Data: 2017-02-16 07:02:53

SOTTOPRODOTTI - DM 264/2016 per la dimostrazione del "non rifiuto"

SOTTOPRODOTTI - DM 264/2016 per la dimostrazione del "non rifiuto"

[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione
della sussistenza dei requisiti  per  la  qualifica  dei  residui  di
produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (17G00023)
(GU n.38 del 15-2-2017)
  Vigente al: 2-3-2017 
[/b]Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
  Viste  le  linee  guida  Guidance  on  the  interpretation  of  key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f);
  Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti  per
il rilancio competitivo del  settore  agroalimentare»  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
  Considerato che  il  regime  dei  sottoprodotti  contribuisce  alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce  l'innovazione  tecnologica  per  il  riutilizzo  di
residui  di  produzione  nel  medesimo  o  in  un  successivo  ciclo
produttivo, limita  la  produzione  di  rifiuti,  nonche'  riduce  il
consumo di materie prime vergini;
  Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un  quadro  normativo  e  amministrativo  certo,  con  particolare
riferimento  alle  modalita'  con  le  quali  il  produttore  e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le  condizioni
di cui all'articolo 184-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152;
  Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  criteri  affinche'
specifiche  tipologie  di  sostanze  o  oggetti  siano  considerati
sottoprodotti e non rifiuti  e  alcune  modalita'  con  le  quali  il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni  di  cui
al citato articolo 184-bis, comma 1;
  Vista la notifica di cui alla direttiva n.  2015/1535  che  prevede
una procedura di  informazione  nel  settore  delle  norme  e  regole
tecniche;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                        Oggetto e finalita'

  1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo  come  sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo  di  produzione  e
che rispettano specifici criteri,  nonche'  per  assicurare  maggiore
uniformita'  nell'interpretazione    e    nell'applicazione    della
definizione  di  rifiuto,  il  presente  decreto  definisce  alcune
modalita'  con  le  quali  il  detentore  puo'  dimostrare  che  sono
soddisfatte le condizioni generali di cui  all'articolo  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere  un  residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa  sui  rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle  circostanze
e devono essere soddisfatti in  tutte  le  fasi  della  gestione  dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in  uno
successivo.
  3. Fatte salve le disposizioni di  carattere  generale  di  cui  al
presente decreto ed  il  rispetto  dei  requisiti  di  impiego  e  di
qualita'  previsti  dalle  pertinenti  normative  di    settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per  specifiche  categorie  di  residui
produttivi,  un  elenco  delle  principali  norme  che  regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e  di
attivita' che possono costituire normali pratiche  industriali,  alle
condizioni previste dall'articolo 6.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e
comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  prodotto:  ogni  materiale  o  sostanza  che  e'  ottenuto
deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o  risultato
di una scelta tecnica. In molti casi e' possibile identificare uno  o
piu' prodotti primari;
  b) residuo di produzione (di seguito «residuo»): ogni  materiale  o
sostanza che non  e'  deliberatamente  prodotto  in  un  processo  di
produzione e che puo' essere o non essere un rifiuto;
  c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non  costituisce  un
rifiuto ai sensi dell'articolo  184-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152.
                              Art. 3

                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai residui  di  produzione,  come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:
  a) ai prodotti, come definititi all'articolo 2,  comma  1,  lettera
a);
  b) alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei  rifiuti  ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152;
  c) ai residui derivanti da attivita' di consumo.
  2. Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la  gestione
di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le  norme  in
materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
                              Art. 4

                        Condizioni generali

  1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i residui di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore  dimostra  che,
non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo  primario
del ciclo produttivo,  sono  destinati  ad  essere  utilizzati  nello
stesso o in un successivo processo,  dal  produttore  medesimo  o  da
parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del  residuo,
e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte  le
seguenti condizioni:
  a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di
produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
  b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  nel  corso
dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di
utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
  c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato  direttamente
senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica
industriale;
  d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  o  l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
  2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita'  con  cui
provare la sussistenza delle circostanze di cui  al  comma  1,  fatta
salva la possibilita' di dimostrare, con  ogni  mezzo  ed  anche  con
modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi  da  quelli
precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri  differenti,
che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non
e'  un  rifiuto,  ma  un  sottoprodotto.  Resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare i requisiti  di  impiego  e  di  qualita'  previsti  dalle
pertinenti normative di settore.
  3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto  si  iscrivono,
senza alcun onere economico, in apposito  elenco  pubblico  istituito
presso le Camere di commercio territorialmente competenti,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1.
  4. Il soggetto  che  si  avvale  delle  disposizioni  del  presente
decreto conserva per tre anni e rende  disponibile  all'autorita'  di
controllo  la  documentazione  indicata  per  le  specifiche  ipotesi
disciplinate dagli articoli seguenti.
                              Art. 5

                      Certezza dell'utilizzo

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  b),
il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato  dal  momento
della produzione del  residuo  fino  al  momento  dell'impiego  dello
stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno
per quanto di propria competenza, l'organizzazione e  la  continuita'
di un sistema  di  gestione,  ivi  incluse  le  fasi  di  deposito  e
trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione
e  l'utilizzazione  effettiva  del  sottoprodotto.  Fino  al  momento
dell'impiego del sottoprodotto, il  deposito  ed  il  trasporto  sono
effettuati nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  8.  Resta
ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora,
in considerazione delle modalita'  di  deposito  o  di  gestione  dei
materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il
fatto di disfarsi degli stessi.
  2. Fatti salvi gli accertamenti  delle  specifiche  circostanze  di
fatto, da valutare  caso  per  caso,  la  certezza  dell'utilizzo  e'
dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative  del  ciclo  di
produzione, delle caratteristiche, o  della  documentazione  relative
alle attivita' dalle quali originano  i  materiali  impiegati  ed  al
processo di destinazione, valutando, in  particolare,  la  congruita'
tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare
e l'utilizzo previsto per gli stessi.
  3.  La  certezza  dell'utilizzo  di  un  residuo  in  un  ciclo  di
produzione diverso da quello  da  cui  e'  originato  presuppone  che
l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia
individuato o individuabile gia' al momento  della  produzione  dello
stesso.
  4. Ai fini di  cui  al  comma  3,  costituisce  elemento  di  prova
l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore  del
residuo, eventuali intermediari e  gli  utilizzatori,  dai  quali  si
evincano le informazioni relative alle caratteristiche  tecniche  dei
sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle  condizioni
della cessione che  devono  risultare  vantaggiose  e  assicurare  la
produzione di una utilita' economica o di altro tipo.
  5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito
della certezza dell'utilizzo  e  l'intenzione  di  non  disfarsi  del
residuo sono dimostrati mediante la  predisposizione  di  una  scheda
tecnica  contenente  le  informazioni  indicate  all'allegato  2,
necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali
e'  previsto  l'impiego  e  l'individuazione  delle  caratteristiche
tecniche degli stessi, nonche'  del  settore  di  attivita'  o  della
tipologia di impianti idonei ad  utilizzarli.  Nella  scheda  tecnica
sono, altresi', indicate  tempistiche  e  modalita'  congrue  per  il
deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla  produzione
del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In  caso
di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione
del sottoprodotto, tali da comportare variazioni  delle  informazioni
rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
  6. Le schede tecniche sono numerate,  vidimate  e  gestite  con  le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa  sui  registri  IVA.
Gli  oneri  connessi  alla  tenuta  delle  schede  si  intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia  utilizzata  carta  formato
A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate,  senza
oneri  economici,  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
competenti.
                              Art. 6

            Utilizzo diretto senza trattamenti diversi
                  dalla normale pratica industriale

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),
non  costituiscono  normale  pratica  industriale  i  processi  e  le
operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali  della
sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a  soddisfare,  per  l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti  e  la
protezione della salute e dell'ambiente e a  non  portare  a  impatti
complessivi negativi  sull'ambiente,  salvo  il  caso  in  cui  siano
effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto  al
comma 2.
  2. Rientrano, in ogni caso, nella normale  pratica  industriale  le
attivita' e le operazioni  che  costituiscono  parte  integrante  del
ciclo di produzione del residuo, anche  se  progettate  e  realizzate
allo specifico  fine  di  rendere  le  caratteristiche  ambientali  o
sanitarie  della  sostanza  o  dell'oggetto  idonee  a  consentire  e
favorire, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e
a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.
                              Art. 7

            Requisiti di impiego e di qualita' ambientale

  1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera  d),
la scheda tecnica di cui all'allegato 2  contiene,  tra  l'altro,  le
informazioni  necessarie  a  consentire    la    verifica    delle
caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al
processo di destinazione e all'impiego previsto.
  2. In caso di cessione  del  sottoprodotto,  la  conformita'  dello
stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto  di
una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al  modello  di  cui
all'allegato 2. In caso di  modifiche  sostanziali  del  processo  di
produzione o di destinazione, tali  da  comportare  variazioni  delle
informazioni rese, deve essere sottoscritta una  nuova  dichiarazione
di conformita'.
Titolo II
GESTIONE DEI RESIDUI
                              Art. 8

                      Deposito e movimentazione

  1. Al  fine  di  assicurare  la  certezza  dell'utilizzo  ai  sensi
dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia  effettivamente
utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche
norme tecniche, se disponibili, e  delle  regole  di  buona  pratica,
evitando spandimenti accidentali e la  contaminazione  delle  matrici
ambientali e in modo da prevenire  e  minimizzare  la  formazione  di
emissioni diffuse e la diffusione di odori.
  2. Nelle fasi  di  deposito  e  trasporto  del  sottoprodotto  sono
garantite:
  a)  la  separazione  dei  sottoprodotti  da  rifiuti,  prodotti,  o
oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o
destinati a diversi utilizzi;
  b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare  l'insorgenza  di
qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonche'  fenomeni  di
combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
  c) l'adozione delle cautele  necessarie  ad  evitare  l'alterazione
delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri  fenomeni
che possano pregiudicarne il successivo impiego;
  d) la congruita' delle tempistiche e delle modalita'  di  gestione,
considerate le peculiarita' e le caratteristiche  del  sottoprodotto,
nel  rispetto  di  quanto  indicato  nella  scheda  tecnica  di  cui
all'allegato 1.
  3. A seguito della predisposizione della  scheda  tecnica  e  della
sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato
1, il deposito  ed  il  trasporto  possono  essere  effettuati  anche
accumulando  sottoprodotti  provenienti  da  diversi  impianti  o
attivita', purche' abbiano  le  medesime  caratteristiche  e  non  ne
vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai  sensi
del presente decreto.
  4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione
alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla
consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In  caso
di impiego da parte del produttore medesimo, lo  stesso  conserva  la
responsabilita' per la  gestione  del  sottoprodotto  nella  fase  di
utilizzo.
                              Art. 9

                        Controlli e ispezioni

  1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di  controllo  stabiliti
dalle norme vigenti, le  autorita'  competenti  effettuano,  mediante
ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare
il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 10

            Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per  favorire
lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le  Camere  di  commercio
territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si
iscrivono, senza alcun onere, i  produttori  e  gli  utilizzatori  di
sottoprodotti.
  2. Nell'elenco e' indicata, all'atto  dell'iscrizione,  oltre  alle
generalita' e ai contatti dei soggetti  iscritti,  la  tipologia  dei
sottoprodotti oggetto di attivita'.
  3.  L'elenco  di  cui  al  presente  articolo  e'  pubblico  ed  e'
consultabile su una sezione dedicata del sito internet  della  Camera
di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.
                              Art. 11

                        Disposizioni finali

  1. Il presente decreto e i successivi  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti  e
che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n.  2015/1535
che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione.
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Roma, 13 ottobre 2016

                                                Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 677
                                                          Allegato 1

[color=red]              Parte di provvedimento in formato grafico[/color]

                                                          Allegato 2

[color=red]              Parte di provvedimento in formato grafico[/color]

riferimento id:38904
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it