[b]TAR Umbria Sez. I n. 91 del 11 gennaio 2017[/b]
Rumore. Attività economiche precedentemente insediate sul territorio
[i]Gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione come dispone lo stesso art. 4, co. 1, lett. a), L. n. 447/1995 circa l’onere di effettuare la zonizzazione acustica "tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio", proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputare all'espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate.[/i]
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