Presupposti per il rilascio di patentino per la vendita di tabacchi
[b]Tar Napoli, sez. III, 25 gennaio 2017, n. 547 [/b]
Monopoli e tabacchi – Rivendita di tabacchi – Patentino – Rilascio – Presupposti – Individuazione.
[color=red][b] In sede di rilascio del patentino per la vendita di tabacchi, la valutazione dell'Amministrazione competente non si esaurisce nel mero riscontro della sussistenza di requisiti specifici dovendo, con ampio margine di apprezzamento, verificare l'adeguatezza della rete distributiva dei tabacchi lavorati nell'area di rilevanza; in particolare, la redditività dell’impresa richiedente si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti (in specie, dei tabacchi) (1).[/b][/color]
(1) Ha chiarito il Tar che il procedimento per il rilascio del patentino è regolato dal principio di razionalizzazione della rete distributiva, dettato per la primaria esigenza di salvaguardia della salute e la correlata necessità di prevenire l’offerta che non sia giustificata da effettive esigenze (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2761; id. 19 marzo 2015, n. 1427).
L’art. 7, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo) al comma 3 individua una serie di elementi di cui occorre tener conto ai fini del rilascio del patentino, e cioè l’orario prolungato dell’esercizio; il giorno di riposo settimanale; la distanza dalla rivendita più vicina; l’ubicazione e la dimensione; la redditività negli ultimi ventiquattro mesi; l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina; l’assenza di pendenze fiscali o di morosità verso l’Erario o l’Agente della riscossione. Tali elementi assumono anche valore di indici denotanti la sussistenza delle ragioni per l’ampliamento della rete di vendita, valutabili dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità, con specifico riguardo all’assetto distributivo esistente nella zona.
Data la premessa il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di rilascio del patentino per la vendita dei tabacchi perché l’Amministrazione abbia correttamente esaminato: a) l’insufficiente frequentazione del locale che (nonostante l’orario di apertura e le sue caratteristiche) non offre una particolare “attrattiva” per il potenziamento della rete di vendita, in considerazione della sufficienza della rete distributiva di tabacchi, in un contesto periferico, in cui è possibile approvvigionarsi di tabacchi da più punti di vendita e con spostamenti veloci (poiché effettuati in autovettura), in particolare allontanandosi dal locale della ricorrente di poche centinaia di metri, fino al patentino già esistente; a) l’incidenza della redditività del locale, ai fini della concessione del patentino, pervenendo a conclusioni che mostrano con chiarezza l’insussistenza del requisito per far luogo ad un ampliamento della rete di vendita.
Con riferimento all’elemento della redditività il Tar ha chiarito che la stessa si misura sui ricavi dell’esercizio, che denotano la rilevanza delle vendite e delle entrate e, di riflesso, la potenzialità dell’offerta al pubblico anche di ulteriori prodotti (in specie, dei tabacchi).
Su questo piano, l’ampliamento della vendita ai generi di monopolio è correlata alla redditività del locale al fine di garantire un incremento delle entrate fiscali, con la riscossione di maggiori accise (calcolate sulla quantità di prodotti messi in vendita), che non è presumibile possa essere conseguita da un esercizio con bassa redditività.
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