[size=14pt][b]LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014. [/b][/size]
LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio
esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla
l.r. 65/2014.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
CAPO I
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio
abbandonato nel territorio rurale
Art. 1- Disposizioni per il recupero del patrimonio
edilizio abbandonato nel territorio rurale
Art. 2 - Interventi ammessi
Art. 3 - Documentazione per il rilascio del permesso
di costruire
Art. 4 - Disposizioni per il recupero del patrimonio
edilizio esistente
Art. 5 - Monitoraggio degli effetti applicativi della
legge
CAPO II
Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali.
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
Art. 6 - Integrazione del contenuto del piano operativo
con riferimento alla disciplina del patrimonio edilizio
esistente nel territorio rurale. Modifiche all’articolo 95
della l.r. 65/2014
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione;
Visti l’articolo 4, comma 1, lettere m, v, z, e l’articolo
69 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali, espresso nella seduta del 16 gennaio 2017;
Considerato quanto segue:
1. È necessario dare impulso al recupero del
patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo
di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
l.r. 65/2014 e nel rispetto del piano di indirizzo territoriale
(PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi della
deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n.
37;
2. Nel rispetto dei principi previsti dalla l.r. 65/2014
e del PIT, è necessario contribuire alla valorizzazione del
territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare,
in tale territorio, il recupero e la rifunzionalizzazione
degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di
degrado e abbandono;
3. È necessario prevedere che le misure volte al
recupero del patrimonio edilizio esistente, previste dalla
presente legge, si applichino fino al momento dell’adegua
mento della disciplina comunale per il recupero
degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado e
abbandono, situati nel territorio rurale, sulla base dei
criteri della presente legge;
4. È necessario che la disciplina integri quanto previsto
nel piano operativo, ai sensi dell’articolo 95, comma 1,
lettera a), della l.r. 65/2014, con specifico riguardo al
territorio rurale;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio
abbandonato nel territorio rurale
Art. 1
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio
abbandonato nel territorio rurale
1. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazio
ne urbanistica comunale secondo quanto stabilito
all’articolo 4, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale
(PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui
ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi
previsti all’articolo 2, al fine di favorire il recupero
funzionale ed edilizio di tali immobili.
2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della
destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 81, comma
3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme
per il governo del territorio), le disposizioni della presente
legge si applicano agli interventi volti al recupero, anche
attraverso il mutamento della destinazione d’uso agricola
verso altre categorie funzionali, purché previste dalla
pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali
abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado.
3. Ai fini di cui al comma 1:
a) per residenze rurali abbandonate si intendono gli
edifici ricadenti nel territorio rurale come individuato
dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale,
che risultano non utilizzati da almeno cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienicosanitario
si intendono quelli connotati dalla sussistenza di
una o più delle seguenti condizioni:
1) precarie condizioni di staticità, dovute all’usura del
tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
2) diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture
degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli
edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza
o insufficienza degli impianti tecnologici;
3) mancanza o insufficienza degli impianti igienicosanitari,
sia come dotazione, sia come organizzazione
funzionale,
4) ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione
in relazione alla presenza di condizioni generali di
insalubrità.
4. Le disposizioni di cui al presente capo non si
applicano:
a) alle residenze rurali abbandonate per le quali sia
stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre
2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia
straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le
sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della l.r.
65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto
ad oggetto incrementi volumetrici o di superficie utile
abitabile (SUA);
b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione
urbanistica comunali assoggettano a restauro e risanamento
conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera
c), della l.r. 65/2014;
c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più
elevata classe di pericolosità geomorfologica ed idraulica,
come definita negli strumenti di pianificazione territoriale
comunale o negli atti di pianificazione di bacino, e agli
edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai
sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Art. 2
Interventi ammessi
1. Sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui
all’articolo 1 e fino all’adeguamento degli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale nei termini indicati
in tale norma, sono ammessi una sola volta interventi di
addizione volumetrica pari:
a) al 10 per cento della SUA legittima, fino ad un
massimo complessivo di 40 metri quadrati, nel caso di
adeguamento dell’intero edificio alla normativa vigente
per il contenimento dei consumi energetici o di interventi
di riparazione locale secondo la vigente normativa
sismica;
b) al 15 per cento della SUA legittima, fino ad un
massimo complessivo di 50 metri quadrati, nel caso di
realizzazione di un intervento di miglioramento sismico,
secondo la vigente disciplina sismica, che garantisca il
raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non
inferiore a 0,65 dell’indice di rischio, assumendo quale
riferimento i contenuti della direttiva regionale D1.9 di
cui alla deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo
2010, n. 420 (Approvazione dei criteri, modalità e fasi
per la progettazione e per l`esecuzione degli interventi di
prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici
pubblici e strategici rilevanti.). Qualora l’edificio nella
sua configurazione iniziale abbia il coefficiente inferiore
a 0,65, l’intervento di miglioramento deve garantire
l’incremento del coefficiente in misura non inferiore al
10 per cento;
c) al 20 per cento della SUA legittima, fino ad un
massimo complessivo di 70 metri quadrati, nel caso di
adeguamento sismico dell’intero edificio secondo la
vigente disciplina sismica;
d) al 25 per cento della SUA legittima, fino ad un
massimo complessivo di 90 metri quadrati, in caso di
esecuzione combinata degli interventi di cui alle lettere
a) e b) o a) e c).
2. Il titolo abilitativo contiene la documentazione
attestante i livelli di risparmio energetico o il raggiungimento
del livello minimo di sicurezza da conseguire. In
sede di certificazione di agibilità è attestata la sussistenza
dei livelli di risparmio energetico e di sicurezza conseguiti
con l’intervento.
3. Le addizioni volumetriche, realizzate nei limiti
indicati al comma 1, sono realizzate in coerenza con i
caratteri architettonici e decorativi, che qualificano
l’edificio ed i relativi spazi di pertinenza.
4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono
sulle previsioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali più restrittive.
5. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1,
comma 4, lettera b), in presenza di edifici soggetti
a restauro e risanamento conservativo, le addizioni
volumetriche di cui al presente articolo possono essere
realizzate attraverso interventi di ristrutturazione edilizia
ricostruttiva, di cui all’articolo 134, comma 1, lettera
h), della l.r. 65/2014, degli eventuali volumi secondari
presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali,
se privi di valore.
6. Agli interventi volti al recupero degli edifici di
cui all’articolo 1, il comune può applicare una riduzione
minima pari al 50 per cento degli oneri specifici di cui
all’articolo 83, comma 5, della l.r. 65/2014.
Art. 3
Documentazione per il rilascio del permesso di costruire
1. Gli interventi di cui all’articolo 2 sono soggetti al
preventivo rilascio del permesso di costruire.
2. I proprietari degli immobili aventi le caratteristiche
di cui all’articolo 1 possono conseguire il permesso di
costruire, ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014,
previa verifica da parte del comune della sussistenza
delle condizioni stabilite dalla presente legge.
3. Ai fini di cui al comma 2, i proprietari degli
immobili presentano al comune la richiesta di permesso
di costruire, che contiene le dichiarazioni necessarie alla
verifica:
a) dello stato di abbandono dell’immobile, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del
richiedente che attesti l’assenza di fornitura di energia
elettrica per uso domestico negli ultimi cinque anni;
b) della presenza delle condizioni di degrado definite
dall’articolo 1, nell’ambito della relazione tecnica di
asseverazione.
Art. 4
Disposizioni per il recupero del patrimonio
edilizio esistente
1. Per favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente in coerenza con le finalità delle presente legge,
gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale:
a) integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti
di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili
o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, alla
scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del
piano operativo;
b) integrano la disciplina del territorio rurale in
attuazione dell’articolo 95, comma 2, lettera b), della
l.r. 65/2014, con specifiche disposizioni volte al loro
recupero sulla base dei seguenti criteri:
1) l’indicazione delle sole destinazioni d’uso
non ammesse nell’ambito degli interventi di
rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati ai soli fini
della tutela paesaggistica delle componenti del territorio
rurale;
2) la definizione di una specifica disciplina volta a
dettagliare gli interventi edilizi ammissibili in modo da
favorire la massima applicabilità dell’articolo 79 della
l.r. 65/2014, con particolare riferimento alle addizioni
volumetriche e agli interventi di sostituzione edilizia.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 6, in attuazione dei criteri di cui alla deliberazione
della Giunta regionale di cui all’articolo 184 della l.r.
65/2014, i comuni possono applicare un’ulteriore riduzione
progressiva degli specifici oneri previsti dall’articolo 83,
comma 5, della l.r. 65/2014, nell’ambito degli interventi
da realizzarsi sugli edifici di cui all’articolo 1, in misura
proporzionale, e fino alla loro eliminazione, sulla base
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di recupero
definiti dalla disciplina comunale sul patrimonio edilizio
esistente.
Art. 5
Monitoraggio degli effetti applicativi della legge
1. Al fine di monitorare gli effetti applicativi della
presente legge, con decorrenza dall’entrata in vigore
della stessa, i comuni trasmettono alla Giunta regionale,
con cadenza annuale, una relazione che renda conto delle
pratiche edilizie in corso o concluse in attuazione delle
presenti disposizioni.
2. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi
dai comuni, invia annualmente una relazione informativa
alla competente commissione consiliare.
CAPO II
Integrazione del contenuto dei piani operativi comunali.
Disposizioni per gli interventi di rigenerazione urbana.
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
Art. 6
Integrazione del contenuto del piano operativo con
riferimento alla disciplina
del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale.
Modifiche all’articolo 95 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo
95 della l.r. 65/2014, sono inserite le parole: “nonché
la specifica disciplina di cui all’articolo 4 della legge
regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il
recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel
territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014).”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 7 febbraio 2017
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 01.02.2017.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge della Giunta regionale 12 dicembre
2016, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 15 dicembre
2016, n. 151
Proponenti:
Presidente Enrico Rossi
Assessore Vincenzo Ceccarelli
Assegnata alla 2^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2017
Approvata in data 1° febbraio 2017
Divenuta legge regionale 3/2017 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento
informatico alla Raccolta normativa della Regione
Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65, così come risulta modificato dalla legge regionale
sopra riportata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale.
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specificate le fonti.
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14095861/PARTE+I+n.+4+del+15.02.2017.pdf/306d2797-70a6-432c-9c16-13da01b78d2c