Data: 2017-03-02 12:34:27

esercizio vicinato e applicazione smalto

la titolare di un esercizio di vicinato ci chiede se puo' applicare smalti semipermanenti che dopo l'applicazione hanno bisogno di essere asciugati in un fornino (senza applicazione di unghie finte) facendo pagare un corrispettivo e non solo per dimostrazione.

riferimento id:39128

Data: 2017-03-02 14:14:41

Re:esercizio vicinato e applicazione smalto


la titolare di un esercizio di vicinato ci chiede se puo' applicare smalti semipermanenti che dopo l'applicazione hanno bisogno di essere asciugati in un fornino (senza applicazione di unghie finte) facendo pagare un corrispettivo e non solo per dimostrazione.
[/quote]

LA RISPOSTA E' NEGATIVA.
Laddove il legislatore ha voluto far svolgere a determinati soggetti attività di "piccola estetica" lo ha previsto espressamente, come nel caso degli acconciatori che possono svolgere prestazioni SEMPLICI di manicure e pedicure.
Ma in relazione ad un caso IDENTICO a quello indicato nemmeno agli acconciatori è stato consentito di usare le lampade UV per l'applicazione dello smalto ... a maggior ragione per un NEGOZIO.

QUINDI:
1) OK a mettere lo smalto (attivitrà di servizi libera)
2) NO all'uso di macchinari


************
[color=red][b]Parere in data 5 agosto 2011 prot . n. 8834/16.03 rivolto ai seguenti soggetti: CPA del Piemonte,
[/b][/color]Associazioni Artigiane di categoria (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI)
Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell’attività di acconciatore - Legge 4 gennaio 1990, n.
Disciplina attività estetista.
La Commissione Provinciale per l’artigianato di Biella (Prot. 8599/DB1603 del 02.08.2011) richiede alla
Commissione Regionale parere in ordine all’applicazione dell’articolo 2, comma 7 ultimo periodo della
Legge n. 174/2005. In particolare, viene richiesto se nello svolgere prestazioni di semplice manicure e
pedicure estetico l’acconciatore sia legittimato ad utilizzare la lampada a raggi UV per l’asciugatura delle
unghie con smalto semipermanente.
Per quanto concerne lo svolgimento da parte dell’acconciatore, anche, di prestazioni di servizi rientranti
nell’attività di estetista, la legge n. 174 conferma che le imprese di acconciatura possono svolgere
esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
La definizione di carattere generale prevista dal 1° comma dell’art. 1 della Legge n. 1/1990 smi comprende
nell’attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui
scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne
l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Viene
esclusa ogni prestazione diretta in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (comma 3).
Ad integrazione della definizione generale il comma 2 specifica le modalità di svolgimento dell’attività che
si possono riassumere, rispettivamente, in tre caratteristiche fondamentali:
1. attuazione di tecniche manuali
2. utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico che sono individuati nell’elenco
allegato alla medesima legge e tra questi è specificata la categoria “attrezzature per manicure e
pedicure”
3. applicazione di prodotti cosmetici ( legge 11 ottobre 1986, n. 713 smi).
L’articolo 10 della Legge n. 1/1990 prevede il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature. Le
caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e
le cautele d’uso sono state determinate con Decreto 12 maggio 2011, n. 110 recante Regolamento di
attuazione dell’articolo 10 comma 1 Legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici
utilizzati per l’attività di estetista.
In base alle disposizioni della Legge n. 1/1990 (artt. 1 e 10) sono riconosciuti i principi consistenti nella piena
legittimità dell’uso delle apparecchiature indicate nell’apposito elenco alla legge e nella corretta utilizzazione
degli apparecchi medesimi.
Acquisite osservazioni sull’argomento del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell’artigianato e
dovendosi esprimere sulla materia in questione la commissione regionale precisa:
l’Acconciatore può svolgere prestazione di semplice manicure e pedicure estetico con l’esclusione
dell’utilizzo di lampade UV, perché le medesime sono apparecchi elettromeccanici per uso estetico il cui
utilizzo, ai sensi della normativa citata, compete all’Estetista.
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/pubblic2011.pdf

riferimento id:39128
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it