si chiede se è corretto che una ditta con sede legale in questo comune presenta una DUAAP per l'avvio di attività di distribuzione giochi leciti e nel modello B-16 viene indicata la sede dei locali di deposito in altro comune? oppure la DUAAP deve essere presentata nel comune ove ha la sede operativa cioè il deposito dei giochi ? il modello B-16 riporta solo lo spazio ove indicare l'ubicazione del deposito senza riportare alcuna dichiarazione sui requisiti dello stesso (sorvegliabilità, disponibilità ....), gli stessi requisiti che si trovano dichiarati nella maggior parte della modulistica a disposizione presso comuni di altre regioni.
riferimento id:3919
si chiede se è corretto che una ditta con sede legale in questo comune presenta una DUAAP per l'avvio di attività di distribuzione giochi leciti e nel modello B-16 viene indicata la sede dei locali di deposito in altro comune? oppure la DUAAP deve essere presentata nel comune ove ha la sede operativa cioè il deposito dei giochi ? il modello B-16 riporta solo lo spazio ove indicare l'ubicazione del deposito senza riportare alcuna dichiarazione sui requisiti dello stesso (sorvegliabilità, disponibilità ....), gli stessi requisiti che si trovano dichiarati nella maggior parte della modulistica a disposizione presso comuni di altre regioni.
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Corretto. Il luogo di deposito non conta, non è rilevante, non è obbligatorio e non occorre la dichiarazione di possesso di requisiti (fra l'altro "assurda" considerato che il Comune che riceve la DUAAP non sarebbe territorialmente competente sulla sua verifica.
allargando il confronto si è avuto modo di confermare che (purtroppo) le opinioni si dividono nel partito dei fautori che ritengono giusto che il locali adibiti a deposito per l'attività di distributore giochi leciti devono essere nel comune nel quale si dichiara di avviare l'attività in quanto sede indispensabile per l'attività stessa e comunque soggetta al possesso dei requisiti di sorvegliabilità e destinazione urbanistica, e in quelli che ritengono il locali di deposito senza alcuna rilevanza ai fine dell'avvio dell'attività, senza però citare le norme che dettano tali obblighi in capo a chi avvia l'attività e che consentono a noi, che abbiamo il dovere di farle rispettare, di essere certi su quanto richiesto. E' possibilie avere un conforto della norma alla risposta data al mio quesito, in modo tale che il cittadino si convinga che non è stato oggetto di un abuso da parte dell'ufficio che istruisce la pratica?
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allargando il confronto si è avuto modo di confermare che (purtroppo) le opinioni si dividono nel partito dei fautori che ritengono giusto che il locali adibiti a deposito per l'attività di distributore giochi leciti devono essere nel comune nel quale si dichiara di avviare l'attività in quanto sede indispensabile per l'attività stessa e comunque soggetta al possesso dei requisiti di sorvegliabilità e destinazione urbanistica, e in quelli che ritengono il locali di deposito senza alcuna rilevanza ai fine dell'avvio dell'attività, senza però citare le norme che dettano tali obblighi in capo a chi avvia l'attività e che consentono a noi, che abbiamo il dovere di farle rispettare, di essere certi su quanto richiesto. E' possibilie avere un conforto della norma alla risposta data al mio quesito, in modo tale che il cittadino si convinga che non è stato oggetto di un abuso da parte dell'ufficio che istruisce la pratica?
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Il ragionamento è molto semplice e diretto: DOVE E' LA NORMA CHE IMPONE L'OBBLIGO DEL DEPOSITO NELLO STESSO COMUNE?
Non esiste, nè può più esistere in quanto in contrasto con la normativa comunitaria ed il dlgs 59/2010 (libera prestazione dei servizi in ambito comunitario).
Quindi, manca la norma e questa non può più esistere (e se esistesse sarebbe abrogata dal Dlgs 59/2010).
ricordo sempre e spesso che il nostro ordinamento giuridico si fonda sul principio che tutto ciò che non è vietato è ammesso (Art. 23 Costituzione) e non viceversa!