Buongiorno,
vorremmo avere una vostra interpretazione su quanto previsto dall'art 17 LRT 30/03 sull'agriturismo, al fine di identificare gli immobili dove sia possibile svolgere attiv. agrituristica.
Infatti abbiamo il caso di un'azienda agricola che nel proprio fondo attuale possiede immobili che non sono utilizzabili a tale scopo (sono l'abitazione dell'imprenditore e cantina), ma vorrebbe affittare un fabbricato dotato di poco terreno pertinenziale (civile abitazione) nel paese/centro abitato, per adibirlo a pernottamento ospiti (sarebbe cmq assicurata la prevalenza dell'attiv agricola).
Secondo voi cosa si intende per "un fondo privo di fabbricati" sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo ex art 17 c. 1 lett a) : un fondo che non ha nessun fabbricato (come sembrerebbe dalla lettura alla lettera della norma)o un fondo che ha fabbricati ma questi non sono utilizzabili perchè adibiti ad altro (come suggerisce l’assoc di categoria)?
E inoltre: anche nel caso che venisse a trovarsi nella disponibilità del'impresa l'edificio affittato nel centro abitato, questo non ci pare utilizzabile ai sensi del art 17 c. 1 lett b) "gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso"...non ci pare questo il caso, giusto?
Grazie
Posso essere d'accordo con le associazioni di cat.: se nel fondo ci sono solo fabbricati funzionali all'attività agricola in senso stretto di fatto inutilizzabili per l'attività turistica (rimesse dei trattori, cantine, stalle, officina, trasformazione prodotti aimentari e non, ecc.) allora la condizione è ragionevolemente verificata.
Tuttavia, l'altra condizione resta comunque da soddisfare:
[i]i locali [b]siti nell'abitazione principale[/b] dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo[/i]
Un imprenditore non può destinare "n" fabbricati ma il fabbricato adibito ad abitazione principale. In questo caso la questione è aggirabile prendendo lì la residenza.
Sono d'accordo con la questione residua: non più necessari... vuol dire che non possono essere fabbricati acquisiti ex novo al solo scopo di svolgere attività turistico/ricettiva