si chiede di conoscere se il trasferimento di locali di una farmacia privata è una procedura la cui gestione è attribuita allo sportello suap. In pratica si è ricevuta una documentazione cartacea di un trasferimento di farmacia provata, nello stesso comune dalla via x alla via y. Come procedere?
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si chiede di conoscere se il trasferimento di locali di una farmacia privata è una procedura la cui gestione è attribuita allo sportello suap. In pratica si è ricevuta una documentazione cartacea di un trasferimento di farmacia provata, nello stesso comune dalla via x alla via y. Come procedere?
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Siamo sicuramente nel campo di applicazione del DPR 160/2010 (SUAP), quindi l'istanza cartacea è irricevibile.
Una volta pervenuta l'istanza telematica occorre chiedere parere ASL e sulla base di questa autorizzare.
Tempo fa realizzai della modulistica che puoi prendere a riferimento.
Eccola allegata
Anche se sullo sportello telematico non e' contemplata tale procedura?
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Anche se sullo sportello telematico non e' contemplata tale procedura?
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Lo sportello telematico è uno STRUMENTO, non è fonte del diritto ... se manca la procedura si utilizzerà un modulo generico o la PEC ... così come se una procedura fosse inserita nel portale ma risultasse inesistente nel diritto ... n on deve essere applicata
iN puglia a quale legge regionale devo fare riferimento?
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iN puglia a quale legge regionale devo fare riferimento?
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[b]Puglia
L.R. 20/07/1984, n. 36
Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.[/b]
Art. 14
Sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:
a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, nonché dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;
b) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;
c) autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli artt. 129 e 369 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 61 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1978, n. 475 e dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34;
d) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
e) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
f) trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'ordine dei farmacisti della Provincia.
Art. 15
Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale:
a) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
b) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
c) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;
d) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 40;
e) esercita ogni altra funzione non riservata allo Stato, alla Regione o al Sindaco, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'Assemblea generale.
Art. 16
Il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale svolge i seguenti compiti:
a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi dell'Unità sanitaria locale;
c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;
d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;
e) controllo sulla corretta applicazione dell'Accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica della ricettazione medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;
f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al Comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale.
Art. 17
L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è vincolante per le Unità sanitarie locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.
Art. 18
La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico sono esercitate normalmente dal servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, oltre che dal servizio di igiene pubblica per la rispettiva competenza.
Inoltre, tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da due funzionari dell'Unità sanitaria locale, di cui un farmacista del servizio farmaceutico e un medico del servizio di igiene pubblica e da un farmacista titolare designato dall'ordine dei farmacisti della Provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale da trasmettere al Sindaco ed al Comitato di gestione. per i provvedimenti di propria competenza. Copia del suddetto verbale viene, inoltre, inviato alla Regione.
Art. 19
Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al Presidente della Unità sanitaria locale.
L'avviso è pubblicato all'Albo dei comuni compresi nell'Unità sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.
Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. Alla formulazione della graduatoria provvede il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una Commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, Presidente, e da due farmacisti, esercenti in farmacia, di cui uno titolare e l'altro farmacista collaboratore, nominati dal Comitato di gestione e scelti da due terne indicate dall'Ordine dei farmacisti della provincia.
Art. 20
L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.
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[b]R.D. 27/07/1934, n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.
Art. 110
L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.