SOTTOPRODOTTI - DM 264/2016 per la dimostrazione del "non rifiuto"
[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione
della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di
produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)
(GU n.38 del 15-2-2017)
Vigente al: 2-3-2017
[/b]Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f);
Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di
residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo
produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il
consumo di materie prime vergini;
Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare
riferimento alle modalita' con le quali il produttore e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni
di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui
al citato articolo 184-bis, comma 1;
Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e regole
tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e
che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore
uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della
definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune
modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono
soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze
e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno
successivo.
3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al
presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di
qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui
produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di
attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle
condizioni previste dall'articolo 6.
Art. 2
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e
comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto: ogni materiale o sostanza che e' ottenuto
deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato
di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno o
piu' prodotti primari;
b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni materiale o
sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di
produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;
c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un
rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:
a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2, comma 1, lettera
a);
b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.
2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione
di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in
materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Art. 4
Condizioni generali
1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che,
non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario
del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello
stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da
parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo,
e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di
produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui
provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta
salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con
modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli
precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti,
che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non
e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di
rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle
pertinenti normative di settore.
3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono,
senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito
presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente
decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di
controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi
disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 5
Certezza dell'utilizzo
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b),
il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento
della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello
stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno
per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita'
di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e
trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione
e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento
dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono
effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta
ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,
in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei
materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il
fatto di disfarsi degli stessi.
2. Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di
fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e'
dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di
produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative
alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al
processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita'
tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare
e l'utilizzo previsto per gli stessi.
3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di
produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che
l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia
individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello
stesso.
4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova
l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del
residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si
evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei
sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni
della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la
produzione di una utilita' economica o di altro tipo.
5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito
della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del
residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda
tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2,
necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali
e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche
tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della
tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica
sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il
deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione
del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso
di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione
del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni
rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato
A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza
oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
Art. 6
Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
dalla normale pratica industriale
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c),
non costituiscono normale pratica industriale i processi e le
operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della
sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti
complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano
effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al
comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le
attivita' e le operazioni che costituiscono parte integrante del
ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate
allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o
sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e
favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.
Art. 7
Requisiti di impiego e di qualita' ambientale
1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d),
la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le
informazioni necessarie a consentire la verifica delle
caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al
processo di destinazione e all'impiego previsto.
2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformita' dello
stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto di
una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui
all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di
produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle
informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione
di conformita'.
Titolo II
GESTIONE DEI RESIDUI
Art. 8
Deposito e movimentazione
1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi
dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente
utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche
norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica,
evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici
ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di
emissioni diffuse e la diffusione di odori.
2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono
garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o
oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o
destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di
qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche' fenomeni di
combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione
delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni
che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione,
considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto,
nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui
all'allegato 1.
3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della
sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche
accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o
attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne
vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi
del presente decreto.
4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione
alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla
consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso
di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la
responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di
utilizzo.
Art. 9
Controlli e ispezioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti
dalle norme vigenti, le autorita' competenti effettuano, mediante
ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare
il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire
lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio
territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si
iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di
sottoprodotti.
2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle
generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei
sottoprodotti oggetto di attivita'.
3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e'
consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera
di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 13 ottobre 2016
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 677
Allegato 1
[color=red] Parte di provvedimento in formato grafico[/color]
Allegato 2
[color=red] Parte di provvedimento in formato grafico[/color]