Data: 2017-02-13 13:27:29

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - SOSTA SU STALLO CARICO E SCARICO

L'art. 21 comma 2 - Legge Regionale 6/2010  prevede che:
[i][i][i]“Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie[/i][/i][/i]"
Ora, premesso che sono solidale con i colleghi della Polizia Locale che non hanno certamente il tempo di fare degli appostamenti giornalieri, vorrei sapere se il C.d.S consente la sosta per tali operazioni di vendita  su un'area adibita a carico e scarico e se un eventuale divieto può essere inserito nel Regolamento sul commercio su aree pubbliche.
Purtroppo diversi cittadini lamentano disparità di trattamento con riferimento alle soste su tali aree.

Grazie mille.

riferimento id:38847

Data: 2017-02-13 16:03:24

Re:COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - SOSTA SU STALLO CARICO E SCARICO

Gli stalli di sosta per operazioni di carico/scarico merci sono utilizzabili da chiunque ne abbia la necessità, ma esclusivamente per effettuare operazioni di carico/scarico merci nelle vicinanze, limitatamente al tempo necessario per procedervi.

Non mi risulta nel codice della strada un divieto esplicito come quello che indichi, ma perché a mio avviso è insito nella definizione stessa di tali aree.

In assenza di un riferimento normativo specifico nella norma sul commercio non credo sia fattibile inserire nel regolamento sul commercio un tale divieto: allora dovresti prevedere anche il divieto di vendita in doppia fila, in curva, sui ponti,...


Quindi a mio avviso l'unica possibilità è l'attività di vigilanza da parte della PL e l'applicazione delle sanzioni del CdS (art. 158).




riferimento id:38847

Data: 2017-02-13 16:13:01

Re:COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - SOSTA SU STALLO CARICO E SCARICO


L'art. 21 comma 2 - Legge Regionale 6/2010  prevede che:
[i][i][i]“Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie[/i][/i][/i]"
Ora, premesso che sono solidale con i colleghi della Polizia Locale che non hanno certamente il tempo di fare degli appostamenti giornalieri, vorrei sapere se il C.d.S consente la sosta per tali operazioni di vendita  su un'area adibita a carico e scarico e se un eventuale divieto può essere inserito nel Regolamento sul commercio su aree pubbliche.
Purtroppo diversi cittadini lamentano disparità di trattamento con riferimento alle soste su tali aree.

Grazie mille.
[/quote]

Confermo quanto detto da ALBERTO ... il divieto viene dal Codice della strada ... non serve alcuna sanzione nel codice del Commercio

riferimento id:38847

Data: 2017-02-13 16:21:00

Re:COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - SOSTA SU STALLO CARICO E SCARICO

Grazie per la celere risposta.
Il problema è che alcuni cittadini lamentano un utilizzo improprio dello stallo carico/scarico da parte degli ambulanti.
Quindi la mia richiesta era solo finalizzata ad avere un chiarimento su quanto previsto dal C.d.S. 

riferimento id:38847
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