Nel mio Comune ci sono diverse sale dove, tra le altre cose, si organizzano anche convegni a cui viene invitata la popolazione per i motivi più svariati sia da parte del Comune sia di soggetti privati. Dubbio: sono soggette all'art. 80 TULPS? se l'organizzatore lo fa in modo professionale serve anche autorizzazione art 68/69? Grazie
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Nel mio Comune ci sono diverse sale dove, tra le altre cose, si organizzano anche convegni a cui viene invitata la popolazione per i motivi più svariati sia da parte del Comune sia di soggetti privati. Dubbio: sono soggette all'art. 80 TULPS? se l'organizzatore lo fa in modo professionale serve anche autorizzazione art 68/69? Grazie
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DIPENDE ... anche noi organizziamo corsi di formazione ma, ovviamente, pur essendo intraprendenti e simpatici. .... non rientriamo nel pubblico spettacolo e trattenimento.
Lo stesso dicasi per convegni con finalità divulgativa e informativa.
QUEL CHE CONTA è lo scopo dell'iniziativa. Se è intrattenere con spettacoli ed altri eventi analoghi siamo nel TULPS ... altrimenti siamo nell'attività libera a prescindere dal numero di partecipanti.
Per la simpatia e professionalità, io vi rilascerei un bel 68!!! scherzi a parte, una sala convegni è comunque soggetta all'art. 80? anche se a questo scopo viene adibita occasionalmente?
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Per la simpatia e professionalità, io vi rilascerei un bel 68!!! scherzi a parte, una sala convegni è comunque soggetta all'art. 80? anche se a questo scopo viene adibita occasionalmente?
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Se la sala viene utilizzata, anche sporadicamente o occasionalmente per feste ed altri eventi di intrattenimento, occorre procedere con art. 80 ai fini dell'agibilità.
Sotto le 200 persone senza parere commissione, sopra con la Commissione.
I miei dubbi trovano fondamento nel 'documento' elaborato dal comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, intitolato "Le manifestazioni e i locali di pubblico spettacolo – Indicazioni procedurali di prevenzione incendi per le commissioni di vigilanza" nel quale si precisa che "[i]Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, [b]conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale[/b], ecc) aperti al pubblico[/i].
La vostra opinione, mi pare invece andare in senso opposto: niente art. 80 in caso di sale per sole conferenze a carattere culturale.
Ho inteso correttamente?
E’ difficile dare una risposta univoca.
In questo caso si sovrappongono le materie della prevenzione incendi e quella di polizia amministrativa TULPS.
Per la prevenzione incendi si applica, oltre al DPR 151/2011, il vecchio DM 19/08/96 ai sensi del quale ricadono nel campo applicativo per la prevenzione incendi dei locali per pubblico spettacolo e affini anche gli “auditori e sale convegni”.
Il fatto è che con il tempo, la prassi applicativa ha voluto che il DM 19/08/96 sia diventato una sorta di regolamento applicativo anche dell’art. 80 TULPS. Questo però non è così scontato.
Il DM del 1996 è rubricato:
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO.
Detto questo, va da sé che un po’ tutte le commissioni per i PS ragionino in questo senso.
Rammenta però che lo stesso DM del 96 toglie dal suo campo applicativo:[i] i locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed ent[/i]i;