1.1.19 come gestisco i subingressi, le cessazioni ecc... intercorsi da 2017 a 2018? cosa vuol dire esattamente "sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti"? se ho uno che vende, quello che acquista dovrà ripresentare la domanda di rinnovo concessione di cui al bando? se rilascerò l'autorizzazione/concessione di subingresso, cosa succederà il 1/1/2019?
[color=red]Siccome la proroga è ex lege, va da sé il concessionario può comunque affittare o vendere l’azienda trasferendo a terzi i relativi presupposti giuridici previsti dalla PA rilasciante (sono fatti salvi i diritti degli operatori uscenti...). [/color]
6) con queste modifiche (scadenza concessione) deve essere modificato (con delib. del responsabile SUAP) necessariamente il bando o fa fede la norma??
[color=red]Ne sarà dato conto in sede di rilascio delle concessioni. In pratica scriverai sulla concessione una formula che indica la proroga ex lege con la salvaguardia dei diritti del concessionario e la decorrenza del nuovo periodo dall’01/01/2019.[/color]
7) ho 2 posti vacanti, se non vengono assegnati, cosa devo fare??
[color=red]
Dipende che cosa hai scritto nel bando. In ogni caso li potrai rimettere a bando quando lo riterrai opportuno.[/color]
RINGRAZIO VIVAMENTE
Se posso vorrei fare una domanda, la Regione di riferimento è il Piemonte.
Il regolamento regionale di attuazione dpr 6/2015 recita:
"Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle
fiere hanno una durata di dodici anni."
Sulla base di questo, come Comune avevamo bandito gara per il rinnovo delle concessioni ed il rilascio dei nuovi titoli per i posteggi non assegnati (fino ad allora in spunta), il tutto in un'unica procedura.
Ora, ex lege le concessioni in scadenza sono prorogate, mentre per i posteggi nuovi nulla è disciplinato dato che non erano in regime concessorio.
Ciò detto, dovendo necessariamente tenere conto della ratio dell'art. 6 del Mille proroghe convertito in Legge, cioè l'uniformazione delle scadenze delle concessioni, e tenendo conto che la Regione Piemonte ha stabilito che le concessioni DEVONO essere di 12 anni, come è possibile rilasciare le concessioni dei posteggi per i "nuovi" posteggi??
Cerco di spiegarmi meglio:
se rilasciassi oggi i rinnovi, potrei dar loro efficacia differita al 01/01/2019;
se rilasciassi oggi le nuove concessioni, che in quanto nuove NON sono prorogate, non potrei far altro che rilasciarle con validità immediata. IL CHE PRODURREBBE UN NON ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE, come invece la norma nazionale impone...
Di contro, se rilasciassi oggi una concessione che scadrà con la medesima data di quelle prorogate (31/12/2030) violerei la norma regionale che impone la durata di 12 anni - ferme restando le legittime contestazioni dell'Autorità di Garanzia della Concorrenza circa la durata eccessiva delle stesse...
Che fare dunque? :o
Se posso vorrei fare una domanda, la Regione di riferimento è il Piemonte.
Il regolamento regionale di attuazione dpr 6/2015 recita:
"Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle
fiere hanno una durata di dodici anni."
Sulla base di questo, come Comune avevamo bandito gara per il rinnovo delle concessioni ed il rilascio dei nuovi titoli per i posteggi non assegnati (fino ad allora in spunta), il tutto in un'unica procedura.
Ora, ex lege le concessioni in scadenza sono prorogate, mentre per i posteggi nuovi nulla è disciplinato dato che non erano in regime concessorio.
Ciò detto, dovendo necessariamente tenere conto della ratio dell'art. 6 del Mille proroghe convertito in Legge, cioè l'uniformazione delle scadenze delle concessioni, e tenendo conto che la Regione Piemonte ha stabilito che le concessioni DEVONO essere di 12 anni, come è possibile rilasciare le concessioni dei posteggi per i "nuovi" posteggi??
Cerco di spiegarmi meglio:
se rilasciassi oggi i rinnovi, potrei dar loro efficacia differita al 01/01/2019;
se rilasciassi oggi le nuove concessioni, che in quanto nuove NON sono prorogate, non potrei far altro che rilasciarle con validità immediata. IL CHE PRODURREBBE UN NON ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE, come invece la norma nazionale impone...
Di contro, se rilasciassi oggi una concessione che scadrà con la medesima data di quelle prorogate (31/12/2030) violerei la norma regionale che impone la durata di 12 anni - ferme restando le legittime contestazioni dell'Autorità di Garanzia della Concorrenza circa la durata eccessiva delle stesse...
Che fare dunque? :o
[/quote]
[b][color=red][size=14pt]LA FORMULA "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche" AVEVA UN SENSO CON LA PROROGA AL 2020 .... POI è RIMASTA COME GIUSTIFICAZIONE DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA .... MA NON HA ALCUN VALORE GIURIDICO DIRETTO IN QUANTO COME HAI BEN DETTO LE NUOVE CONCESSIONI HANNO VITA PROPRIA, COSI' COME QUELLE DELLA FINESTRA TEMPORALE ANTE CONFERENZA[/size][/color][/b]
[b][color=red]Quindi devi rilasciare le nuove conformemente al bando (mentre per le prorogate valuta se annullare o meno) e quindi avrai sempre due o più scadenze!!!!!!!![/color][/b]