Data: 2017-02-17 12:23:34

L'ente locale, come qualsiasi committente pubblico, può utilizzare i voucher

[size=14pt][b]L'ente locale, come qualsiasi committente pubblico, può utilizzare i voucher (buoni lavoro) in ogni settore di attività, con le sole limitazioni imposte dalla normativa nazionale vigente in materia. [/b][/size]

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=47078

Il Comune ha chiesto un parere in ordine all'utilizzo dei voucher (buoni lavoro), per attivarli a fronte di lavori occasionali nell'ambito di vari settori: accompagnamento, trasporto, pulizia e giardinaggio. In particolare, l'Ente si è posto la questione inerente alla possibilità di ricorrere ai voucher in ogni settore di attività, stante il rinvio operato, ai fini del computo della spesa, dall'art. 52, comma 7, della l.r. 20/2016, all'art. 10 della l.r. n. 18/2011.

Preliminarmente si osserva che la citata norma si riferisce in modo espresso alle spese per la promozione di attività socialmente utili, di cui all'articolo 10[1] della l.r. n. 18/2011, mentre non è fatto alcun cenno al lavoro accessorio.

E' il comma 4 dell'articolo 10 in esame a prevedere che 'al fine di sostenere il reddito dei soggetti disoccupati e di contribuire alla tutela del territorio montano, in via sperimentale per l'anno 2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni ricompresi nei Comprensori montani di cui all'allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002 n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), che abbiano al 31 dicembre 2010 un numero di residenti non superiore a 15.000, contributi finalizzati al sostegno all'utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui capo II titolo IV del d.lgs. n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. n. 30/2003)'.

Il successivo comma 10 precisa altresì che i Comuni utilizzano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale di cui al precedente comma 4, nel solo ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi e monumenti e avvalendosi esclusivamente di soggetti disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Premesso un tanto e sentito il Servizio politiche del lavoro, posizione organizzativa Interventi di politica attiva del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, si espone quanto segue.

La previsione normativa contemplata all'art. 10, commi 4 e 10 della l.r. 18/2001, rivolta ad una definita tipologia di Comuni, rivestiva carattere sperimentale per il solo anno 2012 ed era finalizzata a sostenere il reddito dei soggetti disoccupati, contribuendo al contempo anche alla tutela del territorio montano. I Comuni interessati hanno quindi potuto utilizzare il contributo erogato dalla Regione per il sostegno all'utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio, nel rispetto della normativa nazionale, nel solo ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi e monumenti e avvalendosi esclusivamente di soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Pertanto, la predetta norma regionale aveva limitato intenzionalmente il settore d'intervento, al fine esclusivo dell'utilizzo di quello specifico contributo.

Allo stato attuale, di conseguenza, l'ente locale, come qualsiasi committente pubblico, può utilizzare i buoni lavoro (voucher) in ogni settore di attività, con le sole limitazioni imposte dalla normativa nazionale vigente in materia.

E' da notare infatti che le modifiche apportate dal legislatore statale a partire dalla l. 92/2012 hanno eliminato quella serie di causali soggettive e oggettive che consentivano in precedenza il ricorso al lavoro accessorio, sostituendole con disposizioni che prevedono essenzialmente limiti di carattere economico (compenso massimo annuale).

Come evidenziato dall'INPS, con circolare n. 49/2013, 'Ai sensi della nuova disciplina, va ricompreso all'interno della nozione ‘committente pubblico' anche l'ente locale, pertanto devono intendersi superate le precedenti indicazioni che distinguevano l'impiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali, rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori'.

Si ritiene che tale precisazione conservi la propria validità anche dopo l'approvazione del d.lgs. 81/2015 che, agli articoli da 48 a 50, nel ridefinire il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, non ha tuttavia introdotto ulteriori modifiche rispetto al profilo di cui si discute.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. 81/2015, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno[2].





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[1] Sono i commi 1-3 dell'articolo 10 a disciplinare l'erogazione di contributi a sostegno di attività socialmente utili.

[2] Riconferma la disposizione di cui all'abrogato art. 70, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

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