Il titolare di un albergo, nonchè proprietario di tre appartamenti con destinazione d'uso residenziale che attualmente affitta stagionalmente con locazioni di tipo turistico a se stanti, vorrebbe unire il tutto e farlo diventare un condhotel.
Sul portale regionale ovviamente non è ancora prevista detta possibilità ed anche nel regolamento 18/R attualmente in vigore non è previsto alcunchè in merito.
Come fare per poter iniziare detta attività?
Non essendoci regolamento di attuazione, come fare per la classificazione? manterrebbe quella dell'albergo?
A parere mio la regione toscana ha avuto troppa fretta. Attualmente non è possibile avviare il condhotel.
Tale struttura è stata definita con norma statale, la disposizione regionale è un mero copia/incolla.
DL 133/2014 - Art. 31 Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
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1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, [b]con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[/b], su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, [b]da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata[/b] ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [b]sono definite le [color=red]condizioni di esercizio[/color] dei condhotel[/b], intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. [b]Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato[/b].
3. [b]Le Regioni [/b]e le Province autonome di Trento e di Bolzano [b]adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto [color=red]dal decreto di cui al comma 1[/color] entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[/b]. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
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[b]Il DPCM che definirà le condizioni di esercizio ancora non è stato adottato. Il singolo comune non ha la competenza per fare quello che deve essere fatto previa intesa della Conferenza Unificata da parte di un organo statale[/b]