Data: 2017-02-22 07:51:49

Limiti alla revoca della concessione per DEHORS - legittimo affidamento

Limiti alla revoca della concessione per DEHORS - legittimo affidamento

[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 14 febbraio 2017 n. 244[/b][/color]

Pubblicato il 14/02/2017
N. 00244/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2015 REG.RIC.
N. 01806/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2015, proposto da:

Ristorante Le Botteghe di Donatello di Palange Rita e C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 7;

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Gianna Rogai, con domicilio eletto presso la Direzione Comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio – piazza Signoria;

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2015, proposto da:

Società Caffè Duomo s.n.c. di Curatolo Francesco e C. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio 7;

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Gianna Rogai, con domicilio eletto presso la Direzione Comunale Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio – piazza Signoria;

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1805 del 2015:

– in parte qua, della delibera di Consiglio comunale n. 26 di aprile 2015, avente ad oggetto l’approvazione di integrazioni e modifiche al Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto, relativamente alla parte in cui dispone le modifiche all’art. 19 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico;

– in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 65 dell’11 aprile 2015 (rectius 7 marzo 2015), avente ad oggetto l’approvazione dell’atto aggiuntivo integrativo e di rinnovo al Protocollo di Intesa del 27.10.2011 e dell’Allegato 2.1 di detto Protocollo, relativamente alla parte in cui nell’approvazione dell’Allegato 2.1, modificativo dell’Allegato 2 del Protocollo di Intesa, elimina la tipologia di dehor B da Piazza Duomo;

– in parte qua, del provvedimento di concessione di suolo pubblico n. 2330, Prot. n. 271538 (Cod. Prat. n. 439/2015/DH) del 29.10.2015, emanato dalla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, a firma della Responsabile della P.O. Suolo Pubblico e Servizi Innovativi, nella parte in cui non prevede la copertura con ombrelloni nonché il mantenimento della pedana/ringhiera e prescrive l’utilizzo di tavoli e sedie pieghevoli tipo bistrot, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui la nota del 29.9.2015, Prot. n. 264176 (Cod. Prat. 96/2015/OP), emanata dalla Direzione Attività Economiche del Comune di Firenze, a firma della Responsabile della P.O. Suolo Pubblico e Servizi Innovativi, nella parte in cui prescrive l’utilizzo di sedie e tavolini pieghevoli e impone la rimozione dell’attuale dehor entro il 15.11.2015;

quanto al ricorso n. 1806 del 2015:

per l’annullamento

– in parte qua, della delibera di Consiglio comunale n. 26 di aprile 2015, avente ad oggetto l’approvazione di integrazioni e modifiche al Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto, relativamente alla parte in cui dispone le modifiche all’art. 19 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico;

– in parte qua, della delibera di Giunta comunale n. 65 dell’11 aprile 2015 (rectius 7 marzo 2015), avente ad oggetto l’approvazione dell’atto aggiuntivo integrativo e di rinnovo al Protocollo di Intesa del 27.10.2011 e dell’Allegato 2.1 di detto Protocollo, relativamente alla parte in cui nell’approvazione dell’Allegato 2.1, modificativo dell’Allegato 2 del Protocollo di Intesa, elimina la tipologia di dehor B da Piazza Duomo;

– in parte qua, del provvedimento di concessione di suolo pubblico n. 2330 Prot. n. 271538 (rectius n. 2331 Prot. n. 271417) (Cod. Prat. n. 439/2015/DH) del 29.10.2015, emanato dalla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, a firma della Responsabile della P.O. Suolo Pubblico e Servizi Innovativi, nella parte in cui non prevede la copertura con ombrelloni nonché il mantenimento della pedana/ringhiera e prescrive l’utilizzo di tavoli e sedie pieghevoli tipo bistrot, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui la nota del 29.09.2015, Prot. n. 264176 (rectius Prot. n. 264283) (Cod. Prat. 96/2015/OP), emanata dalla Direzione Attività Economiche del Comune di Firenze, a firma della Responsabile della P.O. Suolo Pubblico e Servizi Innovativi, nella parte in cui prescrive l’utilizzo di sedie e tavolini pieghevoli e impone la rimozione dell’attuale dehor entro il 15.11.2015.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il 27 ottobre 2011 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa fra il Comune di Firenze e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato (nel seguito: “Soprintendenza”), approvato con Delibera di Giunta n. 395 dell’11 ottobre 2011, per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni della Soprintendenza medesima attraverso la preventiva individuazione di appositi criteri. Nel Protocollo, per quanto di interesse nella presente sede, erano individuate quattro tipologie diverse di dehors:

– “Tipologia A” consistente in un “sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana né ringhiera e con eventuale (ad esclusione degli spazi porticati) ombrellone”;

– “Tipologia B” consistente in un “sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e ringhiera, aperta su tutti i lati, senza copertura stabile” e con la possibilità di installare ombrelloni;

– “Tipologia C” consistente in un “sistema di delimitazione di suolo pubblico con pedana e ringhiera, aperta su tutti i lati, con copertura stabile”;

– “Tipologia D” consistente in un “sistema di delimitazione di suolo pubblico con struttura chiusa su più lati e copertura stabile”.

Per tutti i tipi di dehors, ad eccezione della tipologia D, il Protocollo ha rimesso l’installazione delle strutture mobili alla sola autorizzazione di cui all’art. 106, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale stabilisce che per i beni di interesse culturale diversi da quelli in consegna al Ministero “la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene”.

Il Protocollo, all’Allegato 2, ha previsto l’elenco delle vie e delle piazze di Firenze nelle quali le occupazioni sono consentite con il previo rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza, con suddivisione delle tipologie ammissibili. Con riguardo a Piazza del Duomo erano ritenute ammissibili le tipologie A e B, ossia le sole installazioni che non prevedono una copertura stabile. La delibera comunale n. 395/2011 aveva poi previsto, contrariamente a quanto dedotto nel Protocollo, di vietare l’utilizzo di dehors di “Tipologia A” (ossia sforniti di pedana e ringhiera) in alcune vie e piazze cittadine, tra cui la piazza del Duomo.

2. Con delibera di Giunta n. 65 del 7 marzo 2015 è stato approvato l’Atto aggiuntivo integrativo e di rinnovo al Protocollo d’Intesa, nel frattempo decaduto per decorrenza dei termini, e l’allegato 2.1 modificativo dell’allegato 2 del Protocollo precedente, prevedendo che le autorizzazioni rilasciate nel triennio di vigenza del precedente Protocollo fossero confermate a condizione che le occupazioni di suolo pubblico esistenti venissero adeguate alle prescrizioni e alle modificazioni introdotte nell’Allegato 2.1 e fossero adempiute eventuali ulteriori prescrizioni relative a criticità rilevate dalle Amministrazioni, entro sei mesi dal rinnovo, a pena di decadenza del titolo.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13 aprile 2015 sono state approvate integrazioni e modifiche al Piano per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto in vigore dal 2010. Quest’ultimo distingue, all’interno del territorio comunale, tra una “Zona 1” coincidente con il centro storico cittadino, patrimonio mondiale Unesco e le aree esterne. Nella prima, in cui rientra la piazza del Duomo, è previsto un limite di superficie delle concessioni pari a 14.000 metri quadrati e un divieto assoluto di occupazione in determinate vie e piazze, tra cui non rientra la citata piazza del Duomo. L’art. 13 del Piano prevede che l’esame delle domande di rilascio delle concessioni rientranti nei casi previsti dal Protocollo d’Intesa sia effettuato da una Conferenza di servizi integrata con funzionari della Soprintendenza, mentre l’art. 19 (Norma Transitoria), come modificato dalla Delibera consiliare n. 26/2015, stabilisce che le concessioni rilasciate o in fase di rilascio contrastanti con le prescrizioni e le modifiche introdotte nell’allegato 2.1 del Protocollo dovranno essere adeguate, entro sei mesi, dal rinnovo.

3. La sig.ra Rita Palange è titolare dall’anno 2006 del ristorante “Le Botteghe di Donatello” sito al civico n. 28/Rosso di Piazza del Duomo in Firenze, nella parte posteriore della Basilica, e da allora beneficia della concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per ristoro all’aperto. All’indomani delle suddette modifiche normative, il 2 ottobre 2015 ha presentato domanda di concessione triennale per la Tipologia A dopo che il progettista aveva sottoposto un progetto di massima al Comune, il quale ha risposto prescrivendo che il rinnovo della concessione era subordinato alla condizione che “i tavoli e le sedie siano pieghevoli tipo bistrot e che l’occupazione sia delimitata ai quattro angoli, con placche di ottonato biondo di forma circolare con diametro pari ad 8 cm., a prova di inciampo, con ancoraggio al suolo sul giunto e non sulla pietra”.

Il 21 ottobre 2015, in parallelo alla presentazione della domanda di concessione, la ricorrente, congiuntamente al sig. Curatolo Francesco, legale rappresentate della soc. “Caffè Duomo”, bar attiguo, ha trasmesso al Comune una nota di contestazione con la quale è stato richiesto un riesame del Protocollo d’Intesa sollecitando lo studio, in contraddittorio, di soluzioni alternative. La nota non ha avuto risposta e il 29 ottobre 2015 il Comune ha rilasciato la nuova concessione n. 2330/2015 che limita l’occupazione a sedie e tavolini pieghevoli, imponendo lo smontaggio della pedana esistente entro il 15 novembre 2015.

La sig.ra Palange allora, il 12 novembre 2015, ha presentato istanza di modifica della concessione proponendo una soluzione meno invasiva e non avendo ottenuto risposta, con ricorso notificato in data 13-17 novembre 2015 e depositato il 13 novembre 2015, rubricato sub R.g. n. 1805/2015, ha impugnato la delibera consiliare n. 26/2015, relativamente alla parte in cui dispone le modifiche all’art. 19 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico; la delibera di Giunta Comunale n. 65/2015 relativamente alla parte in cui, nell’approvazione dell’Allegato 2.1, elimina la tipologia di dehor B da Piazza Duomo; il provvedimento di concessione di suolo pubblico n. 2330/2015 nella parte in cui non prevede la copertura con ombrelloni e il mantenimento della pedana/ringhiera e prescrive di utilizzare di tavoli e sedie pieghevoli tipo bistrot e la nota del 29 settembre 2015, Prot. n. 264176, del Comune di Firenze, nella parte in cui prescrive di utilizzare sedie e tavolini pieghevoli e impone la rimozione del dehor entro il 15 novembre 2015.

Si sono costituiti il Comune di Firenze e la Soprintendenza chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 3 dicembre 2015, n. 792, è stata respinta la domanda cautelare ma il provvedimento è stato riformato in appello con ordinanza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2016, n. 519, che ha accolto la domanda interinale.

All’udienza del 10 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il sig. Francesco Curatolo è titolare del “Caffè Duomo”, esercizio commerciale situato al civico n. 30/Rosso di Piazza del Duomo in Firenze nella parte posteriore della Basilica. Egli ha a sua volta ha presentato domanda di concessione triennale per la Tipologia A il 2 ottobre 2015, dopo che il progettista aveva sottoposto un progetto di massima al Comune il quale ha risposto prescrivendo che il rinnovo della concessione era subordinato alla condizione che “i tavoli e le sedie siano pieghevoli tipo bistrot e che l’occupazione sia delimitata ai quattro angoli, con placche di ottonato biondo di forma circolare con diametro pari ad 8 cm., a prova di inciampo, con ancoraggio al suolo sul giunto e non sulla pietra”.

Il 21 ottobre 2015, in parallelo alla presentazione della domanda di concessione il sig. Curatolo, congiuntamente alla sig.ra Rita Palange legale rappresentate della soc. “Le Botteghe di Donatello”, ristorante attiguo, ha trasmesso al Comune una nota di contestazione con la quale hanno richiesto al Comune di rivedere il contenuto del Protocollo d’Intesa sollecitando lo studio, in contraddittorio, di soluzioni alternative. La nota non è stata riscontrata e il 29 ottobre 2015 il Comune ha rilasciato la nuova concessione n. 2331/2015 che limita l’occupazione a sedie e tavolini pieghevoli, imponendo lo smontaggio della pedana esistente entro il 15 novembre 2015. Il sig. Curatolo allora, il 12 novembre 2015, ha presentato istanza di modifica della concessione proponendo una soluzione meno invasiva e non avendo ottenuto risposta, con ricorso notificato in data 13-17 novembre 2015 e depositato il 13 novembre 2015, rubricato sub R.g. n. 1806/2015, ha impugnato la delibera consiliare n. 26/2015, relativamente alla parte in cui dispone le modifiche all’art. 19 del Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico; la Delibera di Giunta Comunale n. 65/2015, relativamente alla parte in cui nell’approvazione dell’Allegato 2.1 elimina la tipologia di dehor B da Piazza Duomo; il provvedimento di concessione di suolo pubblico n. 2331/2015 (erroneamente indicato nel ricorso come n. 2330) nella parte in cui non prevede la copertura con ombrelloni e il mantenimento della pedana/ringhiera e prescrive di utilizzare di tavoli e sedie pieghevoli tipo bistrot, e la nota del 29 settembre 2015, Prot. n. 264283 (erroneamente indicata nel ricorso al prot. 264176) del Comune di Firenze, nella parte in cui prescrive di utilizzare sedie e tavolini pieghevoli e impone la rimozione del dehor entro il 15 novembre 2015.

Si sono costituiti il Comune di Firenze e la Soprintendenza chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza, non impugnata, 3 dicembre 2015, n. 793 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza del 10 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I ricorsi in esame contestano la legittimità della normativa emanata dal Comune di Firenze in materia di occupazione di suolo pubblico, con riguardo al centro storico e in particolare piazza del Duomo, proponendo identiche doglianze.

1.1 Con primo motivo i ricorrenti lamentano che con la modifica operata nell’aprile 2015 sia stata esclusa l’installazione in piazza Duomo di dehors rientranti nella tipologia di tipo B senza che sia stata esplicitata alcuna ragione della scelta. Il Protocollo d’Intesa del 2011 e, a maggior ragione, quello integrato nel 2015, secondo i ricorrenti sarebbero illegittimi poiché violerebbero il Regolamento comunale “Piano per l’occupazione del suolo pubblico per ristoro all’aperto” che non avrebbe inteso vietare tipologie di dehors, ma imposto di valutare i singoli progetti di ognuno di essi in relazione all’effettivo e concreto impedimento alla visibilità dei monumenti fiorentini. Non si comprenderebbe perché negli anni precedenti siano loro state rilasciate concessioni per dehors di tipologia B la quale invece, con i provvedimenti gravati, viene interdetta.

Gli atti impugnati, a dire dei ricorrenti, contrasterebbero inoltre con l’art. 106 del d.lgs. 42/2004 posto che la valutazione del Ministero in ordine alla concessione di un bene culturale si limita alla “conservazione e fruibilità pubblica” ed alla “compatibilità dell’uso del bene” senza alcuna valutazione paesaggistica. Le tipologie di dehors “A” e “B” dovrebbero essere qualificati alla stregua di meri arredi senza rilevanza edilizia e potrebbero essere limitati solo nella misura in cui, attraverso una valutazione in concreto, risulti che creano un impatto con il cono visivo dalla strada al monumento oppure se, sotto il profilo dell’art. 106, comma 2-bis, d.lgs. 42/2004, impediscano la fruizione pubblica del bene o siano destinati ad un uso non compatibile.

Con secondo motivo lamentano disparità di trattamento poiché nel Protocollo la piazza San Giovanni viene bipartita, creando una nuova zona “Piazza San Giovanni, lato Arcivescovado” nella quale insiste un solo esercente ed è possibile mantenere la “Tipologia B” di dehor. A loro dire, questa zona non presenterebbe caratteristiche diverse da quella in cui insistono i loro esercizi ove è vietata l’istallazione di detta tipologia. La disparità emergerebbe anche rispetto alle altre piazze fiorentine nelle quali non è stata vietata l’installazione di dehors di tipologia B, quali Piazza della Signoria, Piazza Pitti, piazza Strozzi, Piazza Santa Croce mentre in Piazza della Repubblica, infine, si troverebbero dehors che coprono una importantissima parte di piazza con pedane tutte diverse recanti un impatto paesaggistico gravissimo.

Con terzo motivo ricordano che nel 2012 il Comune impose, a pena di decadenza delle concessioni, nuovi progetti di dehors e per piazza Duomo stabilì che l’unica tipologia ammissibile fosse quella “B”. I ricorrenti nel 2012 hanno dovuto quindi ottemperare realizzando i nuovi dehors (di detta “Tipologia B”) secondo le indicazioni e il concept indicato dal Comune e con l’avallo della Soprintendenza. I provvedimenti ordinatamente gravati, in contraddizione con quanto stabilito a poca distanza di tempo, vietano l’installazione di questa stessa tipologia e sotto questo profilo l’azione amministrativa manifesterebbe un vizio di contraddittorietà, poiché non viene esplicitato quale sia il nuovo interesse pubblico che ha determinato questo mutamento. Sarebbe inoltre illogico costringere gli operatori a sostituire i dehors con una medesima categoria, con un importantissimo impegno di spesa, per poi imporre nuovamente tre anni dopo la loro rimozione senza creare, peraltro, una situazione fattuale diversa nelle zone cittadine interessate. Per tale sproporzione tra l’impegno del privato imprenditore e il minimo vantaggio conseguibile per l’interesse pubblico alla fruibilità estetica del centro storico cittadino, sarebbe anche violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

1.2 Il Comune di Firenze replica alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando in particolare che il concessionario non ha una posizione tutelata al rinnovo del titolo e che il ripensamento dell’Amministrazione è stato dettato dalle valutazioni svolte dalla Soprintendenza, nonché dal problema della saturazione dei luoghi. Si tratterebbe di valutazioni che, secondo la difesa comunale, sfuggirebbero al sindacato giudiziario.

1.3 La difesa erariale a sua volta replica alle deduzioni dei ricorrenti sottolineando il carattere di atto generale ed astratto del protocollo d’intesa, con conseguente sottrazione dello stesso all’obbligo motivazionale e che, in base all’articolo 106 del d.lgs. 42/2004, sarebbe legittima l’imposizione di tutte quelle prescrizioni ritenute necessarie dell’Amministrazione al fine non solo di conservare integro il bene, ma anche di consentirne la sua fruibilità.

2. La trattazione deve prendere le mosse dalle questioni preliminari.

2.1 In via assolutamente preliminare, i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione.

2.2 Benché la questione non sia stata sollevata si rileva che la notificazione dei ricorsi, avvenuta in data 13-17 novembre 2015, è tempestiva poiché i ricorrenti deducono, senza essere smentiti, di avere avuto conoscenza della bozza del Protocollo di Intesa ad ottobre 2015, solo in vista della scadenza delle precedenti concessioni. In assenza di contestazione specifica, il fatto deve ritenersi assodato.

2.3 Sempre in via preliminare il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo ha indicato alle parti, in pubblica udienza, una questione in rito consistente nella mancata notificazione dei ricorsi ad un possibile controinteressato, ovvero l’unico esercente sito nella zona “Piazza San Giovanni, lato Arcivescovado”. Si conclude tuttavia che tale soggetto, come correttamente evidenziato dal procuratore dei ricorrenti, non rivesta la qualità di controinteressato in senso tecnico poiché l’interesse finale sotteso ai ricorsi non è quello di conseguire il divieto di installazione della “Tipologia B” di dehor in detta zona, ma che ne venga consentita l’apposizione anche nella parte restante della piazza. Il risultato dipenderà dalle successive determinazioni che, in caso di accoglimento dei ricorsi, assumeranno le Amministrazioni intimate e ove consegua un risultato negativo per il suddetto soggetto, nel senso di un peggioramento delle condizioni cui è subordinata la sua concessione per occupazione di suolo pubblico, detto effetto deriverebbe da un diverso e futuro provvedimento amministrativo conseguente a un esercizio di potere che non è oggetto del presente ricorso, e non ne costituisce nemmeno un effetto necessitato in caso di suo accoglimento. La questione è pertanto estranea alla presente controversia, tanto più che il pregiudizio evocato è meramente eventuale e futuro e inidoneo, quindi, a fondare una posizione di legittimazione passiva nella presente sede.

Deve quindi ritenersi che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.

3. Nel merito, le censure dedotte dai ricorrenti sono basate essenzialmente sul difetto motivazionale che vizierebbe i provvedimenti impugnati nei quali, e il dato è pacifico in punto di fatto, non vengono esplicitati i motivi che hanno indotto le Amministrazioni intimate a disciplinare l’occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto nelle singole zone cittadine in modo diverso ed innovativo rispetto alle scelte assunte precedentemente, quanto alla tipologia di strutture ammissibili e in particolare, per quanto di interesse nella presente sede, nell’ambito della piazza del Duomo.

Le Amministrazioni replicano che verrebbero in rilievo atti a carattere generale i quali sono esentati dall’obbligo motivazionale ex art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”.

L’assunto difensivo non convince.

La caratteristica tipica degli atti generali è che i suoi destinatari non possono essere identificati al momento della loro emanazione e diventano identificabili al momento della loro applicazione. È quanto accade per il bando di concorso o di gara, tipico esempio di atto generale, i cui destinatari non possono essere individuati al momento della sua adozione e lo diventano solo successivamente, una volta che i soggetti interessati a partecipare alla procedura abbiano inoltrato le relative domande di ammissione.

Applicando queste coordinate al caso di specie ne segue che il protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale e Soprintendenza non presenta carattere generale in quanto dispone in specifico con riguardo a singole piazze e strade cittadine, nelle quali insistono situazioni di occupazione che vengono in tal modo incise e i cui titolari sono individuabili al momento dell’emanazione del provvedimento stesso. In altri termini, il fatto che il Protocollo di intesa incida la disciplina vigente in materia di occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto con riguardo a specifiche situazioni attualmente interessate dalla fattispecie ne elimina il carattere generale e lo assimila ad un provvedimento specifico e concreto, per quanto interessante l’intera area cittadina.

[color=red][b]Colgono quindi nel segno le censure dei ricorrenti.[/b][/color]

[b]Le determinazione con cui le Amministrazioni intimate hanno (ri)disciplinato le singole fattispecie di occupazione relativamente alle specifiche zone cittadine dovevano contenere una motivazione, e tanto in ragione del carattere non generale ma specifico del protocollo d’intesa ed anche a tutela del legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti stessi. A questo proposito non vale replicare che la concessione di suolo pubblico ha carattere temporaneo, sicché nessuna posizione tutelata potrebbe vantare il concessionario al momento della sua scadenza. È ben vero che la decisione in ordine al governo del suolo pubblico è espressione di discrezionalità amministrativa sconfinante nel merito, nel senso che l’Amministrazione è libera di decidere se un bene pubblico debba essere oggetto di utilizzo riservato, generale o particolare, nel rispetto del solo criterio generale di ragionevolezza. Questo principio vale però nel momento in cui vengono determinate le scelte di fondo circa l’uso del bene pubblico; una volta che attraverso la concessione del bene sia stata creata una posizione di vantaggio, il concessionario assume nei confronti del potere pubblico sotteso all’atto di concessione una posizione qualificata di interesse legittimo e l’Amministrazione concedente è dunque tenuta a dare conto, attraverso la motivazione, delle decisioni che sulla stessa incidano negativamente, anche modificando il regime cui è soggetto il rinnovo del titolo. La posizione del concessionario al momento di scadenza della concessione non è quella del quivis de populo ma è qualificata giuridicamente a seguito del precedente rilascio del titolo. E non si tratta di una questione formale, poiché per gli esercizi di somministrazione l’esistenza o meno di una concessione per l’utilizzo del suolo pubblico antistante incide sul valore dell’attività.[/b]

[color=red][b]Nel caso di specie sussistono gli estremi dell’affidamento legittimo poiché il vantaggio dei ricorrenti è stato determinato da un atto formale (elemento oggettivo) identificabile nel precedente protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza; essi lo hanno maturato nella ragionevole convinzione della legittimità del beneficio e sulla base di esso hanno sostenuto spese per gli investimenti necessari ad adeguare le proprie strutture deputate all’occupazione alla previgente normativa, ed è pure trascorso un certo periodo di tempo dall’emanazione di quest’ultima. Tutelare l’affidamento non significa che il provvedimento attributivo di un beneficio non possa essere posto nel nulla; l’Amministrazione rimane pur sempre libera di rideterminarsi con l’obbligo, però, di fornire una congrua motivazione circa la decisione di modificare la disciplina precedentemente posta.[/b][/color]

Una motivazione appariva particolarmente necessaria nel caso di specie, in quanto la disciplina di cui al Protocollo d’intesa contestato ha creato discipline differenziate anche all’interno di singole zone e precisamente, per quanto di interesse nella presente sede, nella piazza del Duomo, con conseguente obbligo per le Amministrazioni intimate di motivare detta differenza di trattamento e, in particolare, di enucleare gli elementi di differenziazione delle singole zone che la giustificano.

È appena il caso di precisare che, se pure le memorie difensive delle controparti contengono spunti motivazionali relativi ai provvedimenti in esame quali la saturazione delle concessioni di suolo pubblico nei luoghi del centro storico (senza però fornire alcun dato in proposito) o la particolarità di determinate visuali rispetto ad altre e segnatamente nella piazza del Duomo, ebbene trattasi di motivazione postuma dei provvedimenti che non può essere presa in considerazione.

I ricorsi devono quindi essere accolti sotto questi profili, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Comune di Firenze e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato sono condannati, in solido tra loro, al pagamento delle stesse, nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Firenze e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari  Saverio Romano

riferimento id:39002

Data: 2017-06-25 14:38:25

Re:Limiti alla revoca della concessione per DEHORS - legittimo affidamento

Un professionista ha presentato SCIA di ampliamento di un'attività di somministrazione (si tratta di dehor) non presentando notifica sanitaria e sostenendo che, essendo solo ampliamento esterno, la modifica non è significativa dal punto di vista sanitario. Ma l'ampliamento non va sempre segnalato all'autorità sanitaria, anche se non riguarda i locali interni?
Grazie

riferimento id:39002

Data: 2017-06-26 05:08:44

Re:Limiti alla revoca della concessione per DEHORS - legittimo affidamento


Un professionista ha presentato SCIA di ampliamento di un'attività di somministrazione (si tratta di dehor) non presentando notifica sanitaria e sostenendo che, essendo solo ampliamento esterno, la modifica non è significativa dal punto di vista sanitario. Ma l'ampliamento non va sempre segnalato all'autorità sanitaria, anche se non riguarda i locali interni?
Grazie
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HA RAGIONE nel senso che ai fini sanitari rileva solo la VARIAZIONE ESSENZIALE. La norma non dice quando si verifica ma l'interpretazione del soggetto è IN LINEA con la filosofia comunitaria del reg. ce 852/2004. L'impresa rimane la stessa anche se ampliata.

NOI SUGGERIAMO sempre di farla comunque la notifica .... ma formalmente è ineccepibile che in questi casi non è dovuta

riferimento id:39002

Data: 2017-06-26 11:02:57

Re:Limiti alla revoca della concessione per DEHORS - legittimo affidamento

... di prassi, le ASL in Piemonte richiedono la notifica sanitaria per modifica/integrazione attività già registrata laddove l'aumento di superficie, ancorchè stagionale, comporti una variazione di "scaglione" tra rapporto tra superfici di somministrazione/numero avventori e numero di servizi igienici
dpgr 2R del 2008. Se per intenderci da 60 avventori si passa a 90 è necessario disporre di due servizi igienici ecc

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