un negozio di ceramiche vuole aprire.
sulla planimetria mi scrivono negozio/esercizio vicinato interno mq. 100 ed esposizione esterna mq. 40.
Ma la sup. che loro chiamano "esposizione esterna" non dovrebbe essere anche quella considerata negozio?
si dichiara che non vogliono l'abbattimento/riduzione delle metrature.
Ma se lo volessero = come funziona?
RINGRAZIO
E' un caso classico di difficile definizione se non si conosce in concreto la realtà specifica.
Si tratta (se possibile) di definire i confini tra l’attività meramente espositiva e l’attività espositiva con annessa vendita.
Premesso che la superficie complessiva è inferiore ai 150 mq, quindi siamo nei limiti per un vicinato anche per comuni con meno di 10000 abitanti, di PRASSI si considera ESPOSIZIONE la superficie posta in locali/aree CHIUSI al pubblico, senza la presenza di personale (cfr. cassazione penale n. 1253/1973).
Se invece siamo nel caso di sola esposizione senza vendita (la vendita viene fatta in altro esercizio) allora serve SCIA AGENZIA D'AFFARI (art. 208 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635): tipico esempio sono le vetrine espositive nei centri urbani.
Per gli esercizi che [u]esclusivamente[/u] vendono [u]merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita[/u] (ad esempio mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie non superiore a 2.500 mq e nella misura di 1/4 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie superiore a 2.500 mq.
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Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.