Buonaseraho ricevuto dalla Regione la seguente nota:
"Con riferimento alla richiesta di informazioni riportata nel monitoraggio per il commercio su aree pubbliche, nello scusarci per l'eccessivo ritardo nella risposta dovuto a cause tecniche nonché alle rilevanti novità legislative (D.l. n. 244/2016, art. 8, comma 6) con cui sono state prorogate le date di scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018, si evidenzia quanto segue.
Occorre attendere la pubblicazione sul BURL degli avvisi di selezione prima di far decorrere il termine per la presentazione delle domande (dunque dal giorno di pubblicazione o dal giorno successivo).
La disciplina nazionale e regionale non prevede la possibilità di utilizzare i mancati versamenti TOSAP (o COSAP) quale elementi di inammissibilità ad avvisi pubblici di selezione.
Nel caso di mancato versamento occorre rispettare le procedure previste in tal caso, al fine di recuperare l'imposta.
Attendo commento...Grazie!
PREMESSO CHE OGNI CONTRIBUTO IN TERMINI DI PARERE E' SENZ'ALTRO BEN ACCOLTO IN MERITO ALLA NOTA SI SEGNALANO QUESTE CONSIDERAZIONI:
1) Non risulta che la legge regionale IMPONGA la decorrenza della data di presentazione delle istanze dalla data di pubblicazione sul BOLLETTINO UFFICIALE (si veda legge regionale). Se è ragionevole ritenere che tale data non possa essere preventiva alla pubblicazione, appare improprio ritenere che debba necessariamente coincidere con la data di pubblicazione. Appare ancor più singolare che la Regione stessa comunque non sappia se è la data di pubblicazione o quella successiva!!!!
2) quanto al mancato pagamento della TOSAP quale elemento di inammissibilità, se la Regione si è limitata a dire che non esiste una norma nazionale o regionale che espresaamente preveda tale circostanza ... beh ... è EVIDENTE. Infatti il titolo di legittimazione non sta nella fonte nazionale o regionale ma direttamente nel regolamento comunale e/o nella lex specialis (bando). Sul punto il parere Regionale non sembra escludere tale possibilità (anche se formulato in modo ambiguo).
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[b]L.R. 18 Novembre 1999, n. 33[/b]
Art. 40 (Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell’autorizzazione)
Art. 40
Avviso pubblico comunale e procedure per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione.
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, i comuni trasmettono alla Regione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli avvisi pubblici comunali con l'indicazione del numero e delle caratteristiche di tutti i posteggi disponibili per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da assegnare in concessione, ivi compresi i posteggi fuori mercato o isolati.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire, entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla Regione, la quale, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalle suddette date, provvede alla relativa pubblicazione su un unico numero del Bollettino Ufficiale.
3. Gli avvisi pervenuti successivamente alle date di cui al comma 2 sono pubblicati sul numero del Bollettino Ufficiale, sul quale sono pubblicati gli avvisi relativi alla data immediatamente successiva.
4. L'avviso comunale deve contenere:
a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun posteggio, la tipologia, la cadenza e l'ubicazione del mercato in cui sono inseriti;
b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
c) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può essere superiore a 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4-bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni (66).
(66) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 6, L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.