Data: 2012-03-06 10:13:24

eliminazione inconvenienti sanitari-inottemperenza-provvedimenti

Ciao Simone,
In data 07.09.2011 è stata emessa ordinanza per  eliminazione e abbattimento fumi nonché per l’eliminazione di alcuni inconvenienti igienico-sanitari segnalati dalla ASL a carico di titolare di Ristorante-Pizzeria.
Tempo per l’esecuzione 30 gg. con ordine di comunicare a questo ufficio commercio e alla ASL l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni imposte.
Il titolare non ottempera per cui a distanza di  tre mesi dalla data del 7.9.2011 , notifichiamo all’interessato formale diffida.
A tutt’oggi  la situazione risulta immutata e l’interessato non ha eseguito e/o comunicato alcun intervento.
A questo punto cosa possiamo fare? Si applica qualche sanzione? Si deve sospendere l’attività? Ed eventualmente qual è l’autorità che deve prendere detti provvedimenti?
Grazie come sempre e carissimi saluti.

riferimento id:3889

Data: 2012-03-06 19:34:00

Re:eliminazione inconvenienti sanitari-inottemperenza-provvedimenti


Ciao Simone,
In data 07.09.2011 è stata emessa ordinanza per  eliminazione e abbattimento fumi nonché per l’eliminazione di alcuni inconvenienti igienico-sanitari segnalati dalla ASL a carico di titolare di Ristorante-Pizzeria.
Tempo per l’esecuzione 30 gg. con ordine di comunicare a questo ufficio commercio e alla ASL l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni imposte.
Il titolare non ottempera per cui a distanza di  tre mesi dalla data del 7.9.2011 , notifichiamo all’interessato formale diffida.
A tutt’oggi  la situazione risulta immutata e l’interessato non ha eseguito e/o comunicato alcun intervento.
A questo punto cosa possiamo fare? Si applica qualche sanzione? Si deve sospendere l’attività? Ed eventualmente qual è l’autorità che deve prendere detti provvedimenti?
Grazie come sempre e carissimi saluti.
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Se non si tratta di problematiche contingibili ed urgenti (competenza del Sindaco) e si verte in materia di alimenti si applica il Dlgs 193/2007.
A mio avviso:
1) competenza ASL
2) solo sanzione pecuniaria
3) provvedimento interdittivo (sospensione o chiusura) a cura della ASL se ricorrono i presupposti.

Secondo me nel caso concreto ogni giorni la asl deve fare verbale per sanzione pecuniaria e vedrai che con 20-30 mila euro di sanzione si adeguano!!!!!!!!!!!!


*******************



DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
  Vigente al: 6-3-2012 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo

1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.

728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375,

recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante

attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione

della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante

attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,

n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,

n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante

attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione

delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996,

n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,

n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,

n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.

309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.

283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al

fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

Art. 2.

Autorita' competenti


1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,

853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare ((, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283)).

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e

29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.

194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione

dell'articolo 20;

d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati

gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.

558;

g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.

559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli

articoli 4 e 2, comma 3;

l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati

gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;

m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n.

607;

n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.

54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;

o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;

q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997,

n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;

r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309;

rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;

s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 4.

Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in

massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria

locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione

del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia

autonoma nel cui territorio si trova il macello.

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e

dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria

locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;

b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione

del macello;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia

autonoma nel cui territorio si trova il macello.

Art. 5.

Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni


1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) le parole: "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti,

sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";

b) l'allegato II e' abrogato.

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i

provvedimenti indicati nell'articolo 3 e quelle indicate nell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

3. (( L'allegato A), Parte I, del decreto legislativo 30 gennaio

1993, n. 28 )), e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.

4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti

nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

Art. 6.

Sanzioni


1. Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n.

853/2004, effettua attivita' di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravita' dell'attivita' posta in essere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di

applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di

applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento della registrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore

alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i (( requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 )) e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei

regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.

2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze

nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;

8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle

procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di

riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in

commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.

11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il

documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che

gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi

dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi,

provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanita' in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore

del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Art. 7.

Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata

all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.

853/2004.

2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono

pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.

3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere

aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,

ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste

dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli

stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 9.

Clausola di cedevolezza

1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,

della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli

veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative

del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bonino, Ministro per le politiche

europee

Turco, Ministro della salute

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Lanzillotta, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie locali

De Castro, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I

(previsto all'art. 5)

(( Allegato A - Parte I ))

Capo I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.

Capo II

Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

riferimento id:3889

Data: 2012-05-07 11:14:07

Re:eliminazione inconvenienti sanitari-inottemperenza-provvedimenti


Ciao Simone,
riprendo un attimo questo vecchio quesito in quanto l'interessato, nonbostante la diffida, non ha ancora eseguito i lavori di seguito elencati:
1.Innalzare di circa 2 (due) metri l’attuale canna fumaria;
2.Installare un adeguato impianto di abbattimento dei fumi generati dalla combustione del forno a legna;
3.Innalzare di circa 3 (tre) metri il camino di emissione dei vapori e/o odori molesti, aspirati dalla cappa cucina/friggitrice/barbecue, previo adeguato trattamento con appositi filtri, in maniera da favorire, al di sopra del tetto, una adeguata dispersione degli stessi;
RILEVATO ALTRESI’
che quasi tutti gli ambienti di lavoro sono carenti di aerazione diretta, difformemente da quanto previsto dalla vigente normativa, ed in particolare che:
a.le aperture del locale cucina e quella del deposito alimenti sono insufficienti;
b.il locale anticucina è privo di finestra;
c.l’attuale presa d’aria del locale deposito (adiacente al forno a legna) non è sufficiente a smaltire il calore generato dal forno;
d.i due servizi WC destinati alla clientela ed ubicati al piano terra necessitano di ulteriore ricambio d’aria. Inoltre uno dei servizi deve essere reso fruibile alle persone diversamente abili, come prescritto dal D.M. n. 236 del 14.06.1989;
e.il piccolo bagno con antibagno per il personale posto al piano terra, non è adeguato al numero di dipendenti (cinque) e deve essere migliorata l’aerazione;
f.il bagno con antibagno e spogliatoi per il personale, ubicato al primo piano non è idoneo a tale scopo, in quanto vi si accede dall’esterno;
ORDINA L'ADEGUAMENTO IGIENICO SANIT., ecc. ecc.--
Considerato che manca la contingibilità e l'urgenza per la chiusura e che la ASL ritiene nostra la competenta trattandosi di interventi di natura tecnica, mi puoi dire l'importo della sanzione pecuniaria da applicare come da te suggeritomi e la legge di riferimento? Grazie.

riferimento id:3889

Data: 2012-05-07 12:54:58

Re:eliminazione inconvenienti sanitari-inottemperenza-provvedimenti

Un organo di vigilanza (polizia locale) dovrà fare il verbale ai sensi della legge 689/1981 applicando l'art. 6 del [color=red]Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193[/color] "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
In particolare le norme sono quelle dell'[color=red]art. 6[/color]:

COMMA 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;

OPPURE

COMMA 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.

OCCORRE CAPIRE SE E' IN POSSESSO DI NOTIFICA SANITARIA O MENO.

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