La LR 8/88 dice che il COMITATO AGRICOLO REGIONALE e anche l'esperto in materia dev'essere nominato dal consiglio comunale.
gli artt. 42 e 48 del DLGS 267/2000 prevedono in capo alla giunta questa competenza.
E' sbagliato farli nominare alla giunta???
La LR 8/88 dice che il COMITATO AGRICOLO REGIONALE e anche l'esperto in materia dev'essere nominato dal consiglio comunale.
gli artt. 42 e 48 del DLGS 267/2000 prevedono in capo alla giunta questa competenza.
E' sbagliato farli nominare alla giunta???
[/quote]
[color=red]PREMESSA:
Si tratta di "comitato politico" e quindi la competenza non è dirigenziale.
Quanto alla ripartizione fra Consiglio e Giunta, essendo una espressa previsione legislativa .... a nostro avviso la competenza è CONSILIARE e non di GIUNTA .... SI TRATTA DI ORGANISMO non legato alla maggioranza (Giunta) ma alla rappresentatività dell'intero Ente.[/color]
Non mi è chiaro a cosa si riferisce.
L'unico riferimento simile è alla L.R. 09/03/1988, n. 8 della regione Sardegna, che però stabilisce norme relative alla composizione e al funzionamento del "comitato comunale per l'agricoltura".
Se il riferimento a questa fattispecie, effettivamente la norma richiamata prevede un'esplicita attribuzione della competenza al consiglio comunale; l'unico modo per attribuire la competenza alla Giunta sarebbe ritenere che il D. Lgs. 267/00 prevalga in quanto norma successiva, ma a mio parere non si tratta di un'interpretazione pacifica, in quanto nel caso di specie potrebbe ritenersi applicabile anche il criterio di specialità, oltre che al mero criterio cronologico.
C'è da dire anche che l'art. 48 del D. Lgs. 267/00 prevede espressamente che la Giunta compie tutti gli atti che "non siano dalla legge riservati al Consiglio": il riferimento più immediato è ovviamente all'art. 42 dello stesso TUEL, però, in punta di diritto, anche la la legge regionale 8 del 1998 è una legge, quindi questo introduce ulteriori dubbi.
il mio dubbio riguarda la prevalenza della legge ordinaria sulla Legge regionale, sulla quale dovrebbe prevalere???
il mio dubbio riguarda la prevalenza della legge ordinaria sulla Legge regionale, sulla quale dovrebbe prevalere???
[/quote]
La questione è molto più complessa .... in realtà non esiste alcun rapporto gerarchi predefinito fra legge nazionale e legge regionale.
In materia organizzativa si può sostenere addirittura la prevalenza dello statuto locale ....
Qui il problema è DIVERSO .... il Dlgs 267/2000 non prevede in alcun modo la competenza della GIUNTA sulla materia in commento .... nè esiste altra norma nazionale che prevede tale competenza.
Qui abbiamo un ORGANISMO individuato da una legge regionale la quale prevede che la nomina spetti al CONSIGLIO. La ratio è evidentemente quella di attribuire all'UNICO ORGANO RAPPRESENTATIVO del corpo elettorale locale tale scelta .... mentre il sistema di ripartizione Consiglio-Giunta degli artt. 42 e 48 del DLGS 267/2000 si fonda su altre logiche (generale-puntuale).
Concordo con quanto detto prima, a partire dalla riforma del titolo V non esiste più un criterio di gerarchia tra legge statale e regionale, quanto una ripartizione in base alle competenze.
L'unico modo per cui si potrebbe sostenere l'applicazione del D. Lgs. 267/00 è sostenere che la norma abbia inteso operare una riclassificazione generale delle competenze della Giunta e del Consiglio, e che eventuali norme precedenti siano da considerarsi tacitamente abrogate, ma mi sembra un po' stiracchiata come interpretazione