Data: 2017-03-09 10:08:57

RIMESSA N.C.C.

Salve a tutti!
Pongo due questioni (la seconda l'ho inserita anche in un altro topic):
1) un N.C.C. mi chiede se sia possibile trasferire la rimessa, all'interno del territorio comunale, in una autorimessa pubblica con la quale verrebbe stipulato dal noleggiatore un contratto annuale (rinnovabile) con cui andrebbe ad individuare un posto fisso ove la vettura sosterebbe a disposizione dell'utenza. Secondo me non ci sono problemi, dato che la norma, e pure il nostro Regolamento, parlano di "disponibilità" della rimessa, senza specificare che tale disponibilità deve essere a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, comodato o quant'altro;
2) alla luce della normativa attualmente in essere (e cioè, alla luce dell'ultimo Milleproroghe, considerando come prorogata al 31/12/2017 l'entrata in vigore della riforma del 2008), da nessuna parte nella L.21/1992 c'è scritto che l'N.C.C. deve avere una rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione. Ora, nel nostro Regolamento, invece, tale previsione (autorimessa nel territorio comunale) è espressamente prevista. Se un N.C.C. mi trasferisse "provocatoriamente" la rimessa nel territorio di un altro comune, come dovrei muovermi? Nel senso: io agirei subito per la revoca della autorizzazione, ma se poi lui impugnasse tale eventuale provvedimento, asserendo che il nostro Regolamento viola la L.21/1992, sarebbe così tanto nel torto? Purtroppo, temo di no.........Che ne dite?

riferimento id:39249

Data: 2017-03-09 13:29:20

Re:RIMESSA N.C.C.

1) un N.C.C. mi chiede se sia possibile trasferire la rimessa, all'interno del territorio comunale, in una autorimessa pubblica con la quale verrebbe stipulato dal noleggiatore un contratto annuale (rinnovabile) con cui andrebbe ad individuare un posto fisso ove la vettura sosterebbe a disposizione dell'utenza. Secondo me non ci sono problemi, dato che la norma, e pure il nostro Regolamento, parlano di "disponibilità" della rimessa, senza specificare che tale disponibilità deve essere a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, comodato o quant'altro;
[color=red]CONCORDIAMO[/color]

2) alla luce della normativa attualmente in essere (e cioè, alla luce dell'ultimo Milleproroghe, considerando come prorogata al 31/12/2017 l'entrata in vigore della riforma del 2008), da nessuna parte nella L.21/1992 c'è scritto che l'N.C.C. deve avere una rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione. Ora, nel nostro Regolamento, invece, tale previsione (autorimessa nel territorio comunale) è espressamente prevista. Se un N.C.C. mi trasferisse "provocatoriamente" la rimessa nel territorio di un altro comune, come dovrei muovermi? Nel senso: io agirei subito per la revoca della autorizzazione, ma se poi lui impugnasse tale eventuale provvedimento, asserendo che il nostro Regolamento viola la L.21/1992, sarebbe così tanto nel torto? Purtroppo, temo di no.........Che ne dite?
[color=red]La RIMESSA determina la competenza territoriale del Comune ed è OBBLIGATORIA e non trasferibile in o da altro Comune. La norma c'è (art. 8 comma 3) ... diversa è la residenza.[/color]

riferimento id:39249

Data: 2017-03-09 14:19:44

Re:RIMESSA N.C.C.

E' proprio questo, ciò che dicevo: l'art. 8, comma 3, lo prevede nella versione come aggiornata dall'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.............ma se vogliamo ritenere, anche alla luce dell'art. 9, comma 3 , della Legge n°244/2016 (ultimo milleproroghe), che le modifiche non siano entrate in vigore, ecco che allora "rivive" il vecchio testo, il quale prevede che "Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza"..............
Come se ne esce?!?!?!!!?!?!?

riferimento id:39249

Data: 2017-03-09 16:32:39

Re:RIMESSA N.C.C.

C'è un topic aperto in questa sezione:
NCC: niente sede e rimessa nel Comune - Iscrizione albo anche fuori provincia

riferimento id:39249

Data: 2017-03-09 18:15:16

Re:RIMESSA N.C.C.

Con la conversione in legge del DL 244/2016 è stato FINALEMNTE chiarito che le modifiche di cui al "famoso" art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008 non sono ad oggi applicabili.
Il testo applicabile, quindi, è quello che prevede la mera disponibilità della rimessa.
In molti casi però, l'ulteriore specificazione della ubicazione della rimessa nel territorio comunale è disposta nel regolamento comunale.

All'art. 5 della legge quadro, infatti, è disposto:

[i]Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.[/i]

Quindi, anche prima del 2008, la condizione territoriale era praticamente disposta su ogni regolamento comunale. Visto l'art. 5 citato, senza una pronuncia giudizionale, quel regolamento che prevede l'ubicazione locale della rimessa è sicuramente applicabile.

riferimento id:39249
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