[color=red][b]Cass. Civ.,Sez.II n. 1606 del 20 gennaio 2017[/b][/color] (Ud. 29 nov. 2016)
Pres.Mazzacane Est. Scarpa Ric.Pavan
Rumore.Accertamento della intollerabilità delle immissioni
Il limite di tollerabilita’ delle immissioni rumorose non e’, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicche’ la valutazione ex articolo 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilita’ dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale. Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilita’ e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa, supponendo tale accertamento un’indagine di fatto, sicche’ nel giudizio di legittimita’ non puo’ chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l’intensita’, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilita’
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