Data: 2012-03-08 09:44:15

Presenza del Bagno per disabili nei luoghi aperti al pubblico

Buongiorno con la presente scrivo questa email per avere dei chiarimenti sull'obligatoprietà del bagno per disabili nei locali aperti al pubblico di superficie inferiore a 250mq.
Il mio dubbio è legato in particolare alla differenza riscontrata tra l'articolo 3 comma 3.4 lettera E della legge nazionale L.13/89, la quale stabile che i locali aperti al pubblico di superficie infieriore a 250mq non necessita del bagnio per disabili,  e il regolamento di attuazione, "DPGR N°41R/09'  articolo 13,  il quale obbliga tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione della civile abitazione, la presenza di un bagno accessibile ai disabili.
Con riferimento al regomento toscano menzionato vorrei sapere:
1. Per un'attività artiginale non soggetta al collocamanto obbligatorio il bagno per disabili è obbligatorio?
2. Per un'attività commerciale, es. negozietto di generi alimentari, panificio, ecc, il bagno per disabili è obbligatorio?
3. Per un annesso agricolo il bagno per disabili è obbligatorio?
 

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