Data: 2017-02-22 08:49:51

Pagamento rateale

La legge 689/1981 prevede all'articolo 26 che l'autorita' che ha applicato la sanzione puo' disporre il pagamento rateale.

Se la sanzione e' elevata da una polizia statale (Polizia di Stato) ma l' autorita' competente ad emettere ordinanza ingiunzione e' il responsabile SUAP (illecito commerciale), chi dispone la rateizzazione?

Si puo' disporre la rateizzazione della somma iscritta nel verbale o solo quella nell'ordinanza ingiunzione?

Quali sono i motivi che possono far si che l'ordinanza ingiunzione emessa in seguito a scritti difensivi sia pari al mignon editoriale e quindi preveda un importo inferiore a quello del verbale?
Anche un reddito basso?
Grazie

riferimento id:39004

Data: 2017-02-22 10:19:16

Re:Pagamento rateale

Se la sanzione e' elevata da una polizia statale (Polizia di Stato) ma l' autorita' competente ad emettere ordinanza ingiunzione e' il responsabile SUAP (illecito commerciale), chi dispone la rateizzazione?
[color=red]La rateizzazione riguarda SEMPRE E SOLTANTO la somma determinata con ordinanza ingiunzione.
NON riguarda mail l'entità della somma per il pagamento in misura ridotta.
Quindi la applica sempre l'autorità competente[/color]

Si puo' disporre la rateizzazione della somma iscritta nel verbale o solo quella nell'ordinanza ingiunzione?
[color=red]SOLO ordinanza ingiunzione[/color]

Quali sono i motivi che possono far si che l'ordinanza ingiunzione emessa in seguito a scritti difensivi sia pari al mignon editoriale e quindi preveda un importo inferiore a quello del verbale?
[color=red]Il verbale NON CONTIENE SANZIONI nè contiene somme minime. Il verbale contiene l'entità della cifra per la quale si può pagare in misura ridotta per estinguere il procedimento.
Detta cifra non ha niente a che vedere con l'entità della sanzione da applicare in sede di ordinanza ingiunzione per la quale si deve fare esclusivo riferimento ai crieri dell'art. 11 L. 689/1981
Art. 11
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
[/color]

Anche un reddito basso?
[color=red]VEDI SOPRA, senz'altro il basso reddito può essere elemento valutabile, ma insieme agli altri.
Se la violazione è grave o Tizio non ha poi sanato l'illecito anche se ha un reddito basso non può avere il minimo.

La valutazione è articolata ma devi sforzarti di valutare tutti gli elementi.
[/color]

SUGGERIAMO di richiedere la nostra VIDEOLEZIONE
[size=14pt]La disciplina delle sanzioni pecuniarie ed interdittive
Giornata formativa del 09 giugno 2016
Durata: 133' 30''
Prezzo: € 19,00 + i.v.a.
Anteprima: https://www.youtube.com/watch?v=SeTOzJOg_wk
[/size]

Per informazioni sui costi scrivere a info@omniavis.it o chiamare 055 6236286

http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi

riferimento id:39004
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it