Buongiorno,
un pubblico esercizio è autorizzato allo svolgimento dell'attività con atto del 2010. Successivamente apporta una variazione alla ragione sociale e quindi nel 2015 presenta SCIA B di variazione dei dati (non modifica la partita iva). Qual è l'atto che può essere considerato "autorizzativo"? Il primo o il secondo?
Grazie anticipatamente.
A mio avviso è la SCIA del 2010 il titolo all'esercizio.
La variazione di ragione sociale è una comunicazione che non incide sul titolo, in quanto non c'è subentro (passaggio di proprietà dell'attività).
Io la penso allo stesso modo... purtroppo non ho trovato riferimenti normativi in merito e i pareri sono discordanti (c'è qualcuno che sostiene che la SCIA B di modifica sia il nuovo titolo abilitativo).
Grazie mille.
La SCIA di inizio attività è il titolo "principe". Le SCIA presentate successivamente per disparati motivi sono da considerarsi integrative. L'atto "autorizzativo", se così lo vogliamo impropriamente chiamare, non è altro che il procedimento amministrativo storico dell'attività, dall'avvio alla cessazione.
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