Data: 2017-02-14 05:22:06

Servizi di architettura e ingegneria - i requisiti del DM in GU n.36 del 13-2-17

Servizi di architettura e ingegneria - i requisiti del DM in GU n.36 del 13-2-17

[color=red][b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263
Regolamento recante definizione dei requisiti  che  devono  possedere
gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura
e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire  la  presenza
di giovani professionisti, in forma singola o associata,  nei  gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,  concorsi
di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi  2  e  5
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00022)
(GU n.36 del 13-2-2017)[/b][/color]
  Vigente al: 28-2-2017 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  «Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture»;
  Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici  che,
al comma 1, lettera vvvv), definisce  i  servizi  di  architettura  e
ingegneria  e  altri  servizi  tecnici  quali  servizi  riservati  ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;
  Visto l'articolo 24, comma 2, del  predetto  codice  dei  contratti
pubblici,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  l'ANAC,  sono  definiti  i
requisiti che devono possedere i soggetti  di  cui  all'articolo  46,
comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata  in  vigore  del
citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5;
  Visto,  altresi',  l'articolo  24,  comma  5,  terzo  periodo,  del
predetto codice dei contratti pubblici  che  stabilisce  che  con  il
decreto di cui al citato articolo 24, comma  2,  sono  individuati  i
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di  idee,  di
cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione;
  Visto l'articolo 46, del predetto codice  dei  contratti  pubblici,
che,  al  comma  1,  individua  gli  operatori  economici  ammessi  a
partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria;
  Visto l'articolo 48 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici,
che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i  concorrenti
di partecipare alla gara in piu' di un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
anche in forma  individuale,  qualora  abbia  partecipato  alla  gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
  Visto l'articolo 216 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici
che, al comma 5,  stabilisce  che  fino  all'entrata  in  vigore  del
decreto  previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255  e  256  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  Visto l'articolo 217 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici
che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli  atti  attuativi  del
codice operano la ricognizione delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate  dalla
loro entrata in vigore;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi  del  citato  articolo  24,
comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella  adunanza  della  Commissione
speciale del 26 ottobre 2016;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016;
  Vista, altresi', la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui  la
Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione
effettuata;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

          Requisiti dei professionisti singoli o associati

  1. In  attuazione  dell'articolo  24,  commi  2  e  5  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  «codice  dei  contratti
pubblici», di seguito  codice,  ai  fini  della  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere
i seguenti requisiti:
    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in
una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del
bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi  che
non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso  di  diploma
di geometra o altro diploma  tecnico  attinente  alla  tipologia  dei
servizi  da  prestare,  nel  rispetto  dei  relativi  ordinamenti
professionali;
    b)  essere  abilitati  all'esercizio  della  professione  nonche'
iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo  albo
professionale previsto  dai  vigenti  ordinamenti,  ovvero  abilitati
all'esercizio  della  professione  secondo  le  norme  dei  paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
                              Art. 2

            Requisiti delle societa' di professionisti

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,  i  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono  possedere
i seguenti requisiti:
    a) organigramma aggiornato comprendente i  soggetti  direttamente
impiegati nello svolgimento di  funzioni  professionali  e  tecniche,
nonche' di controllo della qualita' e in particolare:
      1. i soci;
      2. gli amministratori;
      3. i dipendenti;
      4. i consulenti su base annua, muniti  di  partita  I.V.A.  che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei  progetti,  o  fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  hanno  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione
I.V.A.;
    b) l'organigramma  di  cui  alla  lettera  a)  riporta  altresi',
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'.
                              Art. 3

              Requisiti delle societa' di ingegneria

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,  i  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice,  sono  tenuti  a
disporre  di  almeno  un  direttore  tecnico  con  funzioni  di
collaborazione  alla  definizione  degli  indirizzi  strategici  del
soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
  2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in  possesso
dei seguenti requisiti:
    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in
una disciplina  tecnica  attinente  all'attivita'  prevalente  svolta
dalla societa';
    b) essere abilitato all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci  anni  nonche'  iscritto,  al    momento    dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale  previsto  dai  vigenti
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
  3. La societa' delega il compito di approvare e  controfirmare  gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento,
al direttore tecnico o ad altro  ingegnere  o  architetto  dipendente
dalla medesima societa' e avente i medesimi requisiti. L'approvazione
e la firma degli elaborati  comportano  la  solidale  responsabilita'
civile del direttore tecnico  o  del  delegato  con  la  societa'  di
ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
  4. Il direttore tecnico e' formalmente  consultato  dall'organo  di
amministrazione della societa' per  la  definizione  degli  indirizzi
relativi  all'attivita'  di  progettazione,  per  la  decisione  di
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o  a  concorsi  di
idee o di progettazione, nonche' in materia di svolgimento  di  studi
di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni,  direzioni  dei
lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di
impatto ambientale.
  5.  Le  societa'  di  ingegneria,  predispongono  e  aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente  impiegati  nello
svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,  nonche'  di
controllo della qualita' e in particolare:
    a) i soci;
    b) gli amministratori;
    c) i dipendenti;
    d) i consulenti su base  annua,  muniti  di  partiva  I.V.A.  che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei  progetti,  o  fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  hanno  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione
I.V.A.
  6. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge  anche  attivita'
diverse dalle prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  46  del
codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa  e
le  capacita'  professionali  espressamente  dedicate  alla  suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico.
                              Art. 4

              Requisiti dei raggruppamenti temporanei

  1. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  48  del
codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti  dai  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice  i  requisiti  di
cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai  partecipanti  al
raggruppamento.  I  raggruppamenti  temporanei,  inoltre,  devono
prevedere la presenza di almeno un giovane  professionista,  laureato
abilitato da meno di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza,
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono
il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso
di diploma  di  geometra  o  altro  diploma  tecnico  attinente  alla
tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno  di  cinque  anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello  Stato  membro
dell'Unione europea di residenza, nel rispetto  dei  relativi  ordini
professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione
dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
  2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo  professionale,  il
progettista presente nel raggruppamento puo' essere:
    a) un libero professionista singolo o associato;
    b) con riferimento alle societa' di cui agli articoli 2 e  3,  un
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua
che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota  superiore
al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo  risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;
    c)  con  riferimento  ai  prestatori  di  servizi  attinenti
l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione  vigente
nello Stato membro  dell'Unione  europea  in  cui  e'  stabilito,  ai
soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
                              Art. 5

    Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti
              e di societa' di ingegneria e dei GEIE

  1. Per i consorzi stabili,  di  societa'  di  professionisti  e  di
societa' di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi  dell'articolo
45, comma 2, lettere c) e g) del codice,  i  requisiti  di  cui  agli
articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti
ai GEIE.
  2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista, devono  essere  formati  da  non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori  dei  servizi
di ingegneria e architettura.
                              Art. 6

                      Obblighi di comunicazione

  1. I soggetti  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4  e  5  comunicano
all'A.N.A.C., che li  inserisce  nel  casellario  delle  societa'  di
ingegneria e professionali, i seguenti dati:
    a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo  e  ogni
altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
    b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di  cui  agli
articoli 2 e 3 del presente decreto,  nonche'  ogni  loro  successiva
variazione;
    c)  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  dei  bilanci,  il
fatturato speciale;
    d) entro cinque giorni  dall'iscrizione  dell'atto  sul  registro
imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
                              Art. 7

              Verifica dei requisiti e delle capacita'
    ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

  1. I dati relativi alle informazioni  di  cui  all'articolo  6  del
presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono
nella  banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici  e  sono
utilizzate per la verifica dei requisiti e  delle  capacita'  di  cui
all'articolo 83, del codice, possedute dalla societa' ai  fini  della
partecipazione  alle  gare  per  gli  affidamenti  di  servizi  di
architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del
codice.
  2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della
struttura organizzativa relativa alla procedura  di  affidamento  dei
servizi di architettura e ingegneria.
                              Art. 8

                Requisiti di regolarita' contributiva

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  DURC  dalla
legislazione vigente, alle  attivita'  professionali  prestate  dalle
societa' di cui  agli  articoli  2  e  3  si  applica  il  contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano  la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del  progetto
fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al  relativo
albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro  quota
alle  rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari  e  i
regolamenti vigenti.
                              Art. 9

                  Abrogazioni ed entrata in vigore

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  2. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 2 dicembre 2016

                                                  Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 690

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