Buongiorno, qualcuno ha idea della portata operativa dell'articolo 44??
Art. 44. Digitalizzazione delle procedure
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
La tesi più accreditata, riferita a questa norma, è quella qui descritta: https://www.youtube.com/watch?v=_9MTJw5ctVE
riferimento id:39042Scherzi a parte ... il nuovo Codice punta sull'innovazione tecnologica:
http://www.forumpa.it/pa-digitale/procurement-appalti-il-digitale-ora-e-dobbligo-ecco-cosa-dice-il-nuovo-codice-sulle-procedure
http://www.forumpa.it/riforma-pa/appalti-digitale-si-ma-non-troppo-le-zone-dombra-del-nuovo-codice
anche se ovviamente il problema NON è normativo (bastava il CAD!) ma attuativo .... e da questo punto di vista servono IDEE e RISORSE ....
Qui alcuni spunti:
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/20160920-workshop_regole_tecniche_v_2_0.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare_n.3_del_6_dicembre_2016_-_regole_tecniche_colloquio_e_scambio_dati_piattaforme_e-procurement_1.pdf