Dai vari quesiti in materia sembra chiaro che l'artigiano, ad es. pizzaiolo, che vuole effettuare la somministrazione non assistita deve presentare anche la comunicazione di inizio attività di esecizio di vicinato alimentare per ricadere in quanto previsto dal D.L. 223/06 e nell' art. 16 della L.R. 28/2005. Ma non potrebbe svolgere tale attività anche in forza dell'art. 10 della L.R. 53/2008: "svolgimento dell'attività artigiana"? Quali sono le differenze? Grazie?
riferimento id:3904A mio parere, l'artigiano che intende effettuare la c.d. "somministrazione non assistita", ai sensi dell'art. 10 della L.R. 53/2008, NON è tenuto a comunicare l'avvio di attività di esercizio di vicinato, settore alimentare, ex art. 16 della L.R. 28/2005, in quanto per gli artigiani le norme della L.R. 28 cit. non trovano applicazione (art. 11, 2°c lett. f).
L'artigiano deve fare solamente la comunicazione o notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 reg. C.E. 852/2004.
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0