Data: 2017-03-06 09:12:26

sauna in palestra

Buongiorno il titolare di una palestra ci chiede se puo' inserire una cabina sauna da far utilizzare ai clienti  senza servizi aggiuntivi.

Puo' installarla come attivita' marginale a quella di palestra ?

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Data: 2017-03-06 09:56:18

Re:sauna in palestra

Qualche giorno fa abbiamo segnalato una sentenza che affronta proprio questo tema:

[size=14pt]SAUNA in palestra non è automaticamente attività estetica - quindi no requisiti
TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza  10 gennaio 2017 n. 46
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38280.0[/size]

Poiché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 19/01/2005 n. 39), se l’esercizio dell’attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l’attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell’attività di estetista (cfr. T.A.R. Veneto, II, 28 novembre 1989, n. 1411; T.A.R. Toscana, II, 22 aprile 1998, n. 332)

Richiamato altresì l’orientamento già espresso da questa Sezione, in merito alla qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali, che non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici: “ (…) Il ricorso è fondato, per le ragioni già sommariamente espresse nella fase cautelare. Nelle direttive impartite agli enti locali, la Regione Piemonte ha espresso l’avviso secondo il quale ‘tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici o estetici e, di conseguenza, alle normative di riferimento tutt’oggi in vigore e già applicate’. Seguendo l’interpretazione della Regione, l’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente (massaggio ayurvedico, con le pietre, shiatsu, yoga, reiki, cranio-sacrale) risulterebbe comunque ascrivibile, in quanto diretta sul corpo umano e funzionale al benessere della persona, alla categoria di ‘attività di estetista’ e, come tale, sarebbe soggetta all’obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, sul presupposto del possesso dei requisiti di cui alla legge n. 1 del 1990. I provvedimenti comunali, che da tale erronea interpretazione prendono le mosse, sono illegittimi. La legge n. 1 del 1990 stabilisce, all’art. 1, che l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Il terzo comma dell’art. 1 ne esclude poi espressamente le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le attività svolte professionalmente dal ricorrente sono riconducibili alla pratica del massaggio bio-naturale. In proposito, merita adesione l’orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 163/2015; Id., sez. I, n. 2080/2014; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2904/2014; TAR Veneto, sez. III, n. 1379/2013; TAR Toscana, sez. II, n. 770/2011). La diversità oggettiva tra i due ambiti professionali si desume anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha annullato le norme regionali con le quali si era tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’individuazione di una nuova professione costituisce materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni (cfr. Corte cost., sent. n. 98/2013). In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e liberamente esercitabili di cui alla legge n. 4 del 2013” (TAR Piemonte, sez. II, 28 maggio 2015 n. 878);


LA SENTENZA SI OPPONE ALL'ORIENTAMENTO PRESO NEL 2010 DALLA REGIONE LOMBARDIA:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizlrPszcHSAhXlC8AKHSpuACMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omniavis.it%2Fweb%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D1050.0%3Battach%3D460&usg=AFQjCNEsaysQMdyqJzJdL4SVAJQerftqug&sig2=AbCSu63WQWa5vWFImW3iXQ

riferimento id:39190

Data: 2017-03-06 12:06:46

Re:sauna in palestra

Aggiungo una precisazione a quanto detto da Simone.
La sentenza citata non afferma che la sauna non sia attività estetica ma accoglie un ricorso verso un provvedimento comunale basato sulla [b]mera[/b] presenza, rilevata dagli ispettori della A.S.L. nelle aree relax collegate agli spogliatoi maschile e femminile della palestra di due saune di tipo finlandese [b]e non sull’accertamento[/b] da parte dell’Amministrazione dell’esercizio all’interno degli impianti di una attività inquadrabile nella definizione normativa di cui all’art. 1 l. n. 1/90.

In sintesi la sauna potrebbe essere attività estetica ma anche no (mero benessere). Al comune l'onere di accertare l'effettiva attività svolta.

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Data: 2017-03-07 07:58:59

Re:sauna in palestra

grazie Simone mi era sfuggita la sentenza.

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