Data: 2017-02-24 12:26:16

Decreto 266/2016 - compostaggio di comunita'

[size=18pt]
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure  autorizzative
semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici  ai
sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, cosi' come  introdotto  dall'articolo  38  della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029)
(GU n.45 del 23-2-2017)
  Vigente al: 10-3-2017  [/size]



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del
26  aprile  1999,  relativa  alle  discariche  di  rifiuti  e,  in
particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla  fissazione  di
obiettivi di riduzione del  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti
biodegradabili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti  e,  in
particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),  che  fissa  uno
specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo  e
riciclaggio  dei  rifiuti  provenienti  dai  nuclei  domestici  e
possibilmente di altra origine,  da  raggiungere  entro  il  2020,  e
l'articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale  ordine  di
priorita' della normativa e della politica in materia di  prevenzione
e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i  principi  di
autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  Parte  quarta,
recante norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei
siti inquinati e, in particolare,  l'articolo  180,  comma  1-octies,
secondo cui «Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare  ad  operare  sulla  base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
  Considerato che ai sensi della decisione della Commissione  europea
2011/753/UE del 18 novembre 2011,  il  compostaggio  dei  rifiuti  e'
conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di  riciclaggio
del 50% dei rifiuti urbani  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  2,
lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
  Considerato  che  il  compostaggio  di  comunita'  e'  anch'esso
conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di  riciclaggio  dei
rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2008/98/CE;
  Considerato che il compostaggio di comunita' riduce il conferimento
in  discarica  dei  rifiuti  urbani  biodegradabili  contribuendo  al
raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  5,  paragrafo  2,
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della  salute  reso
con nota del 3 ottobre 2016;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
  Acquisito il parere del Dipartimento della  funzione  pubblica  con
nota del 22 dicembre 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota  del  18  novembre
2016;

                            A d o t t a


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


          Finalita', ambito di applicazione ed esclusioni

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  operativi  e  le
procedure autorizzative semplificate per l'attivita' di  compostaggio
di comunita' di quantita' non superiori a 130  tonnellate  annue,  di
cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq-bis,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel  rispetto  della  tutela
dell'ambiente e della salute umana.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente  decreto  si
applica alle attivita' di compostaggio di comunita' intraprese da  un
organismo collettivo al fine dell'utilizzo del  compost  prodotto  da
parte delle utenze conferenti.
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
attivita' di compostaggio di comunita' con capacita'  di  trattamento
complessiva superiore  a  130  tonnellate  annue,  per  le  quali  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
impianti di compostaggio aerobico di rifiuti  biodegradabili  di  cui
all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
alla parte quarta del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nonche' le seguenti:
    a)  apparecchiatura:  struttura  idonea    all'attivita'    di
compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera
qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  finalizzata
alla produzione di compost mediante decomposizione  aerobica  in  cui
l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o  indotto
(compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata  in
funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media
(T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;
    b)  compostaggio:    processo    aerobico    di    degradazione,
stabilizzazione  e  umificazione  della  sostanza  organica  per  la
produzione di compost;
    c)  compost:  miscela  di  sostanze  umificate  derivanti  dalla
degradazione biologica aerobica di  rifiuti  organici  non  destinata
alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6;
    d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di  cui
all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    e) organismo collettivo: due  o  piu'  utenze  domestiche  o  non
domestiche  costituite  in  condominio,  associazione,  consorzio  o
societa', ovvero in altre forme associative di  diritto  privato  che
intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio;
    f)  utenze  conferenti:  utenze  domestiche  e  non  domestiche,
associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento
dei  propri  rifiuti  organici  prodotti  nell'apparecchiatura  e
all'utilizzo del compost prodotto;
    g)  conduttore:    soggetto    incaricato    della    conduzione
dell'apparecchiatura;
    h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;
    i) strutturante: materiale  ligneo-cellulosico  di  granulometria
adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con  la
funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
    l)  piano  di  utilizzo:  documento,  approvato  dall'organismo
collettivo, recante le modalita' di  utilizzo  del  compost  ottenuto
dall'attivita' di compostaggio di comunita'.
                              Art. 3


                      Procedura semplificata

  1.  L'attivita'  di  compostaggio  di  comunita'  e'  intrapresa
dall'organismo  collettivo  previo  invio  di  una  segnalazione
certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente,  che  ne
da' comunicazione all'azienda affidataria del  servizio  di  gestione
dei rifiuti urbani.
  2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile,  e'
inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,  ovvero  con
una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e' redatta nel formato  di  cui
all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata  la  documentazione
ivi elencata.
  3. La segnalazione di  cui  al  comma  1  contiene  il  regolamento
sull'organizzazione  dell'attivita'  di  compostaggio,    adottato
dall'organismo collettivo, vincolante per  le  utenze  conferenti.  I
contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato
2.
  4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attivita'  di
compostaggio di comunita' sono trasmesse al soggetto di cui al  comma
1 con le modalita' di cui al comma 2.
                              Art. 4


        Gestione dell'attivita' di compostaggio di comunita'

  1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle  apparecchiature  sono
elencati nell'allegato 3.
  2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e'  esercitata  secondo
le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e  rispetta
i parametri di cui all'allegato 4, parte B.
                              Art. 5


    Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

  1. L'organismo collettivo utilizza,  nel  rispetto  dei  limiti  di
capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu'  apparecchiature
nella propria disponibilita' giuridica.
  2.  L'apparecchiatura  e'  ubicata  in  aree  nella  disponibilita'
giuridica dell'organismo collettivo.
  3. L'apparecchiatura e' ubicata  nelle  immediate  vicinanze  delle
utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza  dalle
stesse e  il  conferimento  del  rifiuto  organico  all'attivita'  di
compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente  dalle
utenze conferenti.
  4. Le apparecchiature di tipo  elettromeccanico  sono  idonee  alla
produzione di ammendante compostato  misto  e  ammendante  compostato
verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  in
materia di fertilizzanti.
  5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono  dotate  di  sonde
per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in
lavorazione.  I  dati  rilevati  dalle  medesime  sono  raccolti  con
frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate.
  6. Alla cessazione dell'attivita'  di  compostaggio  di  comunita',
l'apparecchiatura e' disinstallata  e  smaltita  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge.
                              Art. 6


          Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

  1. Il compost in uscita dal processo  di  compostaggio  rispetta  i
parametri dell'allegato 6.
  2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e
vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost  prodotto  e'
conforme alle  caratteristiche  dell'ammendante  compostato  misto  e
dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.
  3. Il compost prodotto e' impiegato, secondo il piano di  utilizzo,
in terreni a  disposizione  delle  utenze  conferenti  anche  se  non
localizzati  in  prossimita'  dell'ubicazione  dell'apparecchiatura,
nonche' per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.
  4.  Il  compost  che  non  rispetta  le  caratteristiche  di  cui
all'allegato 6 e non e' impiegato secondo quanto stabilito nel  piano
di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano e  non  e'  computabile
per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.
                              Art. 7


                  Conduttore dell'apparecchiatura

  1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In  caso
di dimissioni o impedimenti le funzioni del  conduttore  sono  svolte
dal responsabile per un periodo non superiore a  un  mese.  Entro  lo
stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.
  2.  La  nomina  del  conduttore  e  l'accettazione  dell'incarico
risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui  all'articolo
3 e con le modalita' ivi specificate.
  3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2)  e  grande
(T3),  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  dei  propri  compiti,
partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8  ore,  i
cui contenuti minimi sono i seguenti:
    a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
    b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
    c) uso e funzionamento  delle  compostiere  di  tipo  statico  ed
elettromeccanico;
    d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.
  4.  Il  corso  puo'  essere  erogato  dall'impresa  che  fornisce
l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti  nel  settore.
Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato.
  5.  Il  conduttore    assicura    il    corretto    funzionamento
dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli  4,
5  e  6  e  garantisce  il  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.
  6. Il conduttore, per le apparecchiature di  taglia  media  (T2)  e
grande (T3), conserva in un apposito registro, anche  elettronico,  i
dati    relativi    ai    quantitativi    dei    rifiuti    conferiti
nell'apparecchiatura, del compost  e  degli  scarti  prodotti  e  del
compost che non rispetta le caratteristiche di  cui  all'articolo  6,
comma 1, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.
                              Art. 8


          Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

  1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui  all'articolo
180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e  dell'eventuale  computo  del  compostaggio  di  comunita'  nella
percentuale  di  raccolta  differenziata  da  parte  dei  comuni,  il
responsabile dell'apparecchiatura comunica entro  il  31  gennaio  di
ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  al  comune  territorialmente
competente, nelle modalita' definite dal medesimo,  le  quantita'  in
peso, relative all'anno solare precedente:
    a) dei rifiuti conferiti;
    b) del compost prodotto;
    c) degli scarti;
    d) del  compost  che  non  rispetta  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo 6.
  2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attivita'
di compostaggio di comunita' con  quantita'  complessiva  di  rifiuti
annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione  di  cui
al  comma  1  e'  effettuata  sulla  base  di  una  stima  ottenuta
moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la
quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.
  3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma  1,  in  assenza  di
dati puntuali delle amministrazioni locali relativi  alla  produzione
pro-capite di frazione organica, il valore di  frazione  organica  e'
considerato pari a 120 kg/abitante anno.
  4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi  alle  informazioni
di cui al comma 1 e  li  comunicano  all'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni
anno, nelle modalita' definite dal  medesimo,  ai  fini  del  calcolo
delle  percentuali  di  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  di  cui
all'articolo 181, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.
  5. I comuni mettono a disposizione i dati di  cui  al  comma  1  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  su
richiesta del medesimo.
  6.  Il  comune  invia  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
territorialmente competente, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  il
numero complessivo di apparecchiature in  esercizio  e  la  capacita'
complessiva di trattamento  ai  fini  delle  valutazioni  utili  alla
predisposizione della pianificazione di settore.
  7. Il  responsabile  dell'apparecchiatura  comunica,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attivita'  di  compostaggio
di comunita' al soggetto di cui all'articolo 3 con le  modalita'  ivi
specificate.
                              Art. 9


                              Controlli

  1. Le attivita' di controllo  di  compostaggio  di  comunita'  sono
esercitate ai sensi  dell'articolo  197  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e dai  comuni  nell'ambito  del  regolamento  di
gestione dei rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  198,  comma  2,  del
medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.
L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' comunicato al comune.
  2. Se dalle ispezioni di  cui  al  comma  1  risulta  accertata  la
violazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  il  comune
impartisce le opportune prescrizioni.
  3. Il responsabile, anche  su  segnalazione  del  conduttore,  puo'
diffidare  l'utente  che  non  rispetta  il  regolamento  di  cui
all'allegato 2. Qualora  l'utente  non  si  adegui,  il  responsabile
comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco  delle  utenze
conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.
  4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni  anno  gli  esiti
delle  ispezioni  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare.
                              Art. 10


              Attivita' di compostaggio di quantita'
                di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

  1. Le utenze che intraprendono  le  attivita'  di  compostaggio  di
comunita'  con  quantita'  complessiva  di  rifiuti  annui  conferiti
inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3,  comma  1,  il
modulo di cui all'allegato 1B.
  2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui  al  comma  1  non  e'
utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di
prodotti per uso umano o animale.
  3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui  al  comma  1
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
  4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma  1
le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono  effettuate
dalle  singole  utenze  conferenti  in  modo  congiunto  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 dicembre 2016

                                          Il Ministro dell'ambiente e
                                          della tutela del territorio
                                                  e del mare       
                                                    Galletti         

Il Ministro della salute
        Lorenzin       


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 909
                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 1B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 3

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 4

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 5

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 6

              Parte di provvedimento in formato grafico

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/23/17G00029/sg

riferimento id:39037
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it