Data: 2017-03-07 10:29:25

TAR Lazio 9/2/2017 n. 2205 - Videogiochi e sala scommesse

TAR Lazio 9/2/2017 n. 2205
Videogiochi e sala scommesse
Il decreto penale di condanna non è ostativo all’iscrizione dell’elenco dei titolari di videoterminali da gioco
Il TAR Lazio con sentenza n. 2205/2017 ha ritenuto che il decreto penale di condanna non è riconducibile al novero delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco (dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali da gioco) da cui la ricorrente è stata cancellata.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Bar S. di S.E. S.n.c. si è iscritta telematicamente, per l'anno 2016, nella sezione C), sottosezione b), dell'elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali da gioco.

Con provvedimento del 6 maggio 2016, il Direttore Regionale dell'Area Monopoli per la Regione Campania ha disposto la cancellazione della ricorrente dal indicato elenco, con la seguente motivazione: "Visto il certificato del casellario giudiziale n. 1186909/2015 IR del 17 marzo 2016, trasmesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, su richiesta dell'Ufficio scrivente ai sensi dell'art. 71 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni al fine di verificare la dichiaratone sostitutiva di certificazione resa dalla parte ai sensi del citato Dpr; Considerato che dal predetto controllo la dichiarazione sostitutiva di certificazione è risultata mendace relativamente al possesso dei sottoindicati requisiti richiesti per la suddetta iscrizione; Considerato che pertanto è assente il requisito di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del Decreta Direttoriale n. 2011 / 31857 / Giochi I ADI del 9 / 9 / 2011, come comunicato con avvio del procedimento di revoca n. 34291 del 15/04/ 2016 notificato in pari data, In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 75 del D.p.r. n. 445 del 28 /12/ 2000 nonché dell'art. 11 del citato decreto AAMS".

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Violazione e falsa applicazione di legge per contrasto con l'art. 1, comma 553 della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010, con l'art. 24 del D.Lgs. n. 98 del 2011, con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 2011/31857/Giochi/AD1, con gli artt. 11, 88 e 110 del R.D. n. 733 del 1931, con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, artt. 46 e 75 del DPR 445/2000; eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione e irragionevolezza.

La parte ricorrente ha, anzitutto, rilevato che la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e video-terminali da gioco è stato adottato in quanto non è stata indicata nella domanda presentata telematicamente l’adozione di un decreto penale di condanna in danno di Emilio S., per il reato di cui all'art. 718 c.p..

Al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione della normativa di riferimento ed, in particolare, dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto n. 2011/31857/Giochi/Adi della Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, il quale disciplina il requisito per l'iscrizione nell'elenco introdotto dall'art. 1, comma 82, della legge di Stabilità 2011, prevedendo che lo stesso viene meno nelle ipotesi tassative di emissione, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, di misure cautelari, misure di invio a giudizio, sentenze di condanna per reati riconducibili a gioco non lecito, applicazione della pena su richiesta delle parti.

Peraltro, tali provvedimenti debbono attenere a particolari tipologie di reati tra le quali non figura l'ipotesi di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del soggetto che formula la domanda di iscrizione.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 718 c.p.

Il provvedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della Legge di Stabilità 2011 è stato adottato sul presupposto che il S. si è reso colpevole del reato di esercizio di giuochi d'azzardo punito dall'art. 718 c.p.

Secondo la parte ricorrente, tale assunto sarebbe destituito di fondamento perché non sarebbe stato considerato che il codice penale stabilisce che chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque tiene un giuoco d'azzardo è punito con l'arresto da Ire mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a curo 206; se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilala può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

In sostanza, sarebbero punibili coloro che tengono dei giuochi finalizzati alla realizzazione di un consistente lucro e, pertanto, qualora difetti la prova del perseguimento di tale scopo, non potrebbe essere irrogata una sanzione perché il reato non sarebbe stato commesso.

Nel caso di specie, il procedimento sarebbe scaturito dal sequestro di una macchina da gioco spenta sulla quale non sono stati fatti i rilievi volti ad individuare l'utilizzo al quale la stessa era preordinata. Non sarebbe stata, dunque, operata alcuna analisi volta ad appurare che tale apparecchio era finalizzato a conseguire un lucro.

Pertanto, il provvedimento di cancellazione dall'elenco introdotto dall'art. 1, comma 82, Legge di Stabilità 2011 andrebbe annullato perché emesso all'esito di un procedimento penale in occasione del quale non è stata accertata l'esistenza del reato previsto dall'art. 718 c.p.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, costituitisi in giudizio, hanno affermato l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, hanno prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del loro operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

5. Con ordinanza n. 5555/2016 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6. Il Collegio osserva che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e video-terminali da gioco, perché la mancata indicazione, nella domanda presentata telematicamente, dell'avvenuta emissione di un decreto penale di condanna in danno di Emilio S., per il reato di cui all'art. 718 c.p., configurerebbe una dichiarazione mendace che farebbe venir meno il requisito per l'iscrizione previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto n. 2011/31857/Giochi/Adi, reso dal Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Tale norma prevede che: “In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l'insussistenza negli ultimi cinque anni: a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p. per: Reati collegati ad attività di stampo mafioso; Delitti contro la fede pubblica; Delitti contro il patrimonio; Reali di natura finanziaria o tributaria; Reati riconducibili ad attività di gioco non lecito".

Dal tenore letterale della norma emerge che il requisito per l'iscrizione nell'elenco introdotto dall'art. 1, comma 82, della legge di Stabilità 2011 viene meno nelle ipotesi tassative di emissione, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, di misure cautelari, misure di invio a giudizio, sentenze di condanna per reati riconducibili a gioco non lecito, applicazione della pena su richiesta delle parti.

Al riguardo, come già rappresentato in sede cautelare, va rilevato che questa Sezione, con sentenza 2 febbraio 2015, n. 1898, ha ritenuto che il decreto penale di condanna non è riconducibile al novero delle cause ostative all’iscrizione nell’elenco da cui la ricorrente è stata cancellata.

Infatti, l'intervenuta adozione di un decreto penale di condanna a carico dell’interessato non costituisce elemento idoneo a determinare l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione come previsti dalla disciplina di riferimento, posto che il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - prot n. 2011/31857/Giochi/ADI, all'art. 1, comma 1, lettera a), stabilisce che, ai fini dell'iscrizione in detto elenco, è necessaria l'insussistenza, negli ultimi 5 anni, di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato o applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 o per reati collegati ad attività di stampo mafioso, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro il patrimonio, per reali di natura finanziaria o tributaria, per reati riconducibili ad attività dì gioco non lecito.

Il decreto penale di condanna non è riconducibile al novero delle indicate cause ostative all'iscrizione nell'elenco in questione, considerato, peraltro, che le stesse non possono formare oggetto di interpretazione estensiva, in quanto elencate con precisione e senza il ricorso a formule generiche o di chiusura, con ciò lasciandone intendere il carattere tassativo.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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