Data: 2017-02-16 08:47:01

Attività di cava con impiego di esplosivi civili

In ordine alla richiesta, pervenuta da parte di una Ditta esercente attività di cava, di impiego di esplosivi civili ai sensi dell'art. 104 del T.U.L.P.S., qual e' la corretta procedura da seguire da parte dell'Ente, con indicazione di tutti i passaggi procedimentali? che tipo di atto occorre infine formulare?
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione

riferimento id:38908

Data: 2017-02-16 16:26:26

Re:Attività di cava con impiego di esplosivi civili


In ordine alla richiesta, pervenuta da parte di una Ditta esercente attività di cava, di impiego di esplosivi civili ai sensi dell'art. 104 del T.U.L.P.S., qual e' la corretta procedura da seguire da parte dell'Ente, con indicazione di tutti i passaggi procedimentali? che tipo di atto occorre infine formulare?
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione
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Licenza del Questore ai sensi dell'art. 57 del TULPS.

Vedi anche:
https://www.poliziadistato.it/statics/15/cartucce-esplosive-frantumazione-delle-rocce_chiarimenti.pdf


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art. 57 (art. 56 T.U. 1926)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da
fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con
fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o
nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
(106)
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni
privati.
(105)
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente
locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
(105)
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la
relativa disciplina transitoria.
(105)
*****************
(105) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1°
luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 204/2010.
(106) Vedi, anche, l'art. 703, del codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno
1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
e l'esercizio della caccia.

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