Data: 2017-03-04 05:34:51

AUTORIMESSE - approvate le nuove regole tecniche antincendi

AUTORIMESSE - approvate le nuove regole tecniche antincendi

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[size=14pt]MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 febbraio 2017
[color=red][b]Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le attivita' di autorimessa. (17A01579) [/b][/color]
(GU n.52 del 3-3-2017)[/size]

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  regolamento  per  la  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  febbraio  1986,
recante  «Norme  di  sicurezza  antincendi  per  la  costruzione  e
l'esercizio delle autorimesse e simili»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  novembre  2002,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di  autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza  dell'impianto»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del  3  dicembre
2002;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i  procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
successive modificazioni recante «Approvazione di norme  tecniche  di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo  8
marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
  Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa;
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;

                              Decreta:

                              Art. 1

            Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
                  per le attivita' di autorimessa

  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' di autorimessa di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
                              Art. 2

                        Campo di applicazione

  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di autorimessa di superficie complessiva coperta  superiore
a 300 m² di cui all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero  75,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero
per quelle di nuova realizzazione.
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno  del  1°  febbraio  1986  e  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 22 novembre 2002.
                              Art. 3

          Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
              3 agosto 2015 e successive modificazioni

  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo «V.6 - Attivita'  di  autorimessa»,  contenente  le
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa
di cui all'art. 1.
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le  seguenti  lettere:
«o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante "Norme
di sicurezza  antincendi  per  la  costruzione  e  l'esercizio  delle
autorimesse e  simili";  p)  decreto  del  Ministro  dell'interno  22
novembre 2002 recante  "Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto"».
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto  2015,  dopo  il  numero  «75»  sono  eliminate  le  parole
«limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali  adibiti  al
ricovero di natanti e aeromobili».
                              Art. 4

                            Norme finali

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2017

                                                Il Ministro: Minniti
                      REGOLE TECNICHE VERTICALI

              Parte di provvedimento in formato grafico

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