ci chiedono di installare giochi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del Tulps in locale che svolge attivita' di centro elaborazione dati. E' possibile anche alla luce della legge regionale della puglia n.43/2013 che impone la distanza di 500 m dai luoghi di culto e scuole?
Grazie
per quanto riguarda la possibilità dell'installazione vige il decreto direttoriale AAMS del 27/07/2011, ai sensi del quale i comma 6a (e 7) possono essere installati in qualsiasi esercizio aperto al pubblico in senso lato. Lì sono previsti condizioni e contingentamento. Se è un esercizio non riconducibile all'art. 86 TULPS (bar, albergo, ecc) allora occorre una SCIA con valenza art. 86 TULPS.
La LR pugliese aggiunge un titolo autorizzatorio da rilasciare in ordine a motivazioni anti ludopatia. Ai sensi di questa norma, a prescindere in quale tipologia di attività siano ospitati i giochi, occorre un'autorizzaizone che verifichi le distanze dai luoghi sensibili. Questa autorizzaizone èuò assorbire le valeze ax art. 86 TULPS