Un'attività di somministrazione è stata prima ceduta e poi affittata ad un'altra impresa. Le autorizzazioni sono tutte regolari da anni. Ora l'imprenditore a cui fanno capo le varie aziende, al fine di una riorganizzazione complessiva delle varie aziende, decide di semplificare e cedere l'azienda di somministrazione ad una sola nuova impresa. Il Suap non accetta la voltura dall'originaria titolare alla neo costitutiva in quanto non accetta l'atto notarile in cui viene indicata la risoluzione delle vecchie cessioni e la nuova cessione d'azienda (avevo rappresentato il caso qui tempo addietro). Considerate che è un'attività di somministrazione con pubblico spettacolo già volturata alla neo costituita. Ora per cercare di trovare una soluzione con il SUAP, ed evitare un ricorso amministrativo, si è proceduto d'accordo con la responsabile del SUAP ad effettuare una nuova SCIA di somministrazione intestata alla neo costituita e cessare le precedenti, attraverso una comunicazione di cessazione.
Dopo qualche giorno lo stesso SUAP "rifiuta" le comunicazioni di cessazioni in quanto dichiara che per le cessazioni deve essere necessario la SCIA di subingresso a ritroso tra tutte le aziende in modo che il fascicolo sia pulito.
Trovo impossibile procedere per tale strada perché è impensabile fare tanti atti notarili solo ai fini amministrativi, oltre al fatto che l'attività di somministrazione segue quella di pubblico spettacolo che è già autorizzata da mesi alla neo costituita. Inoltre al contrario della SCIA e dell'autorizzazione ordinaria la comunicazione, sia da normativa nazionale sia da delibera comunale di settore, se non sbaglio, non prevede il caso di rigetto. Anche perché se dovessi pensare alla sanzione non pecuniaria massima applicabile direi che il SUAP dovrebbe procedere ad un procedimento di chiusura delle precedenti SCIA, che poi è il fine delle comunicazioni stesse. E' impossibile che un'attività aziendale esista solo per il SUAP mentre ai fini civili, fiscali, di pubblico spettacolo e di ASL risulti cessata.
Come se ne può uscire?
Un'attività di somministrazione è stata prima ceduta e poi affittata ad un'altra impresa. Le autorizzazioni sono tutte regolari da anni. Ora l'imprenditore a cui fanno capo le varie aziende, al fine di una riorganizzazione complessiva delle varie aziende, decide di semplificare e cedere l'azienda di somministrazione ad una sola nuova impresa. Il Suap non accetta la voltura dall'originaria titolare alla neo costitutiva in quanto non accetta l'atto notarile in cui viene indicata la risoluzione delle vecchie cessioni e la nuova cessione d'azienda (avevo rappresentato il caso qui tempo addietro). Considerate che è un'attività di somministrazione con pubblico spettacolo già volturata alla neo costituita. Ora per cercare di trovare una soluzione con il SUAP, ed evitare un ricorso amministrativo, si è proceduto d'accordo con la responsabile del SUAP ad effettuare una nuova SCIA di somministrazione intestata alla neo costituita e cessare le precedenti, attraverso una comunicazione di cessazione.
Dopo qualche giorno lo stesso SUAP "rifiuta" le comunicazioni di cessazioni in quanto dichiara che per le cessazioni deve essere necessario la SCIA di subingresso a ritroso tra tutte le aziende in modo che il fascicolo sia pulito.
Trovo impossibile procedere per tale strada perché è impensabile fare tanti atti notarili solo ai fini amministrativi, oltre al fatto che l'attività di somministrazione segue quella di pubblico spettacolo che è già autorizzata da mesi alla neo costituita. Inoltre al contrario della SCIA e dell'autorizzazione ordinaria la comunicazione, sia da normativa nazionale sia da delibera comunale di settore, se non sbaglio, non prevede il caso di rigetto. Anche perché se dovessi pensare alla sanzione non pecuniaria massima applicabile direi che il SUAP dovrebbe procedere ad un procedimento di chiusura delle precedenti SCIA, che poi è il fine delle comunicazioni stesse. E' impossibile che un'attività aziendale esista solo per il SUAP mentre ai fini civili, fiscali, di pubblico spettacolo e di ASL risulti cessata.
Come se ne può uscire?
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Qui non siamo nel mondo del DIRITTO .... siamo ai confini della realtà ....
Esatto benvenuti a Roma dove ogni Municipio è un "feudo" a parte. Comunque sto consigliando all'imprenditore di fare ricorso al TAR per chiudere la vicenda visto che ci sono i presupposti per un provvedimento di urgenza (ci sono sia il fumus che il periculum). Giusto lo scrupolo di provare a parlare con il direttore del Municipio ma ho molti dubbi..
riferimento id:39116
Esatto benvenuti a Roma dove ogni Municipio è un "feudo" a parte. Comunque sto consigliando all'imprenditore di fare ricorso al TAR per chiudere la vicenda visto che ci sono i presupposti per un provvedimento di urgenza (ci sono sia il fumus che il periculum). Giusto lo scrupolo di provare a parlare con il direttore del Municipio ma ho molti dubbi..
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Secondo me l'aspetto più debole della posizione del Comune è che si nega validità ai TITOLI SUCCESSIVI per presunte irregolarità dei titoli antecedenti ... laddove tale situazione non è prevista da alcuna norma.
Io posso comprare l'azienda di un soggetto che ha un debito tributario, ha ricevuto una sanzione ecc... ma non per questo non ho titolo a subentrare.