SANZIONI per piccoli rifiuti per terra - 50% a Stato e Comuni (GU 54 del 6-3-17)
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[size=14pt][b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2017
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti
di piccolissime dimensioni. (17A01693)
(GU n.54 del 6-3-2017)[/b][/size]
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinanti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul riavvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che introduce
modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n.
221 che disciplina «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di
piccolissime dimensioni»;
Visto l'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 3 che vieta l'abbandono di mozziconi dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
Visto l'art. 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed,
in particolare, il comma 1 che vieta l'abbandono dei rifiuti di
piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta
e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli
scarichi;
Visto l'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, il quale prevede la comminazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di
piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;
Visto in particolare, l'art. 263, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che «Il 50 per
cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma
1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato
ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative
violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art.
232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi
comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da
fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'art.
232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con
provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente
comma»;
Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395 del 17
ottobre 2016) e del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 68668
del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
[b] Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 263,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei
rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di
piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta,
gomme da masticare. [/b]
Art. 2
Destinazione dei proventi
1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, [color=red][b]il cinquanta percento delle somme derivanti dai
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
ad un apposito Fondo[/b][/color] istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l'attuazione di
campagne di informazione su scala nazionale nonche' per le altre
finalita' di cui all'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. [color=red][b]Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' destinato ai comuni nel
cui territorio sono state accertate le violazioni.[/b][/color] Tali somme sono
impiegate, in via prioritaria, per le attivita' di installazione
nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonche'
nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per
la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e
secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di
tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di
informazione su scala locale.
3. Per la gestione delle entrate derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la
quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30
giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota
indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione,
dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.
4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha la facolta' di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in
ordine alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
Art. 3
Campagne d'informazione su scala nazionale
1. Ai sensi dell'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in
collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, campagne di informazione al fine di
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente
derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le
campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche
in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di
enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonche' di altri
enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalita',
attraverso i canali ritenuti piu' idonei ed indipendentemente dalla
possibilita' di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. I produttori di prodotti da fumo possono anche autonomamente
promuovere campagne d'informazione o altre iniziative volte a
sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente
derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare destina le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in via prioritaria e
comunque non in misura inferiore al cinquanta percento,
all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di cui
al comma 1.
4. Le campagne di informazione sensibilizzano le amministrazioni,
la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare:
sugli effetti nocivi arrecati all'ambiente dall'abbandono dei
rifiuti dei prodotti da fumo;
sull'obbligo di non gettare ed abbandonare i mozziconi dei
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e
nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini economici
e ambientali;
sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei
rifiuti;
sulla possibilita' di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo
specifiche procedure di raccolta differenziata atte a destinare i
rifiuti di prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero,
piuttosto che al conferimento in discarica.
Art. 4
Installazione dei raccoglitori
1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2,
ferma restando la facolta' per i comuni stessi di utilizzare
eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri
bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di
mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonche' nei
luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed
il corretto utilizzo.
2. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue
caratteristiche, sono riportate informazioni sui danni all'ambiente
causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di
abbandono di tali rifiuti.
3. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e,
pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti
all'usura nonche' dotati di sistemi di copertura per evitare
l'ingresso di acqua.
Art. 5
Campagne di informazione su scala locale
1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2,
ferma restando la facolta' per i comuni stessi di utilizzare
eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri
bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i
consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti
dall'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di
piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I
produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del
settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente e
gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali
finalita' possono collaborare a tali iniziative.
2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono prevedere
specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono
fornite informazioni sulle conseguenze nocive per l'ambiente
derivanti dall'abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di
piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali eventi,
i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali dedicati
quali brochure informative e relativi gadgets.
Art. 6
Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Roma, 15 febbraio 2017
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan