Ho cercato in lungo e in largo sul forum ma penso di non aver trovato la risposta adatta :-\. Quando in una SCIA commerciale il SUAP invia la richiesta di conformazione ai sensi dell' art. 19 c. 3 l. 241/1990 disponendo il termine di trenta giorni, il termine dei 60 giorni per l'eventuale provvedimento di rigetto e rimozione degli effetti è sospeso? Quindi al 40esimo dal ricevimento il SUAP invia la richiesta di conformazione, l'utente al 20esimo giorno successivo invia i documenti per conformarsi, entro quanto il SUAP deve inviare l'eventuale inefficacia della SCIA?
ps: ovviamente fermo l'art 21-nonies della stessa l. 241/1990.
Ho cercato in lungo e in largo sul forum ma penso di non aver trovato la risposta adatta :-\. Quando in una SCIA commerciale il SUAP invia la richiesta di conformazione ai sensi dell' art. 19 c. 3 l. 241/1990 disponendo il termine di trenta giorni, il termine dei 60 giorni per l'eventuale provvedimento di rigetto e rimozione degli effetti è sospeso? Quindi al 40esimo dal ricevimento il SUAP invia la richiesta di conformazione, l'utente al 20esimo giorno successivo invia i documenti per conformarsi, entro quanto il SUAP deve inviare l'eventuale inefficacia della SCIA?
ps: ovviamente fermo l'art 21-nonies della stessa l. 241/1990.
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PREMESSA: riteniamo che la conformazione art. 19 comma 3 sia evento RARISSIMO (a cazzotto in meno del 5% delle scia irregolari) .... quindi verifica se effettivamente ci siano i presupposti.
Ciò detto una volta che la scia è "CONFORMATA" (o apparentemente tale) il SUAP e gli altri uffici coinvolti devono verificare che la conformazione sia corretta ... quindi se corretta ripartono ex novo i termini di verifica (60 giorni) + i 18 mesi per annullamento effetti).
Se la conformazione è solo apparente o nuovamente errata, al trentesimo la scia diviene automaticamente inefficace.
Buongiorno, vorrei delle delucidazioni, su un caso che si avvicina alla domanda già presentata.
In pratica, in un comune della regione Puglia, nel giugno 2011 viene presentata scia per subentro (con atto notarile) sia al comune e sia all'asl competente per la vendita di generi alimentari; a tal proposito si segnala che è stata ottenuta la risposta da parte dell'asl positiva. Nulla è stato ricevuto dal comune. Oggi, marzo 2017, ben dopo sei anni dalla scia, viene notificata dal comune avviso che (richiamando la scia presentata a giugno 2011) manca il certificato di agibilità, pertanto se non viene prodotto entro 10 giorni provvederanno alla chiusura dell'attività. Si precisa inoltre, che il comune è diventato proprietario dell'immobile in cui si svolge l'attività nel 2015, e quindi dovrebbe essere lo stesso a produrre detto certificato di agibilità.
La domanda è: possono procedere alla chiusura dell'attività perchè manca nella scia il certificato di agibilità contestandolo dopo più di 6 anni dalla presentazione della scia stessa? Come dovrei comportarmi?
Grazie.
Buongiorno, vorrei delle delucidazioni, su un caso che si avvicina alla domanda già presentata.
In pratica, in un comune della regione Puglia, nel giugno 2011 viene presentata scia per subentro (con atto notarile) sia al comune e sia all'asl competente per la vendita di generi alimentari; a tal proposito si segnala che è stata ottenuta la risposta da parte dell'asl positiva. Nulla è stato ricevuto dal comune. Oggi, marzo 2017, ben dopo sei anni dalla scia, viene notificata dal comune avviso che (richiamando la scia presentata a giugno 2011) manca il certificato di agibilità, pertanto se non viene prodotto entro 10 giorni provvederanno alla chiusura dell'attività. Si precisa inoltre, che il comune è diventato proprietario dell'immobile in cui si svolge l'attività nel 2015, e quindi dovrebbe essere lo stesso a produrre detto certificato di agibilità.
La domanda è: possono procedere alla chiusura dell'attività perchè manca nella scia il certificato di agibilità contestandolo dopo più di 6 anni dalla presentazione della scia stessa? Come dovrei comportarmi?
Grazie.
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ASSOLUTAMENTE NO. La mancanza dell'agibilità, ammesso e non concesso che costituisca condizione di validità della scia, non può essere eccepita a distanza di tot anni nè tantomeno ai fini della chiusura dell'attività.
SOLO nell'ipotesi in cui si accertino PERICOLI per l'incolumità (quindi non tatno la mancanza del certificato, ma delle condizioni di sicurezza) si potrà intervenire autoritativamente per chiudere il LOCALE (anche in questo caso non si interviene sulla scia ma sull'immobile).
INSOMMA, ora non è possibile fare alcunchè se non supplemento di istruttoria + SANZIONE PECUNIARIA per utilizzo del locale privo di agibilità (di cui risponde lo stesso Comune quale proprietario obbligato in solido).