Data: 2017-03-02 14:20:52

Rumore.Requisiti per la configurazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen.

[b]Cass. Sez. III n. 5613 del 7 febbraio 2017 (Ud 15 dic 2016) [/b]
Presidente: Ramacci Estensore: Mengoni Imputato: Santovito
[b][color=red]Rumore.Requisiti per la configurazione del reato di cui all’art. 659 cod. pen. [/color][/b]

L'affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui all’art.659 cod. pen., attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. L'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.

http://www.lexambiente.com/materie/rumore/156-cassazione-penale156/12812-rumore-requisiti-per-la-configurazione-del-reato-di-cui-all%E2%80%99art-659-cod-pen.html

riferimento id:39130
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it