Buongiorno,
un dipendnete dovrebbe accompagnare il padre in ospedale per un intervento chirurgico.
Il Responsabile gli nega il giorno di ferie e il permesso retribuito per ragioni di servizio.
Nessuna possibilità per il dipendente di accompagnare i padre?
Preciso che il dipendente è figlio unico, il padre vedovo e non ha nessun fratello.
Grazie
Buongiorno,
un dipendnete dovrebbe accompagnare il padre in ospedale per un intervento chirurgico.
Il Responsabile gli nega il giorno di ferie e il permesso retribuito per ragioni di servizio.
Nessuna possibilità per il dipendente di accompagnare i padre?
Preciso che il dipendente è figlio unico, il padre vedovo e non ha nessun fratello.
Grazie
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La concessione di ferie e permessi deve tener conto delle esigenze organizzative (oltre che personali) .... rientra nei poteri del DATORE DI LAVORO.
La valutazione è ampiamente discrezionale anche se NON INSINDACABILE ....
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ART. 20
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive
e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del
servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre
un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati
dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione
della retribuzione
Forse però, ricorrendo alla legge 53/2000...
Cosa ne dite?
Il parere ARAN RAL815 prevede che i permessi per particolari motivi personali previsti dall’articolo 19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 sono compatibili con quelli previsti dall’articolo 4 della L.n.53/2000 considerata la diversa causa giustificativa ed il particolare regime dei permessi di cui all’articolo 4 della legge n.53/2000 e di quelli dell’articolo19 del CCNL del 6.7.1995 e considerato altresì che tale parere precisa che infatti, i primi sono concessi solo i presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati nella stessa norma legale e rappresentano un diritto per il lavoratore ([u]per cui l’amministrazione non può rifiutare la fruizione anche in presenza di precise esigenze organizzative[/u]); i secondi invece, hanno una portata generale in quanto il lavoratore può chiederne la fruizione sulla base di qualunque esigenza di carattere personale o familiare; tuttavia, non rappresentano un diritto per il lavoratore stesso, in quanto l’amministrazione può comunque rifiutarne la fruizione ove questa può pregiudicare l’organizzazione e l’operatività degli uffici.
Inoltre fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause e in particolare::
a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
http://www.handylex.org/stato/d210700.shtml
[i][color=#008000]Art. 1.
Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici [b]interventi terapeutici[/color].
Penso che un'intervento chirurgico rientri indubbiamente tra gli INTERVENTI TERAPEUTICI.
Concordate?
http://www.uilbasilicata.it/Permessi_retribuiti_grave_infermita.pdf