Data: 2017-02-14 10:01:58

False dichiarazioni nella SCIA EDILIZIA anche se in relazione di accompagnamento

[b]Cass. Sez. III n. 3067 del 23 gennaio 2017 (Ud 8 set 2016) [/b]
Presidente: Carcano Estensore: Andronio Imputato: PG in proc. Conti ed altri
[color=red][b]Urbanistica.False attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia[/b][/color]

Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. E, più in particolare, va ribadito che, rispetto alla d.i.a., assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato

http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/12777-urbanistica-false-attestazioni-contenute-nella-relazione-di-accompagnamento-alla-dichiarazione-di-inizio-di-attivit%C3%A0-edilizia.html

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