Non ho trovato nel nuovo codice analogico all'art 51del dlgs 163/2006. In particolare mi interessava la disciplina dell'affitto d'azienda di un concorrente invitato a partecipare ad una gara.
riferimento id:38854
Non ho trovato nel nuovo codice analogico all'art 51del dlgs 163/2006. In particolare mi interessava la disciplina dell'affitto d'azienda di un concorrente invitato a partecipare ad una gara.
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[b]Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)[/b]
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
.....
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
[color=red][b]2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;[/b][/color]
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
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L'affitto d'azienda è contemplato espressamente nella Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 di ANAC fra le "Notizie relative ai trasferimenti aziendali"
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Quindi vale la disciplina del 106
Per l'art. 106 riguarda i contratti già stipulati. A me interessava in fase di gara, se cioè viene invitata la socièta A che però ha stipulato un contratto d'affitto d'azienda con la società B e quindi alla gara partecipa B in virtù di questo contratto d'affitto d'azienda
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Per l'art. 106 riguarda i contratti già stipulati. A me interessava in fase di gara, se cioè viene invitata la socièta A che però ha stipulato un contratto d'affitto d'azienda con la società B e quindi alla gara partecipa B in virtù di questo contratto d'affitto d'azienda
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Occorre capire il tipo di procedura in quanto in linea di principio, se non espressamente escluso dalla lettera di invito o dall'avviso CHIUNQUE può partecipare ad una procedura, anche ristretta, a meno che l'Amministrazione non si sia avvalsa della clausola dell'art. 91.
Quindi anche l'affittuario di azienda partecipa come "esterno" alla procedura se non vietato.
Altrimenti solo A può partecipare e l'affitto di azienda NON ha rilevanza, altrimenti si avrebbe la situazione nella quale il soggetto potrebbe "commercializzare" il proprio diritto alla partecipazione alle gare ...
Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.