Ciao, la farmacia comunale (rurale) del paese chiede al Sindaco di ampliare il bacino di utenza a un terzo comune (fino ad ora sono due limitrofi) ai fini dell'espletamento delle guardie mediche notturne... mi pare che il ns paese ci guadagnerebbe poco in termini di servizio, comunque ti chiedo: è possibile? se si, in che forma? mi dai rif normativi...l. 16/2000?
Grazie.
ciao, potete rispondermi, grazie?
riferimento id:3922La materia è da approfondire anche alla luce dell'art. 11 del Monti bis
Comunque la legge di riferimento è la legge regionale 16/2000.
Il comune può chiedere parere alla ASL che in ogni caso deve fare attività consultiva. Io partirei da lì.
Allego un paio di provvedimenti comunali dai quali puoi prendere spunto.
Le cose cambieranno tra poco, la regione adotterà sicuramente qualche provvedimento.
Art. 11 del Monti bis - DL 1/2012 già convertito in legge in dat 25/03/2012
(( (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia
sanitaria).
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso";
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti
in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5
per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di
servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di
servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta
una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con
superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non
sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente
per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e'
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari,
in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune,
pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".
[glow=red,2,300] 2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1,
individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio
territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. [/glow] ([b]è entrata in vigore il 25 marzo 2012[/b])
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1
o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per
la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state gia'
fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari di
farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b)
titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa da quelle di cui
alle lettere b) e c).
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di
Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le
disposizioni del presente articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di eta' alla data di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel
concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione
dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane. Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la
graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena
la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni
dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai
vincitori di concorso.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati, di eta' non superiore ai 40 anni, in possesso dei
requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della
preferenza a parita' di punteggio, si considera la media dell'eta'
dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i
candidati che concorrono per la gestione associata risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla
provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle
nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del
presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito
commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del
presente articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica e'
dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, le parole: "due anni dall'acquisto
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione".
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal
medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente
comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nel secondo periodo, dopo le parole: "e' possibile" sono
inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche
a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria
delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali,
anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto
delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "che ricadono nel territorio di comuni aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori
delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,"
sono soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
"1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e'
effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi
commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, ancorche' dietro presentazione di ricetta
medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti
esercizi commerciali e' esclusa per i medicinali richiamati
dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni, e' stabilita, in relazione al
fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto
all'albo professionale)).