Salve,
ai sensi ai sensi del nuovo d.lgs. n. 222/2016 ed in assenza nel mio comune di un apposito regolamento che disciplini tale attività, mi chiedo se l'installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS possa avvenire con SCIA.
Se non vado errato per i giochi co.6a non occorre la licenza della Questura.
Grazie mille e buon fine settimana.
Salve,
ai sensi ai sensi del nuovo d.lgs. n. 222/2016 ed in assenza nel mio comune di un apposito regolamento che disciplini tale attività, mi chiedo se l'installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS possa avvenire con SCIA.
Se non vado errato per i giochi co.6a non occorre la licenza della Questura.
Grazie mille e buon fine settimana.
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Sì, descrive BENISSIMO il quadro normativo questa scheda:
http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/0/871137468CC5B3D1C1256690003DBAEB?opendocument
In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco. Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS, nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Direttoriale del 27.07.2011che fissa un nuovo contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.
Resta comunque in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell’articolo 86 del TULPS 18.6.31 N. 773. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l’articolo 86 del TULPS.
Articolo 86 del Tulps
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
per l’attività di produzione o di importazione;
per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Novità introdotte
La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l’attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento .
La seconda novità non consiste nell’individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’articolo 88.
La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all’artcolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all’articolo 86, comma 3, lettera c).
Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.
Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Rimane comunque in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003
In base al decreto citato, rimane l’obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili, sempre per gli esercizi che non sono già in possesso della licenza ex art. 86 TULPS.
Grazie per la risposta, come sempre, precisa ed esaustiva.
Volevo precisare che la richiesta riguarda non l'installazione in una attività preesistente ma in una nuova attività esclusiva di sala giochi di cui mi è arrivata SCIA.
Grazie ancora
Tonino
Buongiorno,
dopo un po ritorno sull'argomento.....
un collega mi faceva notare che a pagg. 63 e 64 della Tabella A del decreto 222/2016, è prevista l'autorizzazione e non la SCIA.....
Quindi ....come ci si comporta?
GRAZIE
Buongiorno,
dopo un po ritorno sull'argomento.....
un collega mi faceva notare che a pagg. 63 e 64 della Tabella A del decreto 222/2016, è prevista l'autorizzazione e non la SCIA.....
Quindi ....come ci si comporta?
GRAZIE
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Abbiamo affrontato il tema in vari post.
Il dlgs 222/2016 dispone:
Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione
1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
QUINDI E' POSSIBILE MANDARE IN SCIA LE PROCEDURE CHE NELLA TABELLA SONO IN AUTORIZZAZIONE.
Si Simone....però si parla di possibilità...di ...di previsione da parte delle regioni e degli altri Enti locali...
In Campania mi sa che non è stato fatto nulla di ciò..
GRAZIE
Si Simone....però si parla di possibilità...di ...di previsione da parte delle regioni e degli altri Enti locali...
In Campania mi sa che non è stato fatto nulla di ciò..
GRAZIE
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La scelta spetta SEPARATAMENTE alla Regione ed agli ENTI LOCALI. Quindi il Comune ben può applicare gli strumenti di semplificazione anche se la Regione prevede un regime non semplificato .... nel caso delle sale giochi SUSSISTONO i requisiti per l'applicazione dell'art. 19 (SCIA)
[b]GRAZIE MILLE[/b]
Non so...credo che in materia di attività produttive la competenza a stabilire il regime amministrativo spetti alla Regione, alla luce dell'art. 117 Cost. e che i Comuni possano dettare, nella maggior parte dei casi, sono norme regolamentari (ed il nostro comune non ha un regolamento per tali attività)
Anche se lo spirito del decreto scia 2 sia quello di uniformare modulistiche e procedimenti, se non a livello nazionale almeno a livello regionale.
[b]GRAZIE MILLE[/b]
Non so...credo che in materia di attività produttive la competenza a stabilire il regime amministrativo spetti alla Regione, alla luce dell'art. 117 Cost. e che i Comuni possano dettare, nella maggior parte dei casi, sono norme regolamentari (ed il nostro comune non ha un regolamento per tali attività)
Anche se lo spirito del decreto scia 2 sia quello di uniformare modulistiche e procedimenti, se non a livello nazionale almeno a livello regionale.
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LA PENSO DIVERSAMENTE .... lo spirito del Decreto è dettare norme di SEMPLIFICAZIONE quali livelli essenziali insuperabili (non si torna indietro dalla SCIA) lasciando aperta la possibilità alle Regioni ed ai Comuni di spingersi in ulteriori semplificazioni.
NON ESISTE un rapporto gerarchico fra Regione e Comuni e non esiste un obbligo di uniformità a livello regionale, paradossalmente neanche se lo prevedesse una legge regionale stante la competenza legislativa esclusiva dello STATO in materia di SUAP e principi generali sulla semplificazione e le procedure.
Del resto su molte procedure la Regione NON ha nemmeno competenza in materia ... quindi può intervenire solo il Comune
Grazie Simone...sei sempre molto prezioso.
riferimento id:38946