Salve a tutti!
Una licenza N.C.C. venne rilasciata nel 1993 alla sig.ra, riporto testualmente, "TIZIA - PRESIDENTE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. XXXXXXXXXXXX".
Tizia era peraltro in possesso personalmente di tutti i requisiti professionali previsti dalla Legge.
Nel 2009 Tizia venne sostituita da Caia alla guida della Soc. Coop., e la Sig.ra Caia chiese, IN QUALITA' DI NUOVO PRESIDENTE DELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. XXXXXXXXXXXX, la voltura della autorizzazione che, pertanto, venne intestata a CAIA - PRESIDENTE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. XXXXXXXXXXXX"
Anche Caia, come Tizia in precedenza, era in possesso personalmente di tutti i requisiti professionali previsti dalla Legge.
L'autovettura, invece, almeno dal 2009, è sempre stata intestata alla Società Cooperativa.
Oggi Caia è stata sostituita alla Presidenza della Soc. Coop. da Sempronia, ma Caia è comunque rimasta in società come mera socia.
Io sarei dell'idea di non fare alcuna "voltura" del titolo autorizzatorio.
Cosa ne pensate?
Nella vaghezza della norma direi che puoi optare per entrambe le soluzioni. E’ vero che l’autorizzazione, come dice la legge, è rilasciata “ai singoli” ma è altrettanto vero che in caso di organismo collettivo come la coop. l’autorizzazione resta comunque nella disponibilità del soggetto collettivo a prescindere dalle variazioni del legale rappresentante. Prevedi una prassi, strutturala e poi segui quella, magari quella prassi cerca di passarla nel regolamento comunale.
Guarda l’esempio di Venezia: https://www.comune.venezia.it/archivio/2603
Nel caso di imprese, anche società, il requisito dell’idoneità professionale è ritenuto soddisfatto qualora sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione
dell'impresa.
Si, in effetti mi muoverò in tal senso, lasciando l'intestazione alla Soc. Coop..
Un'altra cosa: alla luce della normativa attualmente in essere (e cioè, alla luce dell'ultimo Milleproroghe, considerando come prorogata al 31/12/2017 l'entrata in vigore della riforma del 2008), da nessuna parte nella L.21/1992 c'è scritto che l'N.C.C. deve avere una rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione.
Ora, nel nostro Regolamento, invece, tale previsione (autorimessa nel territorio comunale) è espressamente prevista.
Se un N.C.C. mi trasferisse "provocatoriamente" la rimessa nel territorio di un altro comune, come dovrei muovermi?
Nel senso: io agirei subito per la revoca della autorizzazione, ma se poi lui impugnasse tale eventuale provvedimento, asserendo che il nostro Regolamento viola la L.21/1992, sarebbe così tanto nel torto?
Purtroppo, temo di no.........
Che ne dite?